Sentenza n. 8443/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data, e delle successive motivazioni in corso di pubblicazione, del provvedimento di cancellazione di iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi comunicato in data 31 marzo 2022, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l’11 febbraio 2022 per le norme 3 relative alla figura dell’agente domiciliato (e quindi a titolo non esaustivo l’art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) il Regolamento FIGC del 1 febbraio 2022,il Regolamento FIGC pubblicato il 27 aprile 2022 entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. -OMISSIS-comunicata in data 22 febbraio 2023 contenente le motivazioni del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data già oggetto di impugnazione con il ricorso principale nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l'11 febbraio 2022 per le norme relative alla figura dell'agente domiciliato (e quindi a titolo non esaustivo l'art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) il Regolamento FIGC del 1 febbraio 2022,il Regolamento FIGC pubblicato il 27 aprile 2022 entrambi per le norme relative alla figura dell'agente domiciliato) con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dell’iscrizione dall’Elenco degli Agenti domiciliati per l’anno 2022, unitamente agli atti regolamentari e applicativi connessi
Esito
Favorevole al resistente (enti sportivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di cancellazione della propria iscrizione dal Registro CONI degli Agenti Sportivi, riferito all’Elenco degli Agenti domiciliati per l’anno 2022, nonché gli atti collegati, inclusi il regolamento CONI degli agenti sportivi, le disposizioni dei regolamenti FIGC relative alla figura dell’agente domiciliato e la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI recante le motivazioni del provvedimento impugnato. Era stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dagli atti impugnati. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più un interesse concreto e attuale alla decisione e di voler rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente, pur non accompagnata dalle formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., esprimesse comunque l’elisione dell’interesse alla definizione del merito del giudizio. Il CONI aveva aderito alla richiesta di definizione in rito, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della specificità e della risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La dichiarazione resa dal ricorrente, anche se priva delle formalità previste dalla norma, è stata ritