Sentenza n. 961/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1455/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6451/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.06.2024, notificata il 12.06.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con pagamento del capitale e degli interessi legali liquidati. La sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come riformulato dal d.lgs. 149/2022, e notificata via PEC al Ministero il 12 giugno 2025. Alla data del ricorso era inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza. La domanda non comprendeva le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non aveva legittimazione a chiedere l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: esistenza e definitività del titolo giudiziale, regolare attestazione e notificazione, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e persistente omissione dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme riconosciute dalla sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico a un soggetto idoneo anche appartenente ad altra articolazione ministeriale, senza limiti derivanti dalle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di bilancio pertinenti o altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto incluso nella retribuzione ordinaria del dirigente o funzionario incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze relative a condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è necessario anche per l'avvio del giudizio di ottemperanza contro l'amministrazione.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche richiamate dal d.lgs. 149/2022.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligata è un'amministrazione pubblica e questa non adempie spontaneamente.
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo giudiziale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti necessari per l'azione esecutiva, anche quando il titolo è una sentenza civile.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli poteri sostitutivi ampi e la facoltà di delega anche a soggetti appartenenti ad articolazioni diverse dell'amministrazione, quando ciò sia funzionale all'effettiva e tempestiva esecuzione del giudicato.
- I poteri del commissario ad acta non sono limitati alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza: il commissario può individuare le risorse finanziarie concretamente utilizzabili, inclusi capitoli di spesa diversi da quelli ordinariamente competenti e, se necessario, il pagamento in conto sospeso, per assicurare l'integrale esecuzione della decisione.
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