Sentenza del 15/10/2021 n. 28247 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. (---) per: (i) mancata notificazione a monte della cartella di pagamento (violazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 50); (ii) mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impugnato (violazione della L. n. 212/2000, art. 7, comma 2). In sede di cassazione l'agente della riscossione ha impugnato la sentenza di appello, ma nel fascicolo non risultava la prova della notificazione della sentenza impugnata a norma di legge, e pertanto è stato rilevato un vizio procedurale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, perché negli atti non è reperibile la relata/relazione di notificazione della sentenza impugnata. Il controricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile per mancata prova dell'avviso di ricevimento della notifica effettuata dal contribuente. Non sono state liquidate spese di lite. Inoltre la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo per la ricorrente del versamento integrativo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
La norma impone che l'intimazione di pagamento si fondi su una cartella precedentemente notificata; la mancata notificazione a monte è motivo di impugnazione della intimazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
Richiede l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti amministrativi; la mancanza può concorrere a viziare l'atto, salvo che fattori temporali o normativi sopravvenuti (es. consegna del ruolo prima di determinate date) possano attenuarne la rilevanza.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2
Per il ricorso per cassazione è necessaria la prova della notificazione della sentenza impugnata; l'assenza della relata o di altra prova implica l'improcedibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis
Prevedono regole sul contributo unificato: la Corte può disporre l'eventuale versamento integrativo del contributo da parte della parte ricorrente.
Cass., sez. 6-2, n. 21386/2017 (richiamata)
Principio secondo cui il termine d'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è indisponibile e non può essere sanato dalla non contestazione tra le parti; ciò rafforza l'esigenza di prova formale della notificazione.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione è obbligatorio conservare e allegare la relata/relazione di notificazione della sentenza impugnata: la sua assenza rende il ricorso improcedibile.
- La prova della notificazione degli atti è cruciale: avvisi di ricevimento o altre prove formali devono essere prodotti in giudizio, sia per l'impugnante sia per il resistente in controricorso.
- L'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento può comportare la nullità dell'atto amministrativo, ma la sua incidenza va valutata alla luce della normativa e della tempistica (es. consegna del ruolo prima di specifiche scadenze legislative).
- I termini processuali per le impugnazioni sono indisponibili e non possono essere sanati dalla mera dichiarazione delle parti; quindi non è possibile rimediare in cassazione senza la documentazione richiesta.
- In sede di cassazione, molte volte il primo filtro è procedurale: l'istruttoria documentale è determinante per l'ammissione del ricorso; senza documenti probatori essenziali la Corte non entra nel merito.
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