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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40124/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2001-2002 e 2005-2008. La commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione; la commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che la mancata prova della regolare notificazione della cartella non bastasse a dichiararne la nullità; 2) violazione dell'art. 2719 c.c., deducendo che fosse sufficiente, per provare la notifica, il deposito della copia dell'avviso di ricevimento; 3) violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, assumendo che la notifica delle cartelle fosse regolare sulla base degli avvisi di ricevimento depositati. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo e il terzo. Ha ritenuto infondata la doglianza secondo cui la mancata prova della notificazione avrebbe dovuto condurre automaticamente alla nullità dell'atto, osservando che, in materia di atti impositivi, la notificazione è condizione di efficacia e che l'Amministrazione deve provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente entro il termine di decadenza. Ha invece affermato che, se il destinatario contesta la notifica della cartella, l'agente della riscossione può dimostrarla anche mediante copia della cartella e degli avvisi di ricevimento, senza necessità dell'originale o della copia integrale. Ha inoltre ribadito che la cartella può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata, e che l'attestazione dell'agente postale ha efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione nel senso prospettato dal ricorrente sul primo motivo.

  • art. 160 c.p.c.

    È evocato nel primo motivo; la Corte esclude che la mancata prova della notificazione determini automaticamente la nullità dell'atto impositivo.

  • art. 2719 c.c.

    La Corte afferma che, ai fini della prova della notificazione, è sufficiente il deposito della copia dell'avviso di ricevimento e non è necessario l'originale o la copia integrale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per le censure di violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la censura relativa alla prova documentale della notifica.

  • art. 26 D.P.R. n. 602/1973

    La Corte ribadisce che la cartella di pagamento può essere notificata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    Il disconoscimento della copia non produce gli effetti di cui a tale disposizione, potendo il giudice utilizzare altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.

  • art. 2700 c.c.

    L'attestazione dell'agente postale sulla consegna della raccomandata è assistita da fede privilegiata per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza.

Massime di principio

  • In materia di atti impositivi tributari, la notificazione non è un requisito di esistenza dell'atto, ma una condizione di efficacia: la sua invalidità non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità dell'atto se l'Amministrazione prova che il contribuente ne ha avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza.
  • Quando il destinatario contesta la notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione può provare l'avvenuta notifica anche mediante copie della cartella e dell'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre l'originale o la copia integrale, salvo specifiche contestazioni idonee a incidere sull'attendibilità della prova.
  • La notifica della cartella esattoriale eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona alla data risultante dall'avviso sottoscritto, senza che sia necessaria una relata di notifica; l'attestazione dell'agente postale fa piena prova dei fatti da lui attestati nei limiti dell'art. 2700 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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