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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15071/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del G.I.P. dell'8 settembre 2025 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e numerosi reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Due motivi principali: (i) violazione dell'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., deducendo la retrodatazione del secondo titolo al momento del primo provvedimento alla luce dei criteri delle Sezioni Unite (n. 45246/2012); (ii) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem) con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per presunta sovrapposizione fattuale e cronologica con un precedente procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi nel frattempo verificata la revoca della misura cautelare e la conseguente libertà dell'interessato. Pur richiamando che la rinuncia al ricorso compiuta dal difensore privo di procura speciale sarebbe inefficace, la Corte ha comunque motivato l'inammissibilità sulla sopravvenuta mancanza di interesse. Non è stata pronunciata alcuna decisione nel merito dei motivi sostanziali. La Corte ha altresì escluso l'applicazione automatica della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen., ravvisando che la causa della perdita d'interesse è un evento non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale contestata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel provvedimento essa costituisce il capo di imputazione principale, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Articolo richiamato per i reati-fine contestati nel contesto dell'organizzazione criminale; non è stato deciso il merito delle contestazioni a causa dell'inammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente con riferimento alla retrodatazione del secondo titolo. La difesa sosteneva la sussistenza dei presupposti giurisprudenziali per la retrodatazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Norma richiamata in relazione al divieto di doppia punizione (ne bis in idem). La questione è stata sollevata dalla difesa ma non è stata risolta in merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o abusivi. La Corte ha stabilito che, quando l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente, l'applicazione automatica di tali misure non si impone.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nella motivazione del ricorso; la Corte ha osservato i limiti di sintesi previsti dall'articolo.

Massime di principio

  • La revoca della misura cautelare e la conseguente liberazione del ricorrente possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la misura cautelare.
  • La rinuncia al ricorso effettuata dal difensore senza procura speciale non è efficace a vincolare il ricorrente; la manifestazione di volontà di rinuncia deve provenire dall'interessato personalmente o da procuratore speciale.
  • Quando la perdita di interesse è determinata da un evento non imputabile al ricorrente (ad es. revoca della misura), il giudice della cassazione dovrebbe astenersi dall'imporre automaticamente le spese processuali e le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 cod. proc. pen.
  • Per prospetti giuridici complessi come la retrodatazione di titoli processuali o il ne bis in idem in materia associativa, occorre dimostrare fattualmente la sussistenza dei criteri giurisprudenziali (identità di fatto, arco temporale, contesto territoriale e programma criminoso); in mancanza di esame del merito la questione rimane aperta.
  • Se permangono altri interessi processuali o conseguenze giuridiche (ad es. effetti su processi successivi, responsabilità patrimoniali o diritto al risarcimento), la sopravvenuta liberazione potrebbe non escludere del tutto l'interesse e il ricorso potrebbe conservare rilevanza.

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