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Sentenza

Sentenza del 15/10/2021 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società XX, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e incaricato della riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA), chiede il rimborso dell'IVA che aveva applicato e versato sulle fatture degli utenti per gli anni 2006-2015 sulla base di evoluta giurisprudenza che ritiene la TIA non soggetta ad IVA. L'Agenzia eccepisce incompetenza territoriale/competenza per "grandi contribuenti", tardività delle istanze (termine biennale di decadenza), inammissibilità per importi non previamente richiesti, e richiama la necessità che il gestore dimostri di aver restituito l'IVA agli utenti per evitare indebito arricchimento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha rigettato l'appello principale di XX (quindi non ha riconosciuto il rimborso richiesto nel complesso). Ha però accolto in parte l'appello incidentale dell'Agenzia: ha dichiarato inammissibile il rimborso per l'annualità 2013 (per tardività dell'istanza presentata il 4/5/2016) e ha dichiarato inammissibile un importo di € 574.147,79 che non era stato oggetto di preventiva istanza di rimborso. Per il resto il ricorso è stato respinto. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 21 comma 2

    termine decadenziale biennale (24 mesi) per proporre istanze di rimborso impugnabili; applicato per valutare la tempestività delle domande di XX per gli anni 2006-2010 e 2013

  • D.Lgs. 546/1992, art. 14 comma 3

    "possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che insieme con il ricorrente sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso."

    consente l'intervento della Direzione Regionale quando essa è soggetto interessato/competente (qui invocato per la competenza sui grandi contribuenti)

  • D.L. 185/2008 (decreto anticrisi), art. 27 comma 10

    "si considera imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro... Le competenze in materia di rimborsi ... sono concentrate nella Direzione regionale."

    base per l'eccezione dell'Ufficio sulla concentrazione delle competenze (controlli, rimborsi) presso le Direzioni regionali per i grandi contribuenti

  • DPR 633/1972, artt. 3 e 4

    definiscono il presupposto dell'IVA (rapporto sinallagmatico, corrispettivo); sulla base di tali articoli si valuta se la TIA costituisca corrispettivo soggetto a IVA

  • DPR 507/1993 (D.P.R. 15.11.1993 n. 507)

    disciplina la TARSU/TIA; usata per argomentare la natura tributaria della TIA e l'assenza di nesso diretto tra servizio e prelievo

  • Corte Costituzionale, ordinanza n. 64/2010

    afferma che la tariffa non è entrata patrimoniale di diritto privato ma ha natura tributaria; l'assenza di nesso diretto esclude il rapporto corrispettivo soggetto a IVA

  • Cassazione civile n. 17113/2017

    conferma che TIA/TARI e analoghe tariffe non presentano rapporto sinallagmatico e, quindi, non sono imponibili IVA

  • Cassazione Sezioni Unite n. 5078/2016

    ribadisce la natura tributaria della tariffa e la conseguente esclusione dall'IVA delle attività del gestore svolte per conto del Comune, anche se comportano riscossione di contributi/diritti

Massime di principio

  • Le richieste di rimborso IVA sono soggette al termine decadenziale di 24 mesi dalla scadenza del periodo d'imposta; istanze tardive sono inammissibili.
  • Se il contribuente presenta l'istanza all'ufficio non competente, l'ufficio dovrebbe trasmetterla a quello competente informando la parte; in assenza di comunicazione il silenzio rifiuto potrebbe ritenersi formato nei confronti dell'ufficio presso cui l'istanza è stata depositata.
  • Quando la giurisprudenza qualifica la TIA/TARI come tributo (non corrispettivo), le somme riscosse non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA: la natura tributaria esclude il nesso sinallagmatico richiesto per l'IVA.
  • Il richiedente il rimborso deve provare, per evitare indebito arricchimento, di aver effettivamente restituito l'IVA agli utenti finali (o comunque di non aver beneficiato indebitamente della somma); senza prova di restituzione, la richiesta può essere respinta sul presupposto di neutralità dell'IVA e del meccanismo di detrazione/ rivalsa.
  • Le istanze di rimborso devono coprire esattamente gli importi per i quali si richiede il rimborso; importi non inclusi in preventiva istanza formale risultano inammissibili.
  • Per le grandi imprese la competenza sui rimborsi e sui contenziosi può essere attribuita alle Direzioni regionali: è importante verificare la competenza dell'ufficio prima della proposizione dell'istanza/ricorso.

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