Cassazione Civile, Ordinanza n. 20164/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Il Tribunale di Bari, su istanza del liquidatore giudiziale, ha concesso al commissario giudiziale un acconto di euro 100.000, oltre accessori, e ha contestualmente modificato e revocato un precedente decreto del 22 dicembre 2008 con cui era stato liquidato il compenso del medesimo commissario. Il commissario ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) nullità processuale per violazione del contraddittorio, sostenendo che la revoca d'ufficio del precedente decreto non potesse essere disposta senza previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e 101 c.p.c., e che il decreto del 2008 avesse natura giurisdizionale non revocabile dalla stessa autorità; (2) violazione dell'art. 5 D.M. 570/1992 e dell'art. 5 D.M. 30/2012, assumendo che il decreto impugnato avesse applicato erroneamente una disciplina non vigente ratione temporis e che, nella disciplina precedente, il compenso dovesse essere distinto tra fase antecedente e successiva all'omologa; (3) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 39 L.F. e dell'art. 111, comma 7, Cost., per avere il Tribunale reso una motivazione stereotipata e non riferita al caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato contenesse due statuizioni distinte: la liquidazione di un acconto sul compenso del commissario giudiziale e la revoca/modifica di un precedente decreto di liquidazione. Entrambe le statuizioni sono state considerate non impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché la concessione o il diniego di acconti sul compenso del curatore/commissario è priva di decisorietà, essendo espressione di potere discrezionale e adottata in una fase anteriore alla presentazione e approvazione del conto; quanto alla revoca del precedente decreto, la Corte ha osservato che la non reclamabilità prevista dall'art. 39 L.F. riguarda solo la liquidazione del compenso e non la revoca del provvedimento, che ha oggetto diverso e non attiene alla corretta applicazione degli scaglioni tariffari ma ai presupposti per rimuovere un precedente provvedimento giurisdizionale. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta lesione del contraddittorio, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di ricorribilità del provvedimento.
art. 111 Cost.
Invocato come base del ricorso straordinario per cassazione; la Corte ha escluso la decisorietà del provvedimento e quindi la sua ricorribilità ex art. 111 Cost.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del previo contraddittorio; la Corte non esamina nel merito il motivo per l'inammissibilità del ricorso.
art. 742 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non incide sulla declaratoria di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per dedurre nullità processuali e motivazione apparente.
art. 5 D.M. 570/1992
Richiamato per contestare la disciplina applicabile alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale.
art. 5 D.M. n. 30/2012
Richiamato dal decreto impugnato, ma il ricorrente ne ha lamentato l'erronea applicazione ratione temporis.
art. 39 L.F.
La Corte ha precisato che la non reclamabilità prevista dalla norma riguarda la liquidazione del compenso e non la revoca del precedente provvedimento.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare la motivazione apparente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I decreti del tribunale che concedono o negano acconti sul compenso del curatore o del commissario giudiziale non hanno carattere decisorio e non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., perché intervengono in una fase anteriore al rendiconto e non precludono la decisione definitiva sul compenso.
- La revoca di un precedente decreto di liquidazione del compenso non si identifica con la liquidazione del compenso stessa: la non reclamabilità prevista dalla legge per la liquidazione non impedisce, di per sé, che sia scrutinabile l'atto di revoca nei limiti propri del suo oggetto, fermo restando che la ricorribilità straordinaria richiede comunque un provvedimento avente decisorietà.
- Ai fini della ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. non basta la deduzione di vizi processuali o di motivazione: occorre che il provvedimento abbia contenuto decisorio e natura sostanzialmente definitiva sul diritto controverso.
- Quando il provvedimento è privo di decisorietà, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile senza esaminare nel merito le censure relative al contraddittorio, alla disciplina tariffaria applicabile o alla motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →