Sentenza del 15/10/2021 n. 9096 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notificazione atti impositivi -produzione in giudizio di copie fotostatiche dell'originale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'agente della riscossione ha prodotto copie fotostatiche della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento; l'obbligato ha contestato che tali copie siano conformi agli originali, invocando l'art. 2719 c.c. (certificazione di conformità). La questione giuridica è se, in mancanza di una rituale certificazione di conformità, il giudice debba automaticamente negare efficacia probatoria alle copie o invece valutare le specifiche difformità alla luce degli elementi istruttori disponibili, comprese le attestazioni dell'agente circa la conformità alle riproduzioni informatiche e gli elementi presuntivi.
La decisione
la Corte (Cass. Sez. 5, Ord. n. 23426/2020) ha stabilito che il giudice che esclude l'esistenza di una rituale certificazione di conformità non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte. Deve invece valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, ivi comprese le prove presuntive e l'eventuale attestazione dell'agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. In sostanza l'assenza di certificazione formale non comporta automaticamente valore probatorio nullo delle copie: il giudice deve compiere un apprezzamento motivato sulla autenticità e conformità.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
La norma attribuisce valore probatorio al documento privato quando sia certificata la conformità della copia all'originale. La sentenza precisa però che l'assenza di tale certificazione non impone automaticamente il rifiuto di ogni efficacia probatoria alla copia; il giudice deve valutare le difformità contestate con gli altri elementi istruttori.
art. 7 legge 1982, n. 890
Richiamata in relazione alle regole sulle notificazioni e sulle modalità di produzione delle relative attestazioni: la sentenza tiene conto delle attestazioni rese dall'agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso, come elemento probatorio da valutare.
art. 139 cod. proc. civ.
Richiama il dovere del giudice di valutare le prove nel processo (libero convincimento e uso di presunzioni). La sentenza usa questo principio per affermare che il giudice deve esaminare le specifiche contestazioni e gli elementi presuntivi disponibili, anziché escludere automaticamente la prova documentale priva di certificazione formale.
Massime di principio
- La mancanza di una certificazione formale di conformità (art. 2719 c.c.) non implica automaticamente che una copia fotostatica non abbia alcun valore probatorio: il giudice deve valutare le difformità contestate con gli altri elementi istruttori.
- Se il resistente produce una attestazione che le copie corrispondono alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso, tale attestazione costituisce un elemento da valutare nel complesso probatorio e non può essere scartata a priori.
- Il soggetto che contesta la conformità deve indicare con precisione le difformità contestate; il giudice deve esaminare tali contestazioni alla luce degli elementi disponibili, anche presumptivi, e motivare il proprio apprezzamento.
- Il giudice può ordinare ulteriori mezzi istruttori (es. esibizione dell'originale, CTU, verifica informatica) se le contestazioni rendono necessaria una prova supplementare per accertare la conformità.
- In casi di notificazioni e atti impositivi, l'insieme delle attestazioni dell'agente della riscossione, le riproduzioni informatiche e altri elementi presuntivi possono concorrere a formare la prova dell'avvenuta notifica anche in assenza di certificazione formale delle copie.
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