Sentenza n. 409/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n° 172 pubblicata il 1° luglio 2025 del Tribunale di Oristano-Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 172/2025 del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro, passata in giudicato il 30 agosto 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire, per cinque anni scolastici, il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all'accredito complessivo di 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 30 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che nelle more avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ministeriali, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non deve essere applicata quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella complessità procedimentale e nella pluralità di soggetti coinvolti nell'attivazione della Carta, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione della pronuncia, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora in caso di persistente inosservanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza per l'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per eseguire la pronuncia.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, alle quali deve conformarsi l'esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato che ordina a un'amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di un beneficio deve essere eseguita dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una pronuncia, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e la possibilità di delega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere negata quando sussistano altre ragioni ostative, valutate in concreto, quali la complessità delle operazioni esecutive, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio da attribuire.
- La nomina di un commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura idonea a garantire l'esecuzione della sentenza e può concorrere a escludere la necessità di applicare un'astreinte.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una pronuncia nei confronti di un'amministrazione può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando l'Amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti.
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