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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1094

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1094 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32025R1094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna gli elenchi sanzionatori dell’UE relativi alla Siria, modificando l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. In particolare sopprime 22 entità precedentemente listate e sostituisce/aggiorna le posizioni di 302 persone fisiche e 50 entità. L’atto è immediatamente operativo, essendo applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione ed essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica degli elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Siria ai sensi del regolamento (UE) n. 36/2012.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche, entità e organismi inclusi nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, come modificato dal presente atto, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Siria. L’intervento riguarda la soppressione di 22 entità dagli elenchi delle sezioni II e II bis/II ter, nonché l’aggiornamento delle voci di 302 persone fisiche e 50 entità. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non introduce un nuovo regime autonomo ma modifica il regime sanzionatorio esistente.

Modifica degli elenchi di misure restrittive dell’UE nei confronti della Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1094 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. L’atto si colloca nel quadro del regime sanzionatorio siriano dell’Unione e dà seguito a un riesame periodico delle designazioni contenute nell’allegato II.

Contesto e finalità

Dal considerando emerge che il Consiglio, a seguito del riesame delle misure restrittive, ha ritenuto opportuno rimuovere dall’elenco alcune entità e aggiornare numerose altre designazioni. L’obiettivo è mantenere allineato l’apparato sanzionatorio dell’UE all’evoluzione della situazione politica, economica e di sicurezza in Siria, preservando la coerenza dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a restrizioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide esclusivamente sull’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Le modifiche riguardano:

  • la sezione «A. Persone», con sostituzione di 302 voci;
  • la sezione «B. Entità», con soppressione di 22 voci;
  • la sezione «B. Entità», con sostituzione di 50 voci.

L’atto è applicabile a tutti gli Stati membri in via diretta. Non istituisce un nuovo sistema sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti già assoggettati alle misure restrittive del regime siriano.

Modifiche alla sezione «A. Persone»

Le 302 voci sostituite comprendono numerosi esponenti del precedente regime, appartenenti alle forze armate, agli apparati di intelligence, al governo, nonché imprenditori, familiari di soggetti designati e altri soggetti ritenuti legati al regime o beneficiari dello stesso. Le motivazioni ricorrenti, come emerge dall’allegato, sono:

  • coinvolgimento nella repressione violenta della popolazione civile;
  • responsabilità o corresponsabilità in torture, detenzioni arbitrarie, omicidi o uso della forza contro manifestanti e oppositori;
  • sostegno materiale, finanziario o logistico al precedente regime di al-Assad;
  • benefici economici derivanti da rapporti d’affari con il regime;
  • collegamenti con entità o milizie già designate;
  • coinvolgimento nel traffico di Captagon, nel contrabbando o nella logistica di supporto al regime.

Tra i soggetti elencati compaiono, a titolo esemplificativo, Bashar al-Assad, Maher al-Assad, membri della famiglia Assad e Makhlouf, alti ufficiali militari e di intelligence, ministri e ex ministri, oltre a uomini d’affari di primo piano operanti in vari settori dell’economia siriana.

Modifiche alla sezione «B. Entità»

Entità soppresse

Sono cancellate 22 entità, tra cui società, banche, media, organismi pubblici e imprese energetiche. Tra le voci soppresse figurano, ad esempio:

  • Real Estate Bank;
  • Syriatel;
  • Cham Press TV;
  • Al Watan;
  • Syria Trading Oil Company (Sytrol);
  • General Petroleum Corporation (GPC);
  • Syrian Petroleum Company;
  • Overseas Petroleum Trading;
  • Pangates International Corp Ltd.

La soppressione determina la fuoriuscita di tali soggetti dall’elenco sanzionatorio dell’allegato II.

Entità sostituite

Le 50 voci sostituite riguardano entità economiche, istituzioni pubbliche, società collegate a esponenti del regime e strutture utilizzate per sostenere il precedente governo siriano. Le motivazioni si concentrano su:

  • sostegno finanziario o economico al precedente regime;
  • controllo o partecipazione di soggetti già designati;
  • coinvolgimento in progetti immobiliari e di ricostruzione collegati al regime;
  • ruolo in reti commerciali o logistiche usate per petrolio, gas, armi, mercenari o stupefacenti;
  • partecipazione a strutture di sicurezza private o milizie di copertura.

Tra le entità rilevanti figurano, tra le altre, Cham Holding, Damascus Cham Holding Company, Al Qatarji Company, Evro Polis LLC, Sanad Protection and Security Services, la Quarta divisione corazzata dell’esercito siriano, Cham Wings e varie joint venture collegate allo sviluppo di Marota City.

Effetti giuridici e operativi

L’aggiornamento degli elenchi ha effetto immediato sul piano applicativo: i soggetti soppressi cessano di essere destinatari delle misure restrittive previste dal regime di designazione, mentre i soggetti sostituiti restano o vengono confermati nell’ambito del perimetro sanzionatorio secondo le nuove descrizioni e motivazioni. Per gli operatori economici e finanziari, ciò implica la necessità di aggiornare tempestivamente le procedure di screening, due diligence e compliance rispetto agli elenchi UE sulla Siria.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio e direttamente applicabile dell’atto in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato del presente atto interviene sugli elenchi sanzionatori relativi alla Siria, che costituiscono il fulcro operativo delle misure restrittive.

Soppressione di 22 entità dagli elenchi

Nella sezione «B. Entità» dell’allegato II sono soppresse 22 voci, tra cui, ad esempio, Real Estate Bank, Syriatel, Cham Press TV, Sytrol, General Petroleum Corporation, Syrian Petroleum Company, Overseas Petroleum Trading, Pangates International Corp Ltd e Al-Aqila Company. La soppressione comporta la rimozione di tali soggetti dagli elenchi soggetti a misure restrittive.

Sostituzione/aggiornamento di 302 persone fisiche e 50 entità

Nella sezione «A. Persone» sono sostituite 302 voci, con aggiornamento di dati identificativi, motivazioni e date di inserimento. Nella sezione «B. Entità» sono sostituite 50 voci, con aggiornamento delle informazioni su controlli, collegamenti, motivazioni e date di listing.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalisiria

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