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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03418/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il recupero e la trasformazione di capannoni da deposito militare in sala polivalente e centro giovani. L’impresa appaltatrice ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento del committente pubblico, lamentando la consegna di un progetto esecutivo gravemente carente, incompleto ed erroneo, oltre al pagamento dei corrispettivi per lavori contabilizzati, delle riserve e del risarcimento del danno. Il Comune ha resistito sostenendo di avere risolto unilateralmente il contratto in precedenza e, in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto a sua volta la risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatrice, deducendo ritardi, mancanze e irregolarità, nonché l’applicazione di penali contrattuali. In appello la Corte territoriale ha riconosciuto ulteriori somme all’impresa e ha escluso l’IVA sulla penale; il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame e violazione di legge sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’applicazione delle penali contrattuali nonostante l’art. 21 del d.m. 145/2000 consenta, a suo dire, la penale anche in caso di risoluzione anticipata del contratto; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 165 d.p.r. 554/1999 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ammesso una nuova censura in appello e avesse travisato i fatti relativi a una riserva. La controricorrente ha eccepito anche la nullità della procura per asserita mancanza di previa autorizzazione della Giunta, eccezione poi disattesa perché la delibera di ratifica è stata considerata sufficiente e tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare sulla procura, qualificando l’autorizzazione della Giunta come atto di efficacia e non di validità della costituzione in giudizio, suscettibile di ratifica anche successiva al rilascio della procura. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza non attingeva realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Comune non aveva specificamente censurato l’interpretazione delle clausole contrattuali (artt. 8 e 9) compiuta dalla Corte d’appello e si era limitato a contrapporre una diversa interpretazione astratta della disciplina sulle penali. È stato ribadito che, per censurare in cassazione l’interpretazione del contratto, non basta invocare la violazione dei canoni ermeneutici, ma occorre indicare puntualmente quali canoni siano stati violati e in che modo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto generica la censura sulla novità della domanda, rilevando che in appello era stata proposta soltanto una diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa, senza mutamento dei fatti costitutivi; inoltre, la contestazione sulla presunta errata ricostruzione della riserva è stata reputata inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nella preliminare eccezione sulla legittimazione processuale dell’ente; la Corte ha escluso la nullità della procura ritenendo sufficiente la successiva ratifica/autorizzazione della Giunta.

  • art. 82 c.p.c.

    Citato nell’eccezione di nullità della procura; non è stato ritenuto violato.

  • art. 83 c.p.c.

    Citato nell’eccezione di nullità della procura; la Corte ha ritenuto valida la costituzione del Comune.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo che lo invocava è stato reputato incongruo perché non denunciava un vero omesso esame di fatto decisivo, ma contestava la valutazione della specificità del motivo d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per dedurre violazioni di legge; la Corte ha ribadito che la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e con i canoni ermeneutici applicati.

  • art. 21, comma 3, d.m. 145/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la compatibilità tra penale per ritardo e risoluzione del contratto; la Corte ha osservato che la doglianza non colpiva l’interpretazione delle clausole contrattuali posta a base della decisione impugnata.

  • art. 21, comma 4, d.m. 145/2000

    Invocato dal ricorrente nel tentativo di fondare astrattamente l’applicazione delle penali anche dopo la risoluzione; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva perché non attaccava l’interpretazione del contratto.

  • art. 117 d.p.r. 554/1999

    Richiamato per la disciplina delle penali negli appalti pubblici e dei limiti alle stesse.

  • art. 119 d.p.r. 554/1999

    Richiamato per la risoluzione del contratto di appalto pubblico per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo.

  • art. 71, commi 2 e 3, d.p.r. 554/1999

    La dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa è stata considerata preclusiva della proposizione di eccezioni basate su carenze progettuali e documentali.

  • art. 165 d.p.r. 554/1999

    Invocato per sostenere l’inammissibilità della censura di appello dell’impresa; la Corte ha ritenuto che in appello fosse stata svolta una diversa qualificazione giuridica e non una domanda nuova.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la novità della domanda in appello; la Corte ha escluso il mutamento dei fatti costitutivi e quindi la violazione della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati per affermare che l’interpretazione del contratto è questione di merito censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Per censurare in cassazione l’interpretazione di un contratto non è sufficiente invocare in modo generico la violazione dei canoni ermeneutici: occorre indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in quale passaggio la sentenza di merito se ne sia discostata.
  • La mera contrapposizione di una lettura alternativa del contratto o della disciplina applicabile non consente il riesame del merito in sede di legittimità.
  • Una diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa non integra domanda nuova se restano invariati il bene della vita richiesto e i fatti costitutivi posti a base della domanda.
  • La deduzione di un omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione della specificità di un motivo di appello o a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Nell’ambito dei giudizi promossi da enti locali, l’autorizzazione dell’organo competente all’azione giudiziaria può operare come condizione di efficacia della costituzione in giudizio e può essere sanata/ratificata nel corso del processo, prima del giudicato sulla sua mancanza.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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