Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1579/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1814/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202304023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 1814/2023, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio comunale e accolto i motivi aggiunti, annullando il diniego comunale di esercizio dell’autotutela sulle SCIA edilizie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria edilizia)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario di alcune unità immobiliari aveva chiesto al Comune l’adozione di provvedimenti inibitori o di autotutela riguardo a due SCIA presentate dalla proprietaria di altre unità dello stesso fabbricato: una SCIA in sanatoria per la realizzazione di una parete divisoria, la diversa distribuzione degli spazi interni e la trasformazione di una finestra in porta-finestra, e una SCIA alternativa al permesso di costruire per la divisione dell’unità immobiliare, il cambio di destinazione d’uso da laboratorio artigianale ad abitazione e modifiche alle aperture. Il richiedente lamentava l’occupazione o l’utilizzazione esclusiva dell’area cortilizia, l’alterazione del decoro architettonico e la falsità delle dichiarazioni relative alla titolarità dell’intervento e all’assenza di incidenza su parti comuni. Il Comune aveva successivamente respinto l’istanza di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il TAR aveva annullato tale diniego, ritenendo che il Comune dovesse verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori connessi alla SCIA. L’appellante ha dedotto: errore di fatto e di diritto, illogicità e carenza della motivazione, travisamento, difetto di istruttoria tecnica e violazione degli artt. 1102 e 1122 c.c.; ha inoltre sostenuto l’assenza di parti comuni interessate, la mancanza di alterazione del decoro architettonico e il difetto di interesse del ricorrente originario, nonché chiesto verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso introduttivo del proprietario. Ha ritenuto ammissibile in appello la censura relativa al difetto di interesse, qualificandola come questione rilevabile d’ufficio e non come domanda o eccezione nuova preclusa dall’art. 104 c.p.a. Nel merito, ha rilevato che l’edificio era bifamiliare e privo di condominio formalmente costituito, che gli interventi non avevano inciso su elementi strutturali ma sulla distribuzione interna e sulle superfici finestrate, e che opere sostanzialmente identiche erano state già realizzate dal ricorrente originario e da altro comproprietario. Tale precedente comportamento è stato ritenuto idoneo a fondare, ove necessario, una presunzione di consenso alla realizzazione di opere analoghe e, comunque, a escludere un pregiudizio al decoro architettonico, poiché i prospetti e gli infissi risultavano omogenei. Le fotografie e gli atti non dimostravano né danni strutturali né alterazioni del decoro architettonico o della funzionalità della facciata; la perizia del ricorrente è stata considerata generica e apodittica. Il giudice ha inoltre escluso che il Comune fosse tenuto a svolgere un’approfondita verifica dei rapporti privatistici tra i comproprietari, in assenza di una contestazione immediatamente evidente e considerata la natura degli interventi e la loro analogia con quelli già eseguiti dagli altri proprietari. È stato riconosciuto il difetto di interesse al ricorso, non essendo stata dimostrata una lesione concreta e specifica: la mera vicinitas non era sufficiente. La richiesta di verificazione o CTU è stata ritenuta non necessaria. Il precedente diniego risarcitorio del TAR non è stato oggetto di autonoma riforma favorevole al ricorrente originario. Il proprietario soccombente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000 per ciascuna delle altre parti, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello opera, quanto all’originario ricorrente, rispetto all’ampliamento del thema decidendum; per le parti resistenti riguarda invece le eccezioni in senso tecnico non rilevabili d’ufficio, non le mere difese e le questioni rilevabili d’ufficio, come il difetto di interesse a ricorrere.

  • art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990

    La disciplina della SCIA contempla poteri inibitori e ripristinatori dell’amministrazione, ma il loro esercizio non impone al Comune un’approfondita verifica di ogni rapporto privatistico tra i soggetti coinvolti quando la contestazione non sia immediatamente evidente o conosciuta e l’intervento non incida in modo apprezzabile su parti comuni.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’esercizio dell’autotutela sulle segnalazioni edilizie richiede la verifica dei relativi presupposti, ma non può essere imposto sulla base di una contestazione privatistica priva di dimostrato pregiudizio concreto e attuale.

  • art. 1102 c.c.

    L’uso individuale della cosa comune è legittimo se non ne altera destinazione e natura, non impedisce agli altri un uso analogo e non arreca danno; la precedente realizzazione di opere analoghe da parte di altro comproprietario può assumere rilievo quale consenso presunto e quale elemento per escludere un pregiudizio.

  • art. 1122 c.c.

    Le opere nella proprietà individuale non devono arrecare danno alle parti comuni né pregiudicare stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio; nel caso concreto tali pregiudizi non sono stati dimostrati.

  • art. 1117 c.c.

    Il richiamo alla presunzione di comunione delle parti dell’edificio non esonera chi agisce dall’onere di dimostrare un pregiudizio concreto derivante dall’intervento edilizio.

Massime di principio

  • La mera vicinitas non dimostra da sola l’interesse a impugnare un titolo edilizio o una SCIA: il ricorrente deve individuare e provare uno specifico pregiudizio concreto derivante dall’intervento.
  • Il Comune, nel controllo di una SCIA edilizia, non è tenuto a svolgere un’approfondita istruttoria su ogni rapporto privatistico tra comproprietari quando l’intervento non incida in modo evidente su parti comuni, la contestazione non sia immediatamente conoscibile e non emerga un concreto pregiudizio per il terzo.
  • L’utilizzazione della parte di muro perimetrale corrispondente alla proprietà individuale è ammissibile, anche senza consenso degli altri comproprietari, se non altera la destinazione del bene comune, non impedisce un uso analogo e non compromette il decoro architettonico o la struttura dell’edificio.
  • La realizzazione pregressa di opere sostanzialmente identiche da parte del comproprietario che successivamente le contesta può fondare una presunzione di consenso alle opere analoghe e, ove gli interventi siano omogenei, concorrere a escludere l’alterazione del decoro architettonico.
  • In appello, il divieto di nova non impedisce alla parte resistente di dedurre questioni rilevabili d’ufficio, quale il difetto di interesse a ricorrere, quando siano dirette a ottenere il rigetto della domanda o la riforma della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.