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Sentenza

Sentenza del 15/10/2021 n. 1246 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTP che aveva ritenuto mancata prova della notificazione delle cartelle di pagamento. In appello l'Agenzia ha depositato copie conformi agli originali degli estratti di ruolo e dei referti di notificazione e ha inoltre dedotto la tardività dell'opposizione proposta in primo grado, sostenendo che eventuali vizi delle cartelle dovevano essere fatti valere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto sufficienti le copie conformi degli estratti di ruolo e dei referti di notificazione depositati dall'Agente della riscossione, ha considerato pretestuosa l'eccezione della resistente circa inesattezze senza elementi specifici e ha confermato che il carico non è prescritto. In totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato le somme in riscossione pienamente esigibili e ha condannato la resistente al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • termine perentorio di 60 giorni (normativa sulle opposizioni alle cartelle di pagamento)

    La Commissione ha ritenuto che, una volta provata la regolare notificazione, gli eventuali vizi delle cartelle dovevano essere opposti nei termini perentori previsti (60 giorni); contestazioni tardive sono precluse.

  • prova della notificazione tramite estratti di ruolo e referti di notificazione in copia conforme

    Le copie conformi agli originali degli estratti di ruolo e dei referti di notificazione sono state considerate prova idonea della regolare notificazione, salvo che il destinatario indichi elementi concreti e specifici di difformità.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio di copie conformi degli estratti di ruolo e dei referti di notificazione può essere considerata prova sufficiente della regolare notificazione degli atti, se non viene portata dalla controparte una concreta e specifica indicazione di difformità.
  • Eccezioni generiche e prive di elementi probatori circa la non corrispondenza tra notifiche e cartelle sono spesso ritenute pretestuose e non sono idonee a contrastare la prova documentale fornita dall'agente della riscossione.
  • Se la notificazione è provata, i vizi relativi alle cartelle di pagamento devono essere fatti valere entro i termini perentori previsti (indicativamente 60 giorni nel caso considerato); la mancata impugnazione tempestiva determina la preclusione dell'opposizione successiva.
  • La mancata costituzione o la mancata comparizione in appello della parte resistente espone al rischio di decisione sfavorevole e alla condanna alle spese processuali per entrambi i gradi.
  • In contenziosi di riscossione, è importante contestare tempestivamente e con elementi specifici eventuali difformità documentali: semplici affermazioni generiche non bastano a superare documentazione di segno contrario.

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