Sentenza n. 1078/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1048/2025, recante condanna all’accredito di somme sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1048/2025. Il giudicato aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il diritto all’accredito di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente: per una ricorrente relativamente all’anno scolastico 2021/2022 e per gli altri tre relativamente all’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi legali dal sorgere del diritto fino al soddisfo. I ricorrenti hanno chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza. Il giudicato risultava ritualmente notificato, definitivamente formato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero e dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute nei modi stabiliti dalla sentenza da eseguire, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per il caso di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente, senza compenso aggiuntivo, e dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti compiuti. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso del termine di legge per l’adempimento dell’amministrazione, unitamente alla notifica e al passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire, consente di azionare il giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È stato considerato analogicamente ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il provvedimento giudiziale da eseguire sia stato notificato all’amministrazione, sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.
- In presenza di un giudicato recante la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato, specificando le modalità dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento alla richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché munito delle competenze necessarie, e può essere autorizzato a delegare le attività sostitutive a personale competente della medesima struttura.
- La mancata contestazione dell’inottemperanza da parte dell’amministrazione costituita rafforza l’accertamento dell’inerzia, quando dagli atti risultino la notifica, il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine per adempiere.
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