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Sentenza

Sentenza n. 4069/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale alla restituzione degli stipendi non percepiti durante la sospensione cautelare e aveva condannato il Ministero al pagamento degli arretrati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistrato)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha proposto un unico motivo d’appello, deducendo violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006. Secondo l’amministrazione, la restitutio in integrum degli stipendi non percepiti durante la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio può essere riconosciuta soltanto all’esito del procedimento penale o disciplinare, quando sia possibile verificare che la misura cautelare abbia comportato un sacrificio retributivo superiore alla sanzione definitivamente applicata. Poiché il procedimento disciplinare non risultava ancora definito al momento del diniego, il Ministero sosteneva che non fosse maturato alcun diritto agli arretrati e che il rigetto dell’istanza fosse vincolato. L’appellata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata specifica censura di uno dei passaggi motivazionali della sentenza di primo grado e, nel merito, ha sostenuto che la misura cautelare era stata annullata o revocata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione per difetto originario dei relativi presupposti, sicché non si trattava di una sospensione cautelare validamente adottata. Nel corso del giudizio d’appello è inoltre emerso che il procedimento disciplinare si era successivamente estinto per cessazione della magistrata dall’ordine giudiziario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità, giudicando l’impugnazione infondata nel merito. La prima ordinanza di sospensione cautelare era stata annullata dalle Sezioni unite con rinvio, mentre la successiva ordinanza era stata annullata in relazione a nuovi fatti e a una diversa ipotesi di reato rispetto a quella originaria, con violazione delle garanzie difensive. Le Sezioni unite, decidendo nel merito sulla richiesta di revoca, avevano quindi revocato la sospensione cautelare. Da ciò il Consiglio di Stato ha desunto che, nella vicenda concreta, non era mai esistita una misura cautelare valida ed efficace, con conseguente venir meno del presupposto per negare la restitutio in integrum. Il richiamo ministeriale alla disciplina secondo cui gli arretrati maturano all’esito del procedimento disciplinare non era pertinente, perché tale disciplina presuppone una sospensione cautelare validamente adottata e mantenuta efficace. Il Collegio ha inoltre rilevato che il procedimento disciplinare si era poi estinto per cessazione della magistrata dall’ordine giudiziario. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 109/2006

    Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepite, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nell’articolo 22, comma 5.

    La disciplina della restituzione degli stipendi presuppone una sospensione cautelare validamente adottata; non è decisiva quando la misura cautelare sia stata annullata o revocata per l’originaria insussistenza dei suoi presupposti.

  • art. 22 d.lgs. 109/2006

    Se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

    Il meccanismo di restituzione degli arretrati previsto per la sospensione cautelare facoltativa opera con riferimento a una misura cautelare valida ed efficace; non consente di negare la restituzione quando il titolo cautelare sia stato caducato per difetto originario dei presupposti.

  • art. 10 d.lgs. 109/2006

    Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi, alla metà o a un terzo dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, in relazione alla classe stipendiale.

    La corresponsione dell’assegno alimentare costituisce il trattamento previsto durante una sospensione cautelare, ma la sua detrazione dalla restituzione presuppone che la sospensione sia giuridicamente valida.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi della parte interessata.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati relativi a procedimenti disciplinari, giudiziari e reati.

Massime di principio

  • Il diritto alla restituzione degli stipendi non percepiti durante una sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio presuppone, in via preliminare, che la misura cautelare sia stata validamente adottata ed efficacemente mantenuta.
  • Quando la misura cautelare sia annullata o revocata perché adottata in relazione a fatti diversi da quelli originariamente contestati, oppure in violazione delle garanzie difensive, viene meno il titolo giuridico della sospensione e non è applicabile la regola che subordina la restitutio in integrum alla definizione favorevole del procedimento disciplinare.
  • La disciplina degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006, che collega la corresponsione degli arretrati all’esito del procedimento penale o disciplinare, regola l’ipotesi di una sospensione cautelare validamente disposta e non quella in cui la misura sia stata caducata per difetto originario dei suoi presupposti.
  • L’annullamento o la revoca giudiziale della misura cautelare per ragioni attinenti alla mancanza originaria dei presupposti impedisce all’amministrazione di negare la restituzione degli emolumenti sulla sola base della pendenza del procedimento disciplinare.
  • Il successivo venir meno del procedimento disciplinare, per estinzione conseguente alla cessazione del rapporto di servizio, esclude che la pendenza del procedimento possa ancora costituire un ostacolo alla definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla caducazione della sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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