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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18738/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata o tardiva attuazione in Italia delle direttive CEE che imponevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi. La causa riguardava posizioni diverse: un medico aveva frequentato la specializzazione in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; altri tre avevano frequentato corsi di Medicina dello sport e Medicina del nuoto-attività subacquee; un altro medico aveva frequentato Nefrologia, con in più una questione documentale sulla specializzazione in Medicina interna. Con il primo motivo si contestava il rigetto della domanda del primo medico, sostenendo che la specializzazione di Tisiologia fosse compresa negli elenchi europei e quindi remunerabile. Con il secondo motivo si contestava il rigetto delle domande degli altri medici, deducendo che Medicina dello sport fosse stata poi inserita nei decreti ministeriali successivi e che, quanto a Medicina del nuoto-attività subacquee, la mancata inclusione non fosse stata tempestivamente contestata; si sosteneva inoltre che i corsi iniziati e conclusi prima del 1991 non potessero essere esclusi solo per la data. Con il terzo motivo si censurava il rigetto della domanda del medico specializzatosi in Nefrologia, lamentando che il certificato fosse già stato prodotto nel fascicolo originario e che, in ogni caso, la frequenza del corso fosse stata specificamente allegata e non contestata; si lamentava anche l'omessa pronuncia sulla specializzazione in Nefrologia e il rigetto per un errore relativo a Medicina interna.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettando il secondo. Ha cassato la sentenza d'appello nei limiti delle censure accolte e, decidendo nel merito senza rinvio per i punti non bisognosi di ulteriori accertamenti, ha accolto la domanda del medico specializzato in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e quella del medico specializzato in Nefrologia, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere rispettivamente Euro 20.141,82 ed Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda. È stata confermata invece la reiezione delle domande degli altri ricorrenti, perché i loro corsi non risultavano compresi negli elenchi europei e, per i corsi iniziati prima dell'anno accademico 1991/1992, la successiva estensione normativa non era applicabile retroattivamente; in particolare, per Medicina dello sport non bastava la successiva inclusione nei decreti attuativi, mentre per Medicina del nuoto-attività subacquee mancavano allegazione e prova dell'equipollenza. Le spese sono state integralmente compensate per i ricorrenti vittoriosi, mentre nulla è stato disposto per i soccombenti in cassazione per difetto di attività difensiva delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato come base del dovere degli Stati membri di conformarsi alla normativa comunitaria in tema di specializzazione medica e remunerazione degli specializzandi.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato nel quadro dell'obbligo di attuazione delle direttive comunitarie.

  • Direttiva 75/362/CEE

    La specializzazione in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è espressamente compresa negli elenchi previsti dalla direttiva; da ciò deriva l'obbligo di remunerazione per la frequenza.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata insieme alla Direttiva 82/76/CEE quale fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Richiamata quale direttiva che modifica e completa il regime europeo sulla remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Rilevante per l'inclusione di Nefrologia nell'elenco delle specializzazioni riconosciute ai fini della remunerazione.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Ha introdotto, a decorrere dall'anno accademico 1991/1992, l'adeguata remunerazione e l'ampliamento delle specializzazioni conformi alle direttive europee.

  • l. n. 370/1999

    Richiamata nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia un uso decisivo nella parte motivazionale riportata.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel principio secondo cui, a fronte di una precisa allegazione dell'attore, sorge per la controparte l'obbligo di contestazione specifica.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    Richiamato per il deposito della documentazione relativa alla specializzazione in Nefrologia nel giudizio di primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla corte d'appello per ritenere tardivo il nuovo deposito documentale in appello; la Cassazione valorizza invece l'allegazione originaria e la mancata contestazione specifica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per le censure di ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude la fondatezza delle doglianze solo in parte, rilevando l'extrapetizione rispetto alla domanda originaria per la specializzazione in Medicina interna.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e per la memoria depositata dai ricorrenti.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato soltanto nel quadro delle formulazioni dei motivi di ricorso.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso senza autonoma incidenza decisoria nella parte riportata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso senza autonoma incidenza decisoria nella parte riportata.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso senza autonoma incidenza decisoria nella parte riportata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso senza autonoma incidenza decisoria nella parte riportata.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione della specifica specializzazione negli elenchi comunitari o la sua equipollenza a corsi riconosciuti in almeno due Stati membri costituisce un fatto costitutivo della domanda, che deve essere specificamente allegato e, se contestato, provato.
  • La sussistenza del fatto costitutivo relativo alla specializzazione frequenta deve essere sempre verificata dal giudice, indipendentemente da una specifica eccezione della controparte; non opera un preclusivo effetto di mancata contestazione quando il fatto non sia stato allegato con precisione o quando ne difetti il presupposto normativo.
  • Per i corsi di specializzazione iniziati e conclusi prima dell'anno accademico 1991/1992, la normativa interna successiva che ha ampliato le specializzazioni conformi alle direttive europee e ha introdotto la remunerazione non opera retroattivamente in via automatica.
  • L'eventuale equipollenza di una specializzazione non espressamente inclusa negli elenchi europei non può essere desunta in via generale dalla normativa successiva, ma deve essere allegata e dimostrata sulla base delle specifiche caratteristiche concrete del corso frequentato.
  • Se la domanda introduttiva riguarda una determinata specializzazione, il giudice non può attribuire l'indennizzo in relazione a una specializzazione diversa: un riconoscimento siffatto integra ultrapetizione.
  • Quando l'attore ha allegato specificamente la frequenza del corso e il conseguimento del diploma e la controparte non ha formulato contestazioni specifiche, tali circostanze restano fuori dal thema decidendum e non richiedono ulteriore prova documentale.
  • La tardiva o mancata attuazione delle direttive comunitarie può fondare il diritto al risarcimento/indennizzo solo nei limiti in cui la specializzazione del medico rientri effettivamente nell'ambito applicativo della disciplina europea o della sua corretta attuazione interna.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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