Cassazione Penale, Sentenza n. 10620/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della disciplina del reato continuato con riguardo a due distinti procedimenti/sentenze: 1) condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con condotta perdurante fino al 18/07/2000; 2) successiva condanna per traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) per fatti commessi tra il 9/12/2007 e il 6/6/2008. Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso («continuità con allargamento»), rilevando che i sodalizi erano contigui anche perché la prima associazione si dedicava anche allo spaccio, e affermava che misure detentive o condanne non interrompono automaticamente la volizione associativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione. Il motivo è che il giudice di merito ha accertato, con valutazione logica e di merito, l'eterogeneità e la disomogeneità tra i vari sodalizi (differente programma operativo, diversa composizione soggettiva, discontinuità spazio-temporale) e quindi l'assenza di un unico disegno criminoso iniziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso: la norma è richiamata per identificare la prima condanna, ma la Corte sottolinea che l'esistenza del reato associativo non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione con altri reati associativi senza verificare natura, operatività e continuità dei sodalizi.
art. 74 D.P.R. 309/1990
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti richiamata per indicare la seconda condanna; la Corte ha ritenuto che la diversa natura e il diverso arco temporale dei fatti ostino al riconoscimento della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata quale disposizione che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende: applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000 in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. Sez. 6, n. 6851/2016; Cass. Sez. U., n. 11021/1998)
I precedenti sono richiamati per i criteri interpretativi: la continuazione tra reati associativi richiede indagine sulla natura dei sodalizi, sulla concreta operatività e sulla continuità temporale; il reato permanente può estendersi fino alla pronuncia di sentenza se non risulta cessazione antecedente.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati associativi non basta la similitudine tipologica delle fattispecie: bisogna dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso attraverso elementi concreti (natura del sodalizio, operatività, compagine soggettiva).
- Discontinuità spazio-temporale e differenze nel programma operativo e nella composizione dei gruppi sono indici forti contrari al riconoscimento della continuazione.
- La mera sovrapposizione di illeciti (es. associazione mafiosa e traffico di stupefacenti) non implica automaticamente un disegno criminoso unitario; occorre collegare l'iniziale deliberazione alla progressiva appartenenza a più organizzazioni.
- La sottoposizione a misure detentive o la pronuncia di condanna non interrompono automaticamente la possibilità di continuazione, ma neanche escludono la discontinuità: ogni caso richiede verifica fattuale e probatoria sulla permanenza della volontà e dell'operatività del sodalizio.
- In sede di Cassazione la contestazione di errori di valutazione logico-fattuale compiuta dal giudice del merito è difficile da ribaltare: la Suprema Corte valuta la correttezza dell'interpretazione giuridica e la legittimità della motivazione, mentre le questioni di merito probatorio restano in larga parte riservate al giudice di merito.
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