Cassazione Penale, Sentenza n. 28250/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso con riferimento al capo a) e annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dall'art. 474 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione. Conseguentemente elimina anche la pena attribuita per effetto del vincolo della continuazione (mesi 2 di reclusione). Per il resto la sentenza impugnata rimane impregnata nei suoi effetti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per i reati in continuazione: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p., capo a) e ricettazione (art. 648 c.p., capo b). Il motivo unico del ricorso sostiene che il reato di cui al capo a) si è estinto per prescrizione anteriormente alla pronuncia di appello. La Cassazione rileva che il tempus commissi delicti è il 27/08/2012; il termine massimo di prescrizione è di 10 anni (pena base anni 6 aumentata di 2/3 per recidiva reiterata infraquinquennale), dunque scadente il 27/08/2022, a cui vanno aggiunti 147 giorni di sospensione disposti su richiesta delle parti (98 giorni dal 14/06/2018 al 20/09/2018 e 49 giorni dal 20/09/2018 al 08/11/2018), determinando l'estinzione del reato in data 21/01/2023, anteriormente alla sentenza di appello del 13/06/2024.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (capo a) è stato ritenuto estinto per prescrizione alla data indicata; la norma è il capo di imputazione che è stato annullato per estinzione del reato.
art. 648 cod. pen.
La ricettazione (capo b) è menzionata come reato connesso in continuazione, ma non è stata annullata e rimane oggetto della sentenza di merito confermata in parte.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte rileva che, in assenza di elementi che consentano un proscioglimento più favorevole, deve procedersi all'annullamento senza rinvio limitatamente al capo estinto; la norma è stata interpretata come regola che impedisce il rinvio quando non emergono condizioni per una pronuncia più favorevole al reo.
Massime di principio
- Se il reato si è estinto per prescrizione anteriormente alla pronuncia impugnata, la Cassazione annulla la sentenza limitatamente a quel capo senza rinvio quando non vi sono elementi per un proscioglimento più favorevole (art. 129, comma 2 c.p.p.).
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto del tempus commissi delicti, degli aumenti della pena (es. per recidiva) che allungano il termine prescrizionale, e dei periodi di sospensione della prescrizione (anche se disposti su richiesta delle parti).
- Quando reati sono uniti dal vincolo della continuazione e un capo si estingue per prescrizione, va eliminata anche la parte di pena attribuita per effetto della continuazione che grava su quel capo (es. mesi aggiunti per continuazione).
- La data di estinzione rileva rispetto alla data della decisione impugnata: se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata, il vizio deve essere sanato con annullamento del capo estinto.
- In cassazione è necessario documentare e motivare con precisione il calcolo dei termini (data del fatto, aumenti per recidiva, sospensioni) perché decisioni diverse possono dipendere da pochi giorni di conteggio.
- La presenza di più reati collegati non impedisce l'annullamento parziale della sentenza: si possono mantenere intatti gli altri capi non estinti o non censurati.
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