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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1041

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 della Commissione, del 27 maggio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione. La misura serve a preservare la possibilità di applicare in futuro dazi antidumping con effetto retroattivo, se ne ricorreranno le condizioni di legge. La registrazione riguarda il prodotto identificato dal codice NC/TARIC indicato e ha durata di nove mesi. Il regolamento richiama inoltre il trattamento dei dati personali secondo il regolamento (UE) 2018/1725.

Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di acido adipico, noto anche come acido esandioico, identificato dal numero CAS 124-04-9 e attualmente classificato al codice NC ex 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10), quando originario della Repubblica popolare cinese. Destinatari operativi sono le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare le importazioni; il provvedimento opera nel contesto di un procedimento antidumping già aperto dalla Commissione il 14 marzo 2025. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Non sono previste esclusioni espresse nel testo, oltre alla limitazione geografica all’origine cinese del prodotto.

Registrazione delle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 della Commissione dispone la registrazione doganale delle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto e mira a preservare la possibilità di applicare, se ne ricorreranno i presupposti, dazi antidumping con efficacia retroattiva sulle importazioni registrate.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente la registrazione delle importazioni durante un’inchiesta antidumping. Il provvedimento segue l’avvio dell’inchiesta annunciato il 14 marzo 2025, a sua volta fondato su una denuncia presentata il 28 gennaio 2025 da Lanxess Deutschland GmbH e Radici Chimica SpA per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25% della produzione totale di acido adipico.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è l’acido adipico, indicato anche come acido esandioico, con numero CAS 124-04-9. Ai fini doganali il prodotto è classificato al codice NC ex 2917 12 00 e al codice TARIC 2917 12 00 10. La misura riguarda soltanto le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

Effetti della registrazione e possibili dazi futuri

La registrazione impone alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per tracciare le importazioni interessate. La Commissione chiarisce che tale registrazione non determina automaticamente l’imposizione di dazi, ma serve a rendere possibile, in caso di esito finale favorevole dell’inchiesta, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi, sempre che siano rispettate le condizioni di legge applicabili.

La Commissione segnala inoltre che, secondo i calcoli contenuti nella denuncia, i margini di dumping sarebbero compresi tra il 120% e il 190% e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 65% e il 75%. Tali valori, tuttavia, sono espressamente qualificati come informativi e non vincolano la decisione finale. È richiamato il principio del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base e, in presenza di distorsioni relative alle materie prime accertate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, l’eventuale dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.

Durata della misura

La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’entrata in vigore avviene il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Protezione dei dati personali

La Commissione precisa che i dati personali raccolti nel contesto della registrazione saranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione.

Natura del regolamento

Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, secondo la formula conclusiva tipica dei regolamenti dell’Unione.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta antidumping e base normativa

La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping del 14 marzo 2025, avviato in seguito a denuncia del 28 gennaio 2025 presentata da Lanxess Deutschland GmbH e Radici Chimica SpA per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25% della produzione totale di acido adipico. La misura è adottata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è l’acido adipico, detto anche acido esandioico, identificato dal CAS 124-04-9. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC ex 2917 12 00 e al codice TARIC 2917 12 00 10.

Registrazione delle importazioni

Alle autorità doganali è ordinato di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è finalizzata a consentire, se del caso e ove ne ricorrano le condizioni giuridiche, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Indicazioni sui futuri dazi antidumping

La Commissione precisa che l’eventuale dazio futuro dipenderà dagli esiti dell’inchiesta. Richiama i margini di dumping stimati nella denuncia tra 120% e 190% e il livello di eliminazione del pregiudizio tra 65% e 75%, ma sottolinea che tali importi hanno valore meramente informativo e non vincolano l’esito finale. Viene altresì richiamata la regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base e l’eventuale applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, in presenza di distorsioni relative alle materie prime.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganecommercio internazionaleprotezione dei dati

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