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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1106

Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R1106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce lo strumento SAFE per sostenere, con prestiti dell’Unione, investimenti pubblici urgenti negli Stati membri a favore della base industriale europea della difesa. Lo strumento opera attraverso piani nazionali di investimento, appalti comuni e condizioni di ammissibilità stringenti per contraenti, subappaltatori, origine dei componenti e controllo societario. Il testo prevede inoltre procedure accelerate di valutazione e concessione, un prefinanziamento fino al 15%, regole prudenziali sul portafoglio prestiti ed esenzione IVA per le forniture finanziate. La disciplina è temporanea ed è concepita in risposta al deterioramento del contesto di sicurezza europeo.

Istituisce lo strumento SAFE, un meccanismo temporaneo di assistenza finanziaria dell’Unione agli Stati membri per sostenere investimenti urgenti nell’industria europea della difesa e favorire appalti comuni di prodotti per la difesa.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di prestito per finanziare attività, spese e misure connesse alla difesa e attuate mediante appalti comuni. L’ambito materiale comprende prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa, nelle categorie indicate dall’articolo 1, con particolare riferimento a munizioni, missili, artiglieria, capacità terrestri, difesa aerea e missilistica, capacità marittime, droni e antidrone, cybersicurezza, mobilità militare, abilitanti strategici, spazio, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Il regolamento disciplina anche la partecipazione di Stati EFTA-SEE, Ucraina, paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, nonché di altri paesi terzi con partenariati di sicurezza e difesa, nei limiti previsti; resta salvo il diritto degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e l’articolo 346 TFUE.

Strumento SAFE per il rafforzamento dell’industria europea della difesa

Il regolamento istituisce uno strumento temporaneo e straordinario di assistenza finanziaria dell’Unione, denominato SAFE, pensato per rispondere al deterioramento del contesto di sicurezza europeo e alle esigenze immediate di investimento nell’industria della difesa. La logica del testo è eminentemente emergenziale: aumentare rapidamente capacità produttiva, disponibilità di prodotti per la difesa, interoperabilità e resilienza dell’EDTIB, tramite prestiti dell’Unione agli Stati membri e appalti comuni.

Contesto e ratio dell’intervento

I considerando collegano l’intervento alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, all’esigenza di rafforzare la sovranità e la prontezza difensiva dell’Unione e alla necessità di ridurre le dipendenze strategiche e colmare le carenze di capacità. Il regolamento si inserisce nel solco di atti precedenti, in particolare ASAP e EDIRPA, ma se ne distacca perché introduce uno strumento finanziario di portata molto più ampia e con una dimensione temporale limitata, finalizzato a sostenere investimenti pubblici urgenti in un quadro di solidarietà tra Stati membri.

Oggetto, ambito e categorie di prodotti

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: istituzione dello strumento SAFE e disciplina delle condizioni e procedure per l’assistenza finanziaria e per gli appalti comuni semplificati e accelerati. Le categorie finanziabili sono due:

  • categoria 1: munizioni e missili, sistemi di artiglieria, capacità di combattimento terrestre e sistemi di supporto, equipaggiamenti per soldati, armi di fanteria, droni di piccole dimensioni e sistemi antidrone, protezione delle infrastrutture critiche, cybersicurezza e mobilità militare, inclusa la contromobilità;
  • categoria 2: difesa aerea e missilistica, capacità marittime di superficie e subacquee, droni non di piccole dimensioni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, trasporto aereo strategico, rifornimento in volo, sistemi C4ISTAR, risorse e servizi spaziali, protezione delle risorse spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce tre concetti centrali:

  • "prodotto per la difesa": beni, servizi e lavori rientranti nella direttiva 2009/81/CE;
  • "altri prodotti a scopi di difesa": beni, servizi e lavori non ricompresi in quella direttiva ma necessari o finalizzati a scopi di difesa;
  • "appalto comune": procedura di aggiudicazione e relativi contratti effettuati da almeno uno Stato membro beneficiario del prestito SAFE insieme ad almeno un altro Stato membro oppure a uno Stato EFTA-SEE o all’Ucraina, con possibile partecipazione anche di paesi in via di adesione, candidati, potenziali candidati e altri paesi terzi con partenariato di sicurezza e difesa.

Condizioni per l’accesso al sostegno

Ai sensi dell’articolo 4, l’assistenza finanziaria può essere chiesta per attività, spese e misure che rispondono alla crisi e che mirano a:

  • accelerare l’adeguamento dell’industria della difesa alle trasformazioni strutturali, anche aumentando le capacità di produzione;
  • migliorare la disponibilità tempestiva dei prodotti per la difesa, anche mediante riduzione dei tempi di consegna, allocazione di slot di fabbricazione o costituzione di scorte;
  • garantire interoperabilità e intercambiabilità in tutta l’Unione.

Lo strumento può operare in sinergia con altri programmi dell’Unione e può finanziare anche attività già sostenute da un programma UE, se compatibile con le relative norme. È prevista una deroga importante per appalti con contratto firmato non oltre il 30 maggio 2026: tali appalti restano ammissibili se lo Stato membro beneficiario estende attivamente i vantaggi ad almeno un altro Stato membro, a uno Stato EFTA-SEE o all’Ucraina, e gli altri requisiti di ammissibilità si applicano mutatis mutandis.

Procedura di domanda, piano di investimenti e decisione

L’accesso allo strumento richiede una domanda motivata alla Commissione entro il 30 novembre 2025, accompagnata da un piano di investimenti nell’industria europea della difesa. Il piano deve indicare prodotti, attività, spese, misure, eventuale coinvolgimento dell’Ucraina e modalità di conformità alle norme di ammissibilità e di appalto. Gli Stati membri possono chiedere uno scambio di buone pratiche e cercare sinergie con i piani di altri Stati membri.

La Commissione valuta rapidamente la domanda e, se positiva, presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Il Consiglio, di norma, decide entro quattro settimane. Se restano importi disponibili dopo l’assegnazione iniziale, la Commissione può lanciare un nuovo invito a manifestare interesse entro il 31 dicembre 2026. In ogni caso, una decisione di esecuzione deve essere adottata entro il 30 giugno 2027.

Prestiti, durata e prefinanziamento

L’assistenza assume esclusivamente la forma di prestito dell’Unione allo Stato membro interessato. La Commissione è autorizzata ad assumere prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, in euro, conformemente al regolamento finanziario. L’accordo di prestito ha una durata massima di 45 anni; in linea di principio, i rimborsi del capitale possono beneficiare di un periodo di grazia di dieci anni.

Lo strumento prevede un prefinanziamento fino al 15% del sostegno sotto forma di prestito, per consentire un avvio rapido. I pagamenti sono subordinati alla disponibilità dei fondi e possono essere erogati in una o più frazioni.

Erogazione, controlli e sospensione delle rate

Il periodo di disponibilità dei prestiti termina il 31 dicembre 2030. Lo Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento motivata due volte l’anno, accompagnata dalle prove dei progressi del piano. La Commissione valuta la richiesta entro due mesi; se la valutazione è positiva, autorizza l’erogazione della rata.

Se la richiesta è insoddisfacente, il pagamento può essere sospeso in tutto o in parte. Lo Stato membro può presentare osservazioni entro un mese. La sospensione è revocata se viene dimostrato il rispetto soddisfacente delle condizioni del regolamento.

Regole prudenziali sul portafoglio e limiti di concentrazione

Per ragioni prudenziali, la quota dei prestiti concessi ai tre Stati membri che ricevono gli importi più elevati non può superare il 60% dell’importo massimo complessivo dello strumento, fissato in 150 miliardi di euro.

Appalti comuni: requisiti soggettivi, territoriali e industriali

Il nucleo più tecnico del regolamento è rappresentato dall’articolo 16. Gli appalti comuni sono ammissibili solo se rispettano un insieme di condizioni volte a garantire che il beneficio economico e industriale resti in larga misura nell’Unione, negli Stati EFTA-SEE o in Ucraina.

In via generale:

  • contraenti e subappaltatori devono essere stabiliti e avere la gestione esecutiva nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;
  • non devono essere controllati da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, salvo deroghe espressamente previste;
  • le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse utilizzati per l’appalto devono trovarsi in tali territori, salvo impossibilità e assenza di alternative adeguate;
  • il costo dei componenti non originari di UE, EFTA-SEE e Ucraina non può superare il 35% del costo stimato dei componenti del prodotto finale.

Per la categoria 2, i contraenti devono inoltre poter decidere liberamente la definizione, l’adattamento e l’evoluzione della progettazione del prodotto, compresa la sostituzione o rimozione di componenti soggetti a restrizioni di paesi terzi.

