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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1047

Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione, del 27 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9 e l’International Financial Reporting Standard 7

Normativa europea32025R1047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei principi contabili internazionali adottati nell’Unione per recepire le modifiche pubblicate a maggio 2024 dall’IASB a IFRS 9 e IFRS 7. Le novità riguardano soprattutto la classificazione di attività finanziarie con caratteristiche ESG o contingenti e il trattamento del regolamento di passività mediante sistemi di pagamento elettronici, oltre a nuovi obblighi informativi. L’obiettivo è aumentare la trasparenza e favorire un’informativa finanziaria coerente con la transizione economica e il Green Deal europeo. Le imprese devono applicare le modifiche, in via ordinaria, dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2026 o dopo tale data.

Modifica il regolamento (UE) 2023/1803 incorporando nell’UE le modifiche IASB 2024 all’IFRS 9 e all’IFRS 7 su classificazione, valutazione e informativa degli strumenti finanziari.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Le modifiche riguardano in particolare la classificazione e valutazione di attività e passività finanziarie ai sensi dell’IFRS 9, nonché le informazioni integrative dell’IFRS 7. L’applicazione è obbligatoria per gli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2026 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata secondo le condizioni previste dagli IFRS modificati.

Modifica dell’IFRS 9 e dell’IFRS 7 per gli strumenti finanziari

Il regolamento recepisce nel diritto UE le modifiche IASB del 30 maggio 2024 a IFRS 9 e IFRS 7, aggiornando il regolamento (UE) 2023/1803. La finalità dichiarata è quella di migliorare la classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari, rafforzare la trasparenza informativa per gli investitori e sostenere la transizione economica coerente con il Green Deal europeo.

Ambito soggettivo e temporale

Le nuove regole si applicano alle imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione in base al regolamento (CE) n. 1606/2002. L’applicazione è obbligatoria, in via ordinaria, per gli esercizi finanziari che iniziano il 1º gennaio 2026 o successivamente; gli IFRS modificati consentono in alcuni casi l’applicazione anticipata, con obblighi di indicazione specifici quando si sceglie di anticipare solo una parte delle modifiche.

Modifiche alla classificazione e valutazione secondo IFRS 9

Il nuovo testo dell’IFRS 9 chiarisce la portata del criterio SPPI, ossia la verifica che i flussi finanziari contrattuali consistano esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sul capitale da restituire. La Guida operativa specifica che interessi e capitale possono includere componenti di rischio di credito, liquidità, costi amministrativi e margine di profitto, ma non elementi che espongano l’attività a rischi o volatilità estranei a un contratto base di concessione del credito, come l’indicizzazione al prezzo di strumenti rappresentativi di capitale o di merci.

Clausole ESG e caratteristiche contingenti

Una parte centrale delle modifiche riguarda i prestiti con caratteristiche ESG o analoghe. Il nuovo paragrafo B4.1.10 A prende espressamente in considerazione clausole contrattuali collegate, per esempio, al raggiungimento di riduzioni di emissioni di carbonio: tali clausole sono compatibili con il criterio SPPI se, in ogni scenario contrattualmente possibile, i flussi non differiscono significativamente da quelli di un contratto identico privo della caratteristica contingente. Viceversa, restano escluse dalla nozione di SPPI le clausole che indicizzano i flussi a variabili non riconducibili ai rischi e costi del prestito di base.

Regolamento di passività tramite sistemi di pagamento elettronici

Le modifiche introducono anche una disciplina specifica per l’estinzione di passività finanziarie mediante sistemi di pagamento elettronici. In presenza delle condizioni del paragrafo B3.3.8, l’entità può considerare la passività adempiuta prima della data di regolamento: ciò richiede che il pagamento sia ormai irrevocabile, che l’entità non possa materialmente accedere alle somme e che il rischio di regolamento del sistema sia trascurabile. Il paragrafo B3.3.9 chiarisce che il rischio è trascurabile quando il completamento dell’istruzione segue una procedura amministrativa standard e l’intervallo di tempo fino al trasferimento dei fondi è breve; il paragrafo B3.3.10 impone coerenza nell’applicazione della scelta a tutti i pagamenti tramite lo stesso sistema.

Operazioni strutturate, non rivalsa e tranche

Il regolamento interviene anche sulle situazioni di non rivalsa e sulle operazioni con strumenti legati contrattualmente. Nei casi in cui il diritto del creditore sia limitato ai flussi generati da specifiche attività, l’impresa deve effettuare un’analisi look through per verificare se i flussi dell’attività finanziaria siano comunque assimilabili a capitale e interessi. Per le tranche di operazioni strutturate, la classificazione dipende dal gruppo sottostante di strumenti che genera i flussi e dalla catena di priorità dei pagamenti; in alcune strutture che, pur usando più strumenti, sono in realtà accordi di credito strutturati, si applicano le regole ordinarie della classificazione SPPI anziché quelle proprie delle tranche.

