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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1042

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 della Commissione, del 27 maggio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sui prodotti stagnati originari della Cina e istituisce dazi definitivi differenziati per società, confermando anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori già prestati. La Commissione ribadisce l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio, respingendo le principali contestazioni presentate dalle parti interessate. Sono inoltre disciplinate le modalità di applicazione delle aliquote individuali, la possibile ammissione di nuovi esportatori e il coordinamento con la salvaguardia sull’acciaio per evitare un cumulo eccessivo di misure.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’UE di prodotti laminati piatti, di ferro o acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese, con riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati e disciplina delle condizioni applicative e dei rapporti con la salvaguardia sull’acciaio.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, classificati nei codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40 e nei corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento, originari della Repubblica popolare cinese. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori esportatori espressamente elencati e a condizione della presentazione di una fattura commerciale conforme; in mancanza, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre importazioni. Il regolamento disciplina inoltre l’eventuale inclusione di nuovi produttori esportatori, la riscossione definitiva dei dazi provvisori e il coordinamento con la misura di salvaguardia europea sui prodotti siderurgici (regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1782).

Dazio antidumping definitivo sui prodotti stagnati originari della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 conclude l’inchiesta antidumping avviata il 16 maggio 2024 sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il danno subito, e istituisce dazi definitivi differenziati per operatore.

Ambito materiale e soggettivo

Il prodotto interessato comprende i prodotti stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, classificati nei codici NC e TARIC specificati nell’articolo 1. Il regolamento riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese; le aliquote individuali valgono solo per i produttori esportatori nominativamente indicati o inclusi nell’allegato. Per le altre imprese o in mancanza della documentazione richiesta si applica l’aliquota residuale.

Procedura, istruttoria e osservazioni delle parti

La Commissione richiama la sequenza procedurale dell’inchiesta: apertura, registrazione delle importazioni, misure provvisorie del 14 gennaio 2025 e fase definitiva con divulgazione finale delle informazioni. Sono state presentate osservazioni dal denunciante EUROFER, dal gruppo Baosteel, da Shougang Jingtang, da CISA, da MPE, da Steelforce e da altri soggetti, nonché svolte visite di verifica presso società collegate e presso un utilizzatore. La Commissione respinge le contestazioni della CISA sulla sufficienza degli elementi di prova per l’apertura e sulla presunta violazione dei diritti di difesa, ritenendo adeguate le sintesi non riservate e non emergendo violazioni procedurali tali da giustificare la chiusura dell’inchiesta.

Definizione del prodotto e inchiesta su dumping

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito in continuità con il regolamento provvisorio. Per il calcolo del valore normale la Commissione conferma l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nell’economia e nel settore produttivo cinese. La Commissione mantiene la Malaysia come paese rappresentativo e conferma le fonti di riferimento utilizzate per i principali fattori produttivi, respingendo le richieste di sostituzione con altri indici o prezzi alternativi avanzate da EUROFER e dal gruppo Baosteel.

Calcolo del margine di dumping

La Commissione ricalcola alcuni valori in seguito alle osservazioni delle parti, inclusi il prezzo all’esportazione e gli adeguamenti relativi alle funzioni di agenti e società collegate. I margini di dumping definitivi risultano pari al 13,1 % per WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd., al 46,8 % per Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd., al 24,6 % per le altre società collaboranti non campionate e al 62,3 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. Tra gli indicatori valorizzati figurano il calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione, la pressione sui prezzi, la compressione dei margini e la redditività negativa in diversi anni del periodo in esame. Vengono respinte le obiezioni secondo cui il mercato vincolato e quello libero avrebbero dovuto essere analizzati separatamente e secondo cui il calo della quota di mercato non sarebbe significativo.