Deroghe per cooperazione industriale e controllo da paesi terzi

Il regolamento ammette deroghe mirate per non spezzare catene di fornitura già esistenti e per tenere conto della cooperazione con partner non UE. In particolare, è possibile ammettere subappaltatori non stabiliti nell’Unione, negli Stati EFTA-SEE o in Ucraina quando ricevono tra il 15% e il 35% del valore dell’appalto, purché:

  • esista già un rapporto contrattuale diretto sul prodotto prima dell’entrata in vigore del regolamento; oppure
  • il contraente si impegni a studiare entro due anni la sostituibilità del contributo con un’alternativa senza restrizioni originaria di UE, EFTA-SEE o Ucraina.

Anche i soggetti stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi possono partecipare se sottoposti al vaglio del regolamento 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione, oppure se presentano garanzie approvate dallo Stato membro interessato. Le garanzie devono assicurare che il controllo non ostacoli l’esecuzione dell’ordine e che i paesi terzi non abbiano accesso a informazioni classificate; il personale coinvolto deve disporre di nulla osta di sicurezza nazionale.

Paesi terzi, accordi internazionali e partecipazione estesa

L’articolo 17 prevede la possibilità di accordi bilaterali o multilaterali con paesi in via di adesione, candidati o potenziali candidati e altri paesi terzi con partenariato di sicurezza e difesa, per estendere loro le condizioni di ammissibilità. Tali accordi devono disciplinare partecipazione dei contraenti, localizzazione delle infrastrutture, quota di componenti originari, restrizioni di progettazione, equilibrio tra contributi e benefici, contributo finanziario del paese terzo e ulteriori misure sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sull’interoperabilità.

I contributi finanziari dei paesi terzi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi del regolamento finanziario e sono utilizzati per programmi a sostegno dell’industria della difesa dell’Unione, dell’industria della difesa ucraina e dell’Ucraina.

Modifica di contratti esistenti e procedure accelerate

Per agevolare l’attuazione rapida dello strumento, l’articolo 18 consente di modificare accordi quadro o contratti esistenti, purché sostenuti da SAFE e già finanziati, in tutto o in parte, da almeno uno Stato membro partecipante. È possibile aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici di altri paesi partecipanti e, ove necessario, modificare sostanzialmente i quantitativi, anche in deroga alla direttiva 2009/81/CE, a condizione del consenso preventivo dell’impresa. Le modifiche devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 19 stabilisce inoltre che gli appalti che coinvolgono almeno uno Stato membro beneficiario del prestito sono considerati casi di urgenza ai fini della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara prevista dalla direttiva 2009/81/CE.

Esenzione IVA e certificato

L’articolo 20 introduce un’esenzione IVA per forniture, acquisti intracomunitari e importazioni di prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa effettuati nel quadro di contratti derivanti da appalti SAFE. L’esenzione dà diritto a detrazione dell’IVA a monte. Il regolamento allega un certificato standard di esenzione, da timbrare dall’autorità competente dello Stato membro in cui avviene l’acquisto e da conservare dal fornitore.

Informazioni classificate, audit e trasparenza

La Commissione deve utilizzare un sistema di scambio sicuro per informazioni classificate e sensibili e ha diritto di accesso alle informazioni strettamente necessarie per verifiche, controlli, audit e indagini. Gli accordi di prestito devono contenere le clausole necessarie in materia di controlli e audit secondo il regolamento finanziario.

Sul piano della trasparenza, la Commissione e gli Stati membri possono svolgere attività di comunicazione per rendere visibile il sostegno dell’Unione; gli Stati beneficiari devono assicurare la visibilità dell’assistenza anche mediante il logo UE e la dicitura "con il sostegno dell’Unione europea — SAFE", con attenzione ai requisiti di sicurezza.

Relazione annuale ed entrata in vigore

La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso dell’assistenza finanziaria e può proporre, se necessario, la proroga del periodo di disponibilità dello strumento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione dello strumento SAFE e finalità

L’articolo 1 istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e consentire investimenti pubblici urgenti a sostegno dell’industria europea della difesa. Il regolamento disciplina le condizioni e le procedure dell’assistenza e le procedure semplificate e accelerate di appalto comune per prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa appartenenti alle due categorie indicate.

Forma e importo massimo dell’assistenza

L’assistenza finanziaria assume la forma di prestiti dell’Unione agli Stati membri. L’importo massimo complessivo dei prestiti erogabili a titolo SAFE è pari a 150 miliardi di euro.