Nuove informazioni integrative IFRS 7

Sul piano informativo, l’IFRS 7 è integrato con nuovi obblighi di disclosure. Per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l’impresa deve indicare, per classe di investimento, il fair value alla chiusura, gli utili o le perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e distinguere tra strumenti eliminati contabilmente e strumenti ancora detenuti. Inoltre, per classi di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value nelle altre componenti di conto economico complessivo, e per passività finanziarie al costo ammortizzato, devono essere fornite informazioni qualitative e quantitative sugli effetti di clausole contingenti non direttamente collegate ai rischi e costi del prestito di base, includendo il valore contabile lordo o il costo ammortizzato delle posizioni interessate.

Disposizioni transitorie

L’IFRS 9 prevede l’applicazione retrospettiva secondo IAS 8, ma senza obbligo di rideterminare gli esercizi precedenti, salvo che ciò sia possibile senza fare uso di informazioni ex post. In mancanza di rideterminazione, gli effetti della prima applicazione vanno imputati ai saldi di apertura delle attività e passività finanziarie e, se del caso, agli utili portati a nuovo o ad altra componente del patrimonio netto. L’IFRS 7 stabilisce che le nuove informazioni integrative non siano richieste per gli esercizi precedenti la prima applicazione e prevede una semplificazione ulteriore nel primo esercizio di adozione, escludendo talune informazioni che altrimenti sarebbero richieste dallo IAS 8.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Recepimento nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 per incorporare le modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari e all’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative pubblicate dall’IASB nel maggio 2024.

Decorrenza applicativa e applicazione anticipata

L’articolo 2 prevede che le imprese applichino le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1º gennaio 2026 o successivamente. L’allegato IFRS 9 consente l’applicazione anticipata, con specifiche opzioni e obblighi di disclosure se si applica solo parte delle modifiche in anticipo.

Nuove regole IFRS 9 sulla classificazione delle attività finanziarie

Sono introdotti nuovi paragrafi, tra cui 7.1.12, 7.1.13, 7.2.47-7.2.49 e vari paragrafi della Guida operativa, che disciplinano l’entrata in vigore, le opzioni di early adoption e le disposizioni transitorie. Le modifiche chiariscono quando i flussi finanziari possono essere considerati esclusivamente pagamenti di capitale e interessi (criterio SPPI), anche in presenza di caratteristiche ESG o di clausole contingenti.

Trattamento del regolamento di passività tramite sistemi di pagamento elettronici

Il nuovo paragrafo B3.3.8 consente, in presenza di specifiche condizioni, di considerare una passività finanziaria estinta prima della data di regolamento quando il pagamento avviene mediante un sistema di pagamento elettronico. Le condizioni includono l’impossibilità materiale di revocare, bloccare o annullare l’istruzione di pagamento, l’impossibilità materiale di accedere alle somme e un rischio di regolamento trascurabile, chiarito dal paragrafo B3.3.9; il paragrafo B3.3.10 impone un’applicazione coerente a tutti i regolamenti tramite lo stesso sistema.

Criterio SPPI e clausole ESG o contingenti

Le modifiche ai paragrafi B4.1.10 e B4.1.10 A precisano che una clausola contingente collegata, ad esempio, a una riduzione delle emissioni di carbonio può essere compatibile con il criterio SPPI se, in ogni scenario contrattualmente possibile, i flussi finanziari non differiscono significativamente da quelli di un contratto analogo privo di tale clausola. Sono invece incompatibili i flussi indicizzati a variabili estranee al prestito di base, come indici di prezzo del carbonio o strumenti rappresentativi di capitale.

Operazioni con elementi di non rivalsa e strumenti legati contrattualmente

Le modifiche chiariscono, nei paragrafi B4.1.16 A, B4.1.17, B4.1.20, B4.1.20 A, B4.1.21- B4.1.23, il trattamento di attività finanziarie con limitazione dei diritti ai flussi generati da determinate attività e delle tranche in operazioni strutturate. È previsto un approccio look through per verificare se i flussi siano riconducibili a capitale e interessi, tenendo conto della struttura sottostante e degli eventuali altri strumenti di debito o capitale emessi dal debitore.

Nuovi obblighi informativi IFRS 7

Sono introdotti i paragrafi 20B, 20C e 20D e modificati i paragrafi 11A e 11B. Le imprese devono fornire informazioni per classe di attività e passività finanziarie sul fair value degli investimenti in equity designati FVOCI, sugli utili/perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e, per strumenti soggetti a clausole contingenti non direttamente collegate ai rischi e costi del prestito di base, descrizioni qualitative, informazioni quantitative sulle possibili variazioni dei flussi e valori contabili lordi/costo ammortizzato.

Disposizioni transitorie e semplificazioni informative

L’IFRS 9 prevede applicazione retrospettiva secondo IAS 8, salvo le deroghe dei paragrafi 7.2.48 e 7.2.49: non è obbligatorio rideterminare gli esercizi precedenti, salvo possibilità senza uso di elementi noti successivamente, e gli effetti vanno imputati ai saldi di apertura. L’IFRS 7 stabilisce che le nuove informazioni integrative non siano richieste per gli esercizi precedenti la prima applicazione e che, nel primo esercizio di applicazione, non sia necessario fornire talune informazioni richieste dallo IAS 8.

Entrata in vigore e vincolatività

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontabilitàbilanciostrumenti finanziariinformativa finanziariamercati finanziari

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