Nesso di causalità

La Commissione conferma che le importazioni cinesi oggetto di dumping sono la causa del pregiudizio notevole. Respinge le tesi che attribuivano il deterioramento a pandemia, perturbazioni logistiche, calo della domanda, aumento dei costi di produzione, investimenti o importazioni da altri paesi terzi, ritenendo che tali fattori non abbiano interrotto il nesso causale. La Commissione insiste sul fatto che l’aumento delle importazioni cinesi in un mercato in contrazione, insieme a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ha causato undercutting, depressione dei prezzi e perdita di quote di mercato.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che l’adozione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione. Respinge le preoccupazioni degli importatori e degli utilizzatori circa l’approvvigionamento, i ritardi di consegna, l’impatto sui costi e la possibile sostituzione dei prodotti stagnati con materiali alternativi. Viene inoltre escluso che i dazi possano ostacolare in modo significativo le politiche ambientali dell’Unione, poiché non è stata dimostrata una sostituzione rilevante verso materiali meno sostenibili.

Misure definitive, fattura commerciale e nuovi esportatori

L’articolo 1 fissa le aliquote definitive e prescrive una fattura commerciale specifica per applicare i dazi individuali. L’articolo 3 consente l’inserimento di nuovi produttori esportatori, al ricorrere di precise condizioni probatorie relative a mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta, assenza di collegamenti con operatori soggetti a misura ed esportazioni successive o impegno irrevocabile. Il regolamento precisa inoltre che le autorità doganali possono richiedere i documenti usuali per verificare l’esattezza delle dichiarazioni.

Riscossione definitiva dei provvisori e coordinamento con la salvaguardia

Gli importi versati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2025/81 sono riscossi definitivamente nei limiti delle aliquote finali, con svincolo degli eccedenti. Il regolamento introduce poi un meccanismo specifico di coordinamento con la salvaguardia sull’acciaio di cui al regolamento (UE) 2019/159, prorogata dal regolamento (UE) 2024/1782, per evitare un cumulo eccessivo tra dazio antidumping e dazio oltre contingente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti stagnati originari della Repubblica popolare cinese. Le aliquote definitive sono pari al 13,1 % per WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd. del gruppo Baosteel, al 46,8 % per Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd., al 24,6 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato e al 62,3 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina.

Applicazione delle aliquote individuali e fattura commerciale

Le aliquote individuali si applicano solo se, al momento dello sdoganamento, viene presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’emittente, con l’indicazione del produttore, dell’indirizzo e del codice addizionale TARIC. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale del 62,3 %.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 sono riscossi in via definitiva; gli importi versati in eccesso rispetto al dazio definitivo sono svincolati.

Nuovi produttori esportatori

L’articolo 3 prevede la possibilità di modificare il regolamento per aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi e assoggettarli alla media ponderata dell’aliquota applicabile alle società সহযোগative non campionate, purché dimostrino: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta (1º aprile 2023-31 marzo 2024), assenza di collegamenti con produttori/esportatori soggetti alle misure e avvenute esportazioni successive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Coordinamento con la misura di salvaguardia sull’acciaio

Per evitare un cumulo di misure potenzialmente eccessivo con la salvaguardia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, prorogata dal regolamento (UE) 2024/1782 fino al 30 giugno 2026, il regolamento prevede un meccanismo di sospensione e di riscossione alternativa: se il dazio oltre contingente della salvaguardia supera il dazio antidumping, si applica solo il primo; se è inferiore, si applica il dazio oltre contingente più la differenza rispetto al dazio antidumping, con sospensione della parte non riscossa del dazio antidumping.

Retroattività esclusa

La Commissione ha esaminato la possibilità di riscossione retroattiva ex articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ma ha concluso che i dati di Surveillance non mostravano un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura/registrazione tale da giustificare la retroattività. Pertanto la riscossione retroattiva non è stata disposta.

Determinazione del dumping e del valore normale

La Commissione conferma l’uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per il calcolo del valore normale, in ragione di distorsioni significative nell’economia cinese e nella produzione del prodotto in esame. Vengono confermati il paese rappresentativo Malaysia, le fonti di costo esenti da distorsioni e gli adeguamenti relativi a SGAV e profitti, con ricalcolo dei margini di dumping a seguito delle osservazioni delle parti.

Pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione

La Commissione conferma che le importazioni cinesi hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, evidenziato da perdita di quota di mercato, compressione e depressione dei prezzi e risultati economici negativi. Respinge le tesi su calo della domanda, altri fattori produttivi, importazioni di paesi terzi, contratti a lungo termine e impatti sugli utilizzatori, ritenendo che l’interesse dell’Unione non osti all’adozione delle misure.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialesiderurgiadogane

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