Sentenza n. 912/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento del decreto di manifesta irricevibilità prot.-OMISSIS-del 10.10.25, notificato al ricorrente in pari data, con il quale la Questura di Agrigento ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, presentata dal Ricorrente il 10.10.25, e di ogni altro atto presupposto, successivo o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di manifesta irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cui la Commissione territoriale aveva riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale sulla base dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, aveva ottenuto dalla Questura di Palermo un permesso con scadenza 30 novembre 2025. Prima della scadenza, il 10 ottobre 2025, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura di Agrigento aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo non applicabile il regime transitorio introdotto dopo la modifica della disciplina della protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, sostenendo che il proprio permesso, già rilasciato e ancora valido, rientrasse tra i titoli convertibili secondo la disciplina transitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Richiamando la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ha affermato che, dopo l'entrata in vigore della l. n. 50/2023 di conversione del d.l. n. 20/2023, la convertibilità dei permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità non è esclusa dal fatto che la domanda di protezione speciale sia stata presentata dopo il 5 maggio 2023. Lo sbarramento temporale rilevante riguarda la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale e non può essere integrato con ulteriori condizioni ostative non previste dalla legge. Il titolo del ricorrente era stato rilasciato e risultava ancora valido al momento della richiesta di conversione, sicché ricadeva nel regime transitorio. Il giudice ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui tali permessi sono rinnovabili una sola volta per durata annuale, restando ferma, ove sussistano i requisiti di legge, la facoltà di conversione in permesso per lavoro. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata interpretata nel senso di preservare, nei casi previsti dal regime transitorio, la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998
Le disposizioni costituiscono la base normativa del riconoscimento della protezione speciale e della disciplina dei relativi titoli di soggiorno.
art. 7, comma 2, d.l. 20/2023
La norma transitoria è stata interpretata nel senso che la convertibilità dipende dalla data di presentazione dell'istanza di protezione speciale e, per i permessi già rilasciati secondo la disciplina previgente, dalla loro validità, senza possibilità di introdurre ulteriori condizioni ostative non previste dal legislatore.
l. 5 maggio 2023, n. 50
La legge di conversione del d.l. n. 20/2023 ha modificato la disciplina della protezione speciale, rendendo necessaria una disciplina transitoria per i permessi già rilasciati e per l'affidamento dei loro titolari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel regime transitorio introdotto dalla riforma della protezione speciale, la convertibilità del permesso di soggiorno deve essere valutata secondo le condizioni espressamente previste dalla legge, senza aggiungere ulteriori requisiti ostativi mediante interpretazione amministrativa.
- I permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora validi possono essere convertiti in permesso per lavoro subordinato quando ricorrono i requisiti di legge, anche se il rilascio del titolo è successivo al 5 maggio 2023, purché ricada nelle ipotesi considerate dalla disciplina transitoria.
- Lo sbarramento temporale previsto dalla disciplina transitoria riguarda la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale; il dato letterale non consente di trasformarlo in una condizione ulteriore riferita alla data di rilascio del permesso, se tale condizione non è prevista dalla norma applicabile.
- I permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e ancora validi sono rinnovabili una sola volta per durata annuale, ferma la facoltà di conversione in permesso per lavoro quando sussistono i requisiti di legge.
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