Sentenza del 15/10/2021 n. 28246 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo avverso avviso d'accertamento (plusvalenza non dichiarata di Euro 24.249, valore di avviamento) per presunta mancanza della sottoscrizione del difensore sul ricorso notificato e contestuale questione sulla validità/ ubicazione della procura (foglio separato o in calce).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Commissione regionale ha errato nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione. Ha affermato che la mancata firma sul esemplare notificato è mera irregolarità quando l'originale depositato in cancelleria reca la sottoscrizione o quando la procura speciale, anche se su foglio separato e autentica, sia idonea a certificare il mandato e ad assumere la paternità dell'atto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in altra composizione per esame del merito e liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1
Imposta l'obbligo di depositare l'originale o copia conforme del ricorso in cancelleria; tuttavia la giurisprudenza interpreta restrittivamente le sanzioni di inammissibilità con riferimento alla tutela delle parti e ammette la validità del ricorso quando l'originale risulti sottoscritto anche se la copia notificata presenta irregolarità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4
Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza di sottoscrizione del difensore; va però interpretato restrittivamente: l'inammissibilità opera solo se la sottoscrizione manca materialmente e totalmente e non quando possa desumersi da altri elementi (es. firma del difensore a certificazione dell'autenticità della procura).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5
Riguarda il deposito di copie e la conformità; la giurisprudenza limita l'applicazione rigida della norma quando l'Amministrazione può verificare la firma nell'originale depositato.
art. 125 c.p.c. (richiamato)
La firma del difensore apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte può svolgere la funzione di sottoscrivere l'atto e assumerne la paternità.
art. 83 c.p.c. e L. 27 maggio 1997, n. 141 (modificativa)
La procura al difensore può considerarsi apposta anche se rilasciata su foglio separato purché vi sia connessione materiale con l'atto (foglio congiunto, spillato, numerazione pagine) o la notifica congiunta dia certezza di riferibilità.
Massime di principio
- L'inammissibilità per mancanza di sottoscrizione del difensore va interpretata restrittivamente; è sanzione estrema da applicare solo se la firma manca materialmente e totalmente.
- La mancata sottoscrizione sull'esemplare notificato all'Amministrazione è, di regola, mera irregolarità se l'originale depositato in cancelleria reca la firma del difensore.
- La procura speciale apposta su foglio separato può essere valida se è congiunta o comunque notificata unitamente all'atto, in modo da consentire la riferibilità al giudizio; la firma del difensore che autentica la procura può assumere anche la paternità dell'atto.
- Le norme processuali tributarie che prevedono inammissibilità devono essere lette in armonia con i principi costituzionali di parità delle parti e di ragionevolezza nella sanzione, evitando applicazioni formali eccessivamente rigide.
- Se si contesta la sottoscrizione, verificare sempre: a) se l'originale depositato reca la firma del difensore; b) se la procura è stata notificata unitamente all'atto e se la sua autenticazione può supplire alla firma in calce; c) la possibilità di sanare l'irregolarità mostrando elementi probatori della paternità dell'atto.
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