Regolamento (UE) 2025/974
Regolamento (Euratom) 2025/974 della Commissione, del 26 maggio 2025, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e sostituisce il precedente regime Euratom del 2005, alla luce dell’evoluzione del settore nucleare e delle tecnologie informatiche, imponendo una disciplina più dettagliata e progressiva del controllo di sicurezza. Centralizza su base elettronica le dichiarazioni, la contabilità delle materie, le notifiche di trasferimento e i rapporti periodici, distinguendo gli obblighi in funzione del tipo di impianto, della quantità e della rilevanza strategica delle materie. Prevede inoltre regole specifiche per Francia, LOF nazionali, piccoli detentori, rifiuti condizionati, depositi geologici e per gli accordi internazionali di cooperazione e salvaguardia. Il regolamento è direttamente applicabile e abroga il regolamento (Euratom) n. 302/2005, con applicazione differita di alcuni allegati.
Disciplina l’applicazione del controllo di sicurezza Euratom alle materie nucleari, agli impianti e ai flussi rilevanti, stabilendo obblighi di dichiarazione, contabilità, notifiche preventive, trasferimenti, deroghe e modalità di trasmissione elettronica dei dati.
Ambito di applicazione
Si applica a ogni persona o impresa che crea o gestisce un impianto per la produzione, separazione, ritrattamento, immagazzinamento, smaltimento o altro uso di materie nucleari, nonché a specifiche categorie di impianti e località esterne agli impianti, compresi reattori, impianti di conversione, fabbricazione, arricchimento, immagazzinamento, ritrattamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti, depositi geologici, LOF, LOF nazionali, CAM e impianti di minerali. Esclude i detentori di prodotti finiti per usi non nucleari con materie nucleari praticamente non recuperabili e i detentori di materiale minerale diverso dai minerali e di sostanze trattate connesse usate per scopi non nucleari. Si applica nel quadro dei diversi regimi Euratom e degli accordi internazionali richiamati, con disposizioni specifiche per la Francia e per gli impianti controllati da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità.
Regolamento (Euratom) 2025/974 della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom
Il regolamento ridisegna in modo organico il sistema Euratom di controllo di sicurezza, aggiornando la disciplina del 2005 in ragione dell’aumento dei flussi di materie nucleari, dell’evoluzione tecnologica e dell’esigenza di una gestione più digitalizzata e graduata degli adempimenti. Il testo si fonda sugli articoli 77, 78, 79 e 81 del Trattato Euratom e tiene conto degli accordi internazionali rilevanti, in particolare con l’AIEA e nell’ambito degli accordi di cooperazione nucleare.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 applica il regolamento a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, separazione, ritrattamento, immagazzinamento, smaltimento o altro uso di materie nucleari. La disciplina non si estende ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari contenenti materie praticamente non recuperabili, né ai detentori di taluni materiali minerali o sostanze trattate utilizzati per scopi non nucleari.
Definizioni essenziali e struttura concettuale
L’articolo 2 contiene un apparato definitorio molto ampio, decisivo per la corretta qualificazione degli obblighi. Vengono definite, tra l’altro, le categorie di materie nucleari, i rifiuti, i rifiuti conservati e condizionati, il combustibile esaurito, il concetto di impianto e di LOF, nonché strumenti contabili quali l’area di bilancio materie (ABM), il punto-chiave di misurazione, l’inventario contabile e fisico, la differenza speditore/destinatario, la contabilità di pool, il principio di equivalenza e il principio di proporzionalità. Le definizioni distinguono inoltre con precisione gli Stati membri non dotati di armi nucleari dalla Francia, qualificata come Stato membro dotato di armi nucleari.
Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali
Gli articoli 3, 4 e 5 impongono agli esercenti la dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti mediante i moduli dell’allegato I, in formato elettronico. Per i nuovi impianti la dichiarazione completa deve essere presentata almeno 200 giorni prima della prima consegna prevista di materie nucleari; per i nuovi impianti ex articolo 2, punto 27, lettera a), le informazioni di base devono essere comunicate non appena disponibili e comunque non oltre la prima domanda di autorizzazione a costruire. Per gli impianti già esistenti negli Stati membri che aderiscono all’Unione, la dichiarazione deve essere resa entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento nello Stato interessato.
Le variazioni significative del progetto, dello scopo o dell’assetto dell’impianto devono essere notificate con anticipo: in particolare, le modifiche rilevanti devono essere comunicate non appena adottata la decisione di attuarle e comunque almeno 20 giorni prima dell’avvio dei lavori, mentre le altre modifiche sono comunicate entro 30 giorni dal completamento. I piani di disattivazione e i relativi calendari devono anch’essi essere dichiarati e aggiornati quando mutano le informazioni rilevanti.
Descrizione generale del sito e programma delle attività
L’articolo 6 disciplina una dichiarazione autonoma e distinta da quella delle caratteristiche tecniche fondamentali per i siti degli Stati membri firmatari del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom. La prima dichiarazione va presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del protocollo nello Stato interessato; gli aggiornamenti sono annuali, entro il 1° aprile, e devono essere trasmessi per via elettronica. La responsabilità della completezza e accuratezza resta in capo alle imprese o persone che creano o gestiscono l’impianto, mentre il rappresentante del sito cura la raccolta tempestiva e l’invio.
L’articolo 7 richiede agli esercenti di comunicare il programma generale delle attività, utile alla pianificazione delle ispezioni e del controllo di sicurezza, con aggiornamento annuale entro il 15 novembre dell’anno precedente, salvo diversa previsione nelle disposizioni particolari sul controllo.
Disposizioni particolari sul controllo e costi speciali
L’articolo 8 attribuisce alla Commissione il potere di adottare, per ciascun impianto o categoria di impianti, disposizioni particolari sul controllo. Tali disposizioni specificano gli elementi operativi del regime di safeguards: aree di bilancio materie, punti-chiave di misurazione, variazioni soggette a notifica preventiva, modalità di contabilità, inventari fisici, contenimento e sorveglianza, campionamenti, nonché l’elenco delle attrezzature essenziali. Per gli impianti di nuova progettazione le decisioni sono adottate previa stretta consultazione con esercente e Stato membro; per alcune categorie di impianti può essere adottata una decisione unica rivolta a più esercenti. È inoltre previsto il rimborso dei costi sostenuti dall’esercente per prestazioni speciali richieste dalla Commissione o dagli ispettori, ma solo sulla base di un accordo che ne disciplini costi e condizioni e senza possibilità di profitto.
Contabilità delle materie nucleari, inventari e rapporti periodici
Gli articoli 9-15 costituiscono il nucleo della disciplina contabile. Gli esercenti devono disporre, dal momento in cui detengono materie nucleari, di un sistema di contabilità e controllo efficace, fondato su registri operativi e contabili conformi a standard internazionali e conservati per tutta la durata della detenzione e per almeno cinque anni dopo la cessazione. Il sistema deve consentire la ricostruzione e la giustificazione di tutte le comunicazioni inviate alla Commissione.
L’inventario contabile iniziale va trasmesso entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento nello Stato membro interessato, anche per le materie precedentemente qualificate come rifiuti conservati o esentate dall’AIEA, con le esclusioni indicate nel testo. I rapporti sulle variazioni d’inventario devono essere presentati, di regola, ogni mese entro 15 giorni dalla fine del mese e coprono tutte le variazioni note nel periodo; nei mesi con inventario fisico e data non coincidente con l’ultimo giorno del mese, sono richiesti due rapporti separati per coprire la parte di periodo precedente e quella successiva all’inventario fisico. La situazione dell’inventario fisico e il rapporto bilancio materie devono essere trasmessi entro 30 giorni dall’inventario fisico; l’inventario fisico va effettuato almeno una volta l’anno e l’intervallo tra due inventari successivi non può superare i 14 mesi.
Rapporti speciali, trasformazioni nucleari e impegni di controllo
Gli articoli 16, 17 e 18 impongono un rapporto speciale in caso di circostanze eccezionali: perdite o aumenti di materie, modifiche impreviste del contenimento che consentano rimozioni non autorizzate, ritardi notevoli nei trasferimenti o eventi analoghi. Il rapporto deve essere trasmesso senza ritardo e, se necessario, integrato dopo ulteriori indagini tecniche. Nei reattori, i dati sulle trasformazioni nucleari devono essere registrati nel rapporto sulle variazioni d’inventario entro la fuoriuscita del combustibile irradiato dall’ABM del reattore.
L’articolo 19 disciplina la tracciabilità degli impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità in virtù di accordi con Stati terzi o organizzazioni internazionali, imponendo l’uso di codici di impegno nei principali documenti contabili e nelle notifiche, salvo che si tratti di accordi con l’AIEA. L’articolo 20 consente, previa autorizzazione, la contabilità di pool e lo scambio di impegni tra quantità di materie, nel rispetto dei principi di equivalenza e proporzionalità.
Unità di misura, categorie e deroghe
L’articolo 21 stabilisce che le quantità notificate siano espresse in grammi e distingue le categorie rilevanti di materie nucleari: uranio impoverito, uranio naturale, uranio arricchito sotto il 20 %, uranio arricchito al 20 % e oltre, plutonio e torio. Per l’uranio arricchito devono essere indicati anche i pesi degli isotopi fissili. L’articolo 22 consente deroghe alla periodicità ordinaria dei rapporti sulle variazioni d’inventario per casi specifici e ben delimitati, come le quantità stabili per lunghi periodi, l’uso esclusivo in attività non nucleari, l’impiego in sensori e il plutonio con oltre l’80 % di Pu-238. In tali casi, se la deroga è riconosciuta, gli obblighi si semplificano fino a un rapporto annuale entro il 31 gennaio, ferma restando la comunicazione tempestiva delle variazioni intervenute durante l’anno.
Trasferimenti tra Stati, notifiche preventive e ritardi
Gli articoli 23 e 24 disciplinano le notifiche preventive per esportazioni, spedizioni, importazioni e ricezioni di materie grezze o materie fissili speciali. La notifica preventiva è richiesta solo oltre il limite di un chilogrammo effettivo per singola consegna o per trasferimenti complessivi da o verso uno stesso Stato in un periodo di 12 mesi. Per le esportazioni/spedizioni, la notifica deve pervenire alla Commissione almeno otto giorni lavorativi prima dell’imballaggio; per le importazioni/ricezioni, almeno cinque giorni lavorativi prima del disimballaggio. Gli allegati VI e VII disciplinano il contenuto dettagliato delle notifiche, compresi codici ABM, partita, composizione, arricchimento, contenitori, mezzi di trasporto, luogo di preparazione o disimballaggio e riferimento contrattuale ESA, se del caso.
L’articolo 25 impone un rapporto speciale anche in caso di perdita o ritardo notevole in occasione dei trasferimenti soggetti agli articoli 23 e 24. L’articolo 26 prescrive la comunicazione immediata di ogni variazione delle date di imballaggio, trasporto o disimballaggio indicate nelle notifiche preventive.
Regime speciale per minerali, rifiuti, LOF, piccoli detentori e depositi
Gli articoli 27 e 28 prevedono obblighi speciali per gli impianti di minerali: dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali almeno 120 giorni prima dell’inizio dell’estrazione, registri contabili semplificati e rapporto annuale sulle spedizioni/esportazioni di minerali entro il 31 gennaio. L’articolo 29 richiede a trasportatori e detentori temporanei ricevute firmate e datate per ogni consegna, con conservazione delle registrazioni per almeno cinque anni; l’articolo 31 impone agli intermediari la conservazione quinquennale dei registri delle transazioni.
L’articolo 33 disciplina i rifiuti condizionati per i quali le salvaguardie AIEA sono cessate, imponendo un elenco iniziale e registri contabili dedicati. L’articolo 34 richiede la notifica preventiva delle campagne di ulteriore trattamento di rifiuti conservati o condizionati, con preavviso di almeno 200 giorni e modulo specifico. L’articolo 35 prevede rapporti annuali, entro il 31 gennaio, su esportazioni/spedizioni, importazioni/ricezioni e cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati. L’articolo 36 elenca i casi in cui il controllo di sicurezza può cessare, su richiesta motivata quando necessario, per scarico nell’ambiente, uso non nucleare definitivo, rifiuti a concentrazione molto bassa o rifiuti condizionati già smaltiti.
L’articolo 37 introduce la LOF nazionale per piccoli detentori, con inventario complessivo non superiore a un chilogrammo effettivo, responsabilità dell’autorità nazionale e adempimenti semplificati; l’allegato I-N stabilisce criteri quantitativi per l’accesso al regime dei CAM, basati su soglie percentuali per categoria di materia. Gli allegati I-L e I-M disciplinano rispettivamente la LOF e la LOF nazionale.
Protezione delle informazioni, rapporti con accordi internazionali e disciplina della Francia
L’articolo 38 impone che il regolamento sia applicato in coerenza con il protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, con gli accordi di cooperazione nucleare e con gli accordi di salvaguardia con l’AIEA. L’articolo 39 introduce un regime specifico per il territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari, escludendo i comparti e le materie destinati alla difesa e prevedendo procedure concordate con la Commissione per gli impianti o parti di impianto a uso promiscuo o con accesso limitato per ragioni di sicurezza nazionale. L’articolo 40 estende alle informazioni trattate dalla Commissione le regole UE sulla sicurezza e sulla protezione delle informazioni classificate, mentre l’articolo 41 attribuisce gli obblighi alla direzione locale quando l’impianto è controllato da soggetto stabilito fuori dalla Comunità.
Attuazione, linee direttrici, revisione e abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 42 prevede che la Commissione adotti linee direttrici per l’applicazione del regolamento e le aggiorni se necessario, oltre a valutare entro 10 anni dalla sua entrata in vigore l’efficacia complessiva del sistema. L’articolo 43 abroga il regolamento (Euratom) n. 302/2005 dalla data di entrata in vigore del nuovo testo, con abrogazione differita di alcuni allegati per consentire la transizione operativa e tecnica. L’articolo 44 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e stabilisce decorrenze differenziate per gli allegati, in particolare il 16 dicembre 2025 per gli allegati I, II, XI e XVI e il 16 ottobre 2028 per gli allegati III-X e XII-XV.
Profili operativi rilevanti per i professionisti
Per gli operatori e i consulenti italiani, il regolamento comporta un elevato livello di compliance documentale: dichiarazioni tecniche, descrizione dei siti, programmi di attività, contabilità delle ABM, inventari, rapporti speciali, notifiche preventive di trasferimento e gestione di rifiuti e cessazione del controllo devono essere predisposti in formato elettronico e spesso secondo modelli XML specifici. Particolare attenzione va posta ai termini perentori, alla classificazione corretta di materie, prodotti e rifiuti, alla gestione degli impegni di controllo connessi a contratti e accordi internazionali, nonché alla coerenza tra registri interni, report alla Commissione e comunicazioni alle autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 assoggetta al regolamento le persone o imprese che creano o gestiscono impianti per produzione, separazione, ritrattamento, immagazzinamento, smaltimento o altro uso di materie nucleari. Sono escluse le categorie di detentori indicate espressamente, in particolare i prodotti finiti per usi non nucleari con materie non praticamente recuperabili e taluni materiali minerali o sostanze trattate per scopi non nucleari.
Definizioni e categorie di materie
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, Stati membri non dotati di armi nucleari, Stato membro dotato di armi nucleari (Francia), Stati terzi, materie nucleari, minerali, categorie di materie, rifiuti, rifiuti conservati e condizionati, combustibile esaurito, impianto, LOF, LOF nazionale, CAM, principio e criteri di equivalenza, principio di proporzionalità, contabilità di pool e pool contabile.
Dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali e tempistiche
Gli articoli 3 e 4 impongono agli esercenti di trasmettere alla Commissione la dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti tramite il modulo dell’allegato I, per via elettronica. Per i nuovi impianti la dichiarazione completa va presentata almeno 200 giorni prima della prevista prima consegna di materie nucleari; per i nuovi impianti di cui all’articolo 2, punto 27, lettera a), le informazioni di base devono essere comunicate non appena disponibili e comunque non oltre la prima domanda di autorizzazione a costruire. Gli impianti esistenti negli Stati membri che aderiscono all’Unione devono dichiarare le caratteristiche entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento nello Stato interessato. Gli aggiornamenti e le variazioni significative sono soggetti a termini specifici, inclusa la notifica preventiva per modifiche rilevanti almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori, o entro 30 giorni dal completamento per le altre modifiche.
Descrizione generale del sito e programma delle attività
L’articolo 6 disciplina la dichiarazione della descrizione generale del sito, richiesta per gli Stati membri firmatari del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, con presentazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore del protocollo nello Stato interessato e aggiornamento annuale entro il 1° aprile. L’articolo 7 impone la comunicazione elettronica del programma generale delle attività, comprensivo delle date previste degli inventari fisici e, salvo diversa previsione nelle disposizioni particolari, la trasmissione annuale entro il 15 novembre dell’anno precedente.
Disposizioni particolari sul controllo
L’articolo 8 affida alla Commissione l’adozione di disposizioni particolari sul controllo per ciascun impianto o gruppo di impianti, previa stretta consultazione con esercente e Stato membro interessato. Tali disposizioni possono individuare aree di bilancio materie, punti-chiave di misurazione, variazioni da notificare preventivamente, modalità di contabilità e rapporto, frequenza degli inventari fisici, misure di contenimento e sorveglianza, prelievo di campioni e elenco delle attrezzature essenziali. È previsto il rimborso dei costi di prestazioni speciali dell’esercente, solo in base ad accordo preventivo e senza profitto.
Sistema di contabilità, registri e rapporti contabili
Gli articoli 9-15 impongono un sistema efficace di contabilità e controllo delle materie nucleari, basato su registri operativi e contabili conformi a standard internazionali, conservati per almeno 5 anni dopo la cessazione della detenzione. Sono previsti inventario contabile iniziale, rapporti mensili sulle variazioni d’inventario, rapporto bilancio materie e situazione dell’inventario fisico, con termini specifici: il rapporto iniziale entro 30 giorni, i rapporti mensili entro 15 giorni dalla fine del mese, i rapporti RBM e SIF entro 30 giorni dall’inventario fisico. La situazione dell’inventario fisico va redatta almeno annualmente e l’intervallo tra due inventari fisici successivi non può superare 14 mesi, salvo disposizioni particolari.
Rapporti speciali, trasformazioni nucleari e contabilizzazione degli impegni
Gli articoli 16-20 disciplinano i rapporti speciali per circostanze eccezionali, perdite, variazioni impreviste del contenimento, ritardi nei trasferimenti e trasformazioni nucleari nei reattori. L’articolo 19 stabilisce l’identificazione con specifici codici di impegno delle materie soggette ad accordi internazionali diversi da quelli AIEA. L’articolo 20 regola la contabilità di pool e gli scambi di impegni, subordinandoli ad autorizzazione preventiva della Commissione, con possibilità di revoca in caso di inosservanza delle condizioni o delle disposizioni del regolamento.
Unità di misura, categorie e deroghe
L’articolo 21 impone l’espressione delle quantità in grammi e la distinzione per categorie di materie nucleari: uranio impoverito, uranio naturale, uranio arricchito sotto il 20 %, uranio arricchito al 20 % e oltre, plutonio e torio. L’articolo 22 consente deroghe alla periodicità dei rapporti sulle variazioni d’inventario per specifiche situazioni, tra cui piccole quantità stabili, uso non nucleare, sensori con quantità dell’ordine del grammo o meno e plutonio con tenore di Pu-238 superiore all’80 %, con eventuale passaggio a rapporti annuali e obbligo di comunicazione di cessazione della deroga se non più soddisfatta.
Notifiche preventive di esportazione, importazione e ricezione
Gli articoli 23 e 24 disciplinano le notifiche preventive per esportazioni/spedizioni e importazioni/ricezioni di materie grezze o fissili speciali sopra un chilogrammo effettivo, oppure di volumi complessivi superiori al chilogrammo effettivo in un periodo di 12 mesi. Le notifiche, da effettuare con i moduli degli allegati VI e VII, devono rispettare termini minimi di 8 giorni lavorativi prima dell’imballaggio per l’esportazione/spedizione e di 5 giorni lavorativi prima del disimballaggio per l’importazione/ricezione. Sono previste eccezioni per materie contenute in rifiuti o minerali e la necessità di attendere l’eventuale autorizzazione preventiva di uno Stato terzo.
Rifiuti, trattamento supplementare, trasferimenti e cessazione del controllo
Gli articoli 33-36 regolano le materie già dichiarate rifiuti conservati o condizionati, l’elenco iniziale delle giacenze, le notifiche preventive di ulteriori trattamenti di rifiuti, i rapporti annuali su esportazione, importazione e trasferimenti di rifiuti condizionati e i casi di cessazione del controllo di sicurezza. La cessazione può intervenire per scarico programmato nell’ambiente, incorporazione in prodotti finali non nucleari, basse concentrazioni non recuperabili o rifiuti condizionati già smaltiti, su richiesta motivata dell’esercente nei casi non automatici.
Disposizioni specifiche per minerali, LOF nazionali, CAM e impianti particolari
Gli articoli 27 e 28 prevedono un regime semplificato per gli impianti di minerali, con dichiarazione entro 120 giorni prima dell’avvio dell’estrazione e rapporti annuali sulle spedizioni ed esportazioni di minerali entro il 31 gennaio. Gli articoli 29-31 disciplinano trasportatori, detentori temporanei e intermediari, imponendo ricevute e registrazioni conservate per 5 anni. L’articolo 37 disciplina le LOF nazionali, con limite complessivo di un chilogrammo effettivo, responsabilità dell’autorità nazionale e obblighi semplificati per i piccoli detentori; l’allegato I-N introduce la figura dei CAM e soglie percentuali per l’accesso al regime semplificato.
Obblighi internazionali, Francia e riservatezza
L’articolo 38 dispone l’applicazione del regolamento nel rispetto del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, degli accordi di cooperazione nucleare con Stati terzi e degli accordi di salvaguardia con l’AIEA. L’articolo 39 contiene una disciplina speciale per il territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari, escludendo impianti e materie destinati alle necessità della difesa e demandando procedure concordate con la Commissione per i casi promiscui o civili. L’articolo 40 rinvia alle regole di sicurezza e classificazione UE per la riservatezza dei dati, mentre l’articolo 41 attribuisce gli obblighi alla direzione locale se l’impianto è controllato da soggetto esterno alla Comunità.
Attuazione, monitoraggio, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 42 incarica la Commissione di adottare e aggiornare linee direttrici e di valutare l’applicazione del regolamento entro 10 anni dall’entrata in vigore. L’articolo 43 abroga il regolamento (Euratom) n. 302/2005, con abrogazione differita di taluni allegati: III-IX e XII-XV dal 16 ottobre 2028 e I, II e XI dal 16 dicembre 2025. L’articolo 44 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita di alcuni allegati, e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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