Domanda, piano di investimenti e termini

Gli Stati membri interessati devono presentare domanda alla Commissione entro il 30 novembre 2025, corredata di un piano di investimenti nell’industria europea della difesa. Il piano deve descrivere prodotti, attività, spese, misure, eventuale coinvolgimento dell’Ucraina e modalità di rispetto delle norme di ammissibilità e di appalto. Sono previste anche domande modificate, ove giustificate, e la possibilità di scambi preliminari con la Commissione.

Valutazione della Commissione e decisione del Consiglio

La Commissione valuta senza indebito ritardo la domanda e, se ritiene soddisfatte le condizioni, presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Il Consiglio adotta di norma la decisione entro quattro settimane dalla proposta. La decisione indica la conferma di ammissibilità, l’importo del prestito e l’importo del prefinanziamento.

Durata, erogazione e prefinanziamento dei prestiti

Il periodo di disponibilità dei prestiti termina il 31 dicembre 2030. I prestiti sono erogati in euro, in rate, sulla base della disponibilità di fondi e del progresso nell’attuazione del piano. È previsto un prefinanziamento fino al 15% del sostegno sotto forma di prestito, subordinato all’entrata in vigore dell’accordo di prestito e, se previsto, degli accordi operativi.

Accordi di prestito e accordi operativi

La Commissione conclude con lo Stato membro un accordo di prestito e accordi operativi. L’accordo di prestito può durare al massimo 45 anni e disciplina durata di disponibilità, condizioni dettagliate, importo del prefinanziamento e sue modalità di liquidazione. Gli accordi operativi collegano il piano all’assistenza finanziaria e contengono il calendario provvisorio dei versamenti, le prove documentali richieste e le regole di controllo dell’ammissibilità.

Regole prudenziali sul portafoglio

La quota dei prestiti concessi ai tre Stati membri che ricevano gli importi più elevati non può superare il 60% dell’importo massimo complessivo di 150 miliardi di euro.

Norme di ammissibilità per gli appalti comuni

Gli appalti comuni sono finanziabili solo se rispettano le condizioni dell’articolo 16: contraenti e subappaltatori devono essere stabiliti e avere la gestione esecutiva nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina; il controllo da parte di paesi terzi è in linea di principio escluso; il costo dei componenti non originari di UE, Stati EFTA-SEE e Ucraina non può superare il 35% del costo dei componenti del prodotto finale; per i prodotti della categoria 2 il contraente deve poter decidere liberamente la progettazione senza restrizioni di paesi terzi. Sono previste deroghe e condizioni specifiche per cooperazioni industriali con partner terzi e per subappaltatori con quota tra il 15% e il 35%.

Partecipazione di paesi terzi e accordi internazionali

Il regolamento consente la partecipazione, secondo condizioni specifiche, di paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, nonché di altri paesi terzi con partenariati di sicurezza e difesa. L’Unione può concludere accordi bilaterali o multilaterali che dettaglino partecipazione, localizzazione delle strutture, quota di componenti originari, restrizioni di controllo e contributo finanziario del paese terzo, con entrate a destinazione specifica esterne.

Modifica di contratti e accordi quadro esistenti

Quando l’appalto è sostenuto da SAFE, possono essere modificati accordi quadro o contratti esistenti per aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici di paesi partecipanti e, se necessario, modificare i quantitativi, anche in deroga alla direttiva 2009/81/CE. È richiesto il consenso preventivo dell’impresa contraente e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Procedura negoziata d’urgenza

Gli appalti che coinvolgono almeno uno Stato membro beneficiario di assistenza SAFE sono considerati, ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/81/CE, come casi di urgenza risultante da una situazione di crisi, legittimando il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Esenzione IVA

Le forniture, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa effettuati nell’ambito di contratti derivanti da appalti SAFE sono esenti da IVA ai sensi della direttiva 2006/112/CE, con diritto a detrazione dell’IVA a monte. È previsto un certificato di esenzione allegato al regolamento.

Controlli, audit e informazioni classificate

La Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro per informazioni classificate e sensibili e ha accesso ai dati strettamente necessari per verifiche, controlli, audit e indagini. L’accordo di prestito deve contenere le necessarie disposizioni su controlli e audit ai sensi del regolamento finanziario.

Comunicazione, trasparenza ed entrata in vigore

La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sul ricorso all’assistenza finanziaria ed eventualmente una proposta di proroga del periodo di disponibilità dello strumento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesamercato internoappalti pubblicipolitica estera e di sicurezza comunefiscalità iva

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