Regolamento (UE) 2025/1098
Regolamento (UE) 2025/1098 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rivede in modo significativo il regime sanzionatorio UE relativo alla Siria. Alla luce del mutato contesto politico dopo la caduta del regime di al-Assad, il legislatore europeo revoca la maggior parte delle misure restrittive settoriali, ma mantiene e ricalibra le misure di congelamento dei beni e gli elenchi di soggetti designati. Vengono inoltre introdotte nuove possibilità di deroga e semplificate alcune autorizzazioni, con un ruolo centrale del Consiglio nella gestione dell’allegato II.
Modifica del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, con revoca di numerose sanzioni settoriali e mantenimento/adeguamento del regime di congelamento dei fondi per determinate persone ed entità.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nonché alle persone o entità che effettuano, ricevono o facilitano pagamenti o trasferimenti soggetti alle misure restrittive siriane. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Rileva in particolare per operazioni finanziarie, bancarie, di ricostruzione, sviluppo di capacità, lotta al terrorismo, migrazione, sostegno a studenti e ricercatori siriani nell’Unione e per pagamenti connessi alla distruzione delle armi chimiche siriane. Restano esclusi o soppressi numerosi regimi settoriali e allegati, mentre permangono le misure basate su motivi di sicurezza e gli elenchi legati all’ex regime di al-Assad, al settore delle armi chimiche e al traffico illecito di stupefacenti.
Regolamento (UE) 2025/1098 del Consiglio: modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della Siria
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 36/2012, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Siria. Il testo si colloca nel mutato quadro politico successivo alla caduta del regime di al-Assad e recepisce l’indirizzo del Consiglio di allentare la gran parte delle sanzioni economiche, mantenendo però le misure ritenute necessarie per ragioni di sicurezza e per il controllo dei soggetti ancora considerati rilevanti ai fini restrittivi.
Contesto e finalità della modifica
I considerando evidenziano che il regime sanzionatorio siriano era stato costruito a partire dal 2012-2013 in risposta alla repressione violenta e alle gravi violazioni dei diritti umani. Dopo la caduta del regime di al-Assad, il Consiglio ha ritenuto opportuno favorire l’impegno con il Paese e con la popolazione siriana, soprattutto nei settori dell’energia, dei trasporti e della ricostruzione, agevolando anche operazioni finanziarie e bancarie. In tale contesto, il regolamento in esame mira a rendere coerente il regolamento (UE) n. 36/2012 con la nuova impostazione politica e con la decisione (PESC) 2025/1096.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il cuore del regime resta l’allegato II del regolamento, che contiene le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La disciplina riguarda quindi:
- soggetti responsabili della repressione violenta in Siria;
- persone e soggetti che hanno beneficiato o sostenuto il regime di al-Assad;
- soggetti ad essi associati;
- imprenditori di spicco collegati all’ex regime;
- membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf;
- ministri del governo siriano in carica tra maggio 2011 e dicembre 2024;
- alti ufficiali militari, membri dei servizi di sicurezza e intelligence e delle milizie fedeli al regime;
- soggetti operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche.
Il nuovo articolo 15, paragrafo 1 ter, introduce un criterio di esclusione/aggiornamento dell’elenco: i soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate non devono essere inclusi o mantenuti in elenco se esistono informazioni sufficienti per concludere che non sono più associati all’ex regime, non esercitano più influenza su di esso o non presentano un rischio concreto di elusione.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 14 riscritto conferma il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati in allegato II. È inoltre vietato mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione, direttamente o indirettamente, o per loro vantaggio. La norma include espressamente il divieto di partecipazione consapevole e deliberata ad attività finalizzate a eludere tali misure.
Gestione dell’elenco e ruolo del Consiglio
Con la riscrittura dell’articolo 32, il Consiglio è espressamente indicato come autorità che, quando decide di applicare le misure dell’articolo 14 a un soggetto, modifica l’allegato II. Gli elenchi devono essere riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Questa previsione rafforza la centralizzazione politica della designazione e garantisce l’allineamento con la corrispondente disciplina PESC.
Nuove deroghe e autorizzazioni nazionali
Il regolamento amplia e precisa le ipotesi in cui le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare deroghe al congelamento dei fondi.
In particolare, il nuovo articolo 15 bis consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi a favore di determinate entità iscritte ai numeri 42 e 43 dell’allegato II, quando l’operazione sia necessaria per la cooperazione con un ente pubblico di uno Stato membro nei settori:
- ricostruzione;
- sviluppo di capacità;
- lotta al terrorismo;
- migrazione.
L’autorizzazione può considerarsi rilasciata se l’autorità non adotta una decisione sfavorevole, non richiede informazioni supplementari e non comunica una proroga entro cinque giorni lavorativi dalla domanda. Lo Stato membro deve poi informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane dal rilascio.
L’articolo 16, lettera a), chiarisce la deroga per le esigenze di base, includendo i familiari a carico e una serie di spese tipiche di sostentamento. La lettera i) consente invece pagamenti destinati all’OPCW per attività di verifica e distruzione delle armi chimiche siriane, compresi i versamenti al fondo fiduciario speciale dell’Organizzazione.
L’articolo 20 conferma una deroga per pagamenti dovuti in base a contratti o obbligazioni sorti prima della designazione del soggetto, purché il pagamento non giunga direttamente o indirettamente a una persona o entità soggetta alle misure. L’articolo 20 bis disciplina invece i trasferimenti connessi al sostegno finanziario a cittadini siriani che studiano, si formano professionalmente o svolgono ricerca accademica nell’Unione, subordinandoli a una valutazione caso per caso sull’assenza di benefici diretti o indiretti per soggetti designati.
Anche l’articolo 21 quater viene precisato nel senso che il trasferimento è consentito solo se l’autorità competente accerta caso per caso che il pagamento non sarà percepito, direttamente o indirettamente, da un soggetto in elenco e se il trasferimento non è altrimenti vietato.
Rapporti con decisioni giudiziarie e divieto di elusione
L’articolo 18 viene modificato per chiarire che il riferimento alle decisioni arbitrali, giudiziarie e amministrative comprende anche decisioni emesse in momenti diversi rispetto alla designazione, purché ricorrano le condizioni previste. Resta fermo che la decisione non deve andare a favore di un soggetto inserito nell’allegato II.
L’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), viene adattato per riferirsi ai soggetti designati elencati nell’allegato II. Inoltre, l’articolo 27 bis ribadisce il divieto di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività volte a eludere le disposizioni degli articoli 2 bis, 3 e 3 bis.
Soppressioni e semplificazione del testo normativo
Il regolamento elimina un numero rilevante di disposizioni e allegati del regolamento (UE) n. 36/2012. Vengono soppressi gli articoli 1 bis, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 13 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 23, 24, 25, 25 bis, 26 e 26 bis, nonché gli allegati IV, V bis, V ter, VI, VII, VIII, X e XI. L’effetto complessivo è una forte razionalizzazione del regime sanzionatorio, con mantenimento del solo nucleo ritenuto ancora necessario.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente necessità per operatori finanziari, imprese e consulenti di verificare immediatamente l’assetto aggiornato delle misure restrittive applicabili alla Siria.
Disposizioni principali
Revoca delle misure settoriali e mantenimento delle misure di sicurezza
Il considerando chiarisce che, in seguito alla caduta del regime di al-Assad e alla decisione politica del 20 maggio 2025, il Consiglio ritiene opportuno revocare tutte le misure restrittive settoriali, salvo quelle basate su motivi di sicurezza. Il regolamento si inserisce nella coerenza con la decisione (PESC) 2025/1096, che proroga alcune misure restrittive fino al 1o giugno 2026.
Congelamento di fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche
L’articolo 14 è riscritto: sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato II; è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro favore; è inoltre vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette o indirette di elusione di tali misure.
Criteri di elencazione nell’allegato II
L’articolo 15 definisce la composizione dell’allegato II, che include soggetti identificati dal Consiglio come responsabili della repressione violenta in Siria, beneficiari o sostenitori del regime di al-Assad e persone o entità ad essi associate. Sono inoltre ricompresi, sulla base della decisione 2013/255/PESC, imprenditori di spicco collegati all’ex regime, membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf, ministri in carica tra maggio 2011 e dicembre 2024, alti ufficiali militari, membri dei servizi di sicurezza e intelligence, milizie fedeli al regime e soggetti coinvolti nella proliferazione di armi chimiche. Il paragrafo 1 ter prevede che tali soggetti non siano inclusi o mantenuti in elenco se vi sono informazioni sufficienti che attestino la cessazione del legame con l’ex regime, l’assenza di influenza su di esso o l’assenza di un rischio concreto di elusione.
Nuova deroga per cooperazione in settori specifici
L’articolo 15 bis consente alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web dell’allegato III, di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati a favore delle entità indicate ai numeri 42 e 43 dell’allegato II, quando ciò sia necessario per cooperazione con un’entità o ente pubblico di uno Stato membro nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo e della migrazione. L’autorizzazione si intende rilasciata se l’autorità non si pronuncia, non chiede informazioni o non proroga il termine entro cinque giorni lavorativi; lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane. È anche qui vietata ogni elusione consapevole e deliberata.
Aggiornamento delle deroghe per esigenze di base, OPCW, crediti preesistenti e studenti/ricercatori
L’articolo 16, lettera a), chiarisce che la deroga per esigenze di base copre anche i familiari a carico e include pagamenti per generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze. La lettera i) consente pagamenti eseguiti per conto della Repubblica araba siriana da entità di proprietà dello Stato siriano, indicate in allegato II, a favore dell’OPCW per attività di verifica e distruzione delle armi chimiche siriane, inclusi i versamenti al fondo fiduciario speciale OPCW. L’articolo 20 consente, in deroga al congelamento, lo sblocco di fondi per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima della designazione, purché il pagamento non sia ricevuto da persone o entità soggette alle misure. L’articolo 20 bis consente trasferimenti connessi a sostegno finanziario a cittadini siriani che studiano, si formano professionalmente o svolgono ricerca accademica nell’Unione, a condizione che il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da soggetti elencati nell’allegato II.
Decisioni giudiziarie, amministrative e arbitrali
L’articolo 18, paragrafo 1, è modificato per chiarire che la deroga si applica anche quando i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale anteriore all’inserimento in elenco, oppure di una decisione giudiziaria o amministrativa adottata nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, adottata prima o dopo la designazione, purché la decisione non vada a favore di un soggetto inserito in allegato II.
Divieti di elusione e adeguamento di altre disposizioni
L’articolo 21 quater è rafforzato nel senso che i pagamenti consentiti sono ammessi solo se l’autorità competente accerta caso per caso che non saranno percepiti, direttamente o indirettamente, da soggetti in allegato II e se il trasferimento non è altrimenti vietato. L’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), viene riferito ai soggetti designati elencati nell’allegato II. L’articolo 27 bis vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere gli articoli 2 bis, 3 e 3 bis.
Ruolo del Consiglio, riesame periodico e soppressione di molte disposizioni e allegati
L’articolo 32 stabilisce che, quando il Consiglio decide di applicare le misure dell’articolo 14 a un soggetto, modifica di conseguenza l’allegato II; gli elenchi sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Sono soppressi numerosi articoli del regolamento (tra cui 1 bis, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 13 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 23, 24, 25, 25 bis, 26 e 26 bis) e sono soppressi gli allegati IV, V bis, V ter, VI, VII, VIII, X e XI.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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