Sentenza del 29/12/2022 n. 6463 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni fiscali - Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 - Natura speciale e derogatoria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della tassazione del reddito corrisposto da una Rappresentanza diplomatica a una propria dipendente non cittadina italiana; la questione verteva sulla rilevanza dell'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963 rispetto alla normativa generale e alle convenzioni internazionali in materia fiscale (in particolare richiamata la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Venezuela, art. 19) e sull'applicazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari ha carattere speciale e derogatorio rispetto alla normativa generale e alle disposizioni di altre convenzioni fiscali riferibili ai soggetti che esercitano funzioni pubbliche. Applicando il combinato disposto dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973 e dell'art. 49 della Convenzione di Vienna, il reddito corrisposto dalla Rappresentanza diplomatica alla dipendente non cittadina è da ritenersi esente da tassazione. Si richiama in motivazione la giurisprudenza (fra cui Cass. 1663/2023 e C.T.P. Milano Sez. VII, n. 1932/2020)
Norme richiamate
Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963
l'art. 49 disciplina i rapporti tributari dei funzionari e impiegati dipendenti di Ambasciate e Consolati e va interpretato come norma speciale e derogatoria rispetto alla normativa fiscale generale o ad altre convenzioni fiscali quando riguarda soggetti che esercitano funzioni pubbliche
d.P.R. n. 601/1973
il disposto richiama l'applicazione delle norme convenzionali in materia tributaria; combinato con l'art. 49 della Convenzione di Vienna comporta l'esenzione dal reddito imponibile per le somme previste dalla Convenzione
Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito fra Italia e Venezuela
art. 19 e altre norme delle convenzioni fiscali generali non prevalgono sull'art. 49 della Convenzione di Vienna quando la materia riguarda rapporti connessi a funzioni pubbliche di personale diplomatico/consolare; la Convenzione di Vienna è considerata speciale e derogatoria
Legge di ratifica della Convenzione di Vienna
la Convenzione è parte dell'ordinamento interno italiano per effetto della ratifica e può produrre effetti fiscali in combinazione con le norme interne che richiamano le convenzioni internazionali
Massime di principio
- Quando una convenzione internazionale specifica (es. Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari) disciplina la materia fiscale per soggetti che svolgono funzioni pubbliche diplomatiche o consolari, quella norma va considerata speciale e derogatoria rispetto a norme fiscali generali o ad altre convenzioni fiscali ordinarie.
- Il reddito corrisposto da una Rappresentanza diplomatica a un dipendente privo di cittadinanza del paese ospitante può essere esente da imposizione nazionale se la convenzione speciale prevede tale esenzione; occorre verificare lo status del beneficiario (funzioni pubbliche, qualifica, cittadinanza).
- La norma interna che richiama l'applicazione delle convenzioni internazionali (es. art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/1973) impone all'amministrazione finanziaria di applicare la disciplina convenzionale, quindi l'interpretazione e la gerarchia delle norme internazionali rispetto a quelle interne sono decisive.
- In caso di conflitto apparente tra una convenzione speciale (es. Convenzione di Vienna) e un trattato fiscale bilaterale, la regola speciale relativa a funzioni diplomatiche/consolari prevale per gli ambiti che essa disciplina; tuttavia è necessario accertare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione (p.es. distinzione tra agenti diplomatici, personale consolare e personale locale reclutato).
- Per ottenere l'esenzione pratica occorre documentare lo status (certificato della missione, qualifica, cittadinanza, rapporto di lavoro) e fare riferimento alla giurisprudenza consolidata (es. Cass. 1663/2023) in eventuali contenziosi con l'Amministrazione finanziaria.
- Attenzione alle situazioni miste o atipiche: per il personale reclutato localmente o per consulenti/contrattisti occorre verificare se rientrano nella nozione di 'funzioni pubbliche' prevista dalla Convenzione; la simple denominazione contrattuale non basta, conta la natura delle funzioni effettivamente svolte.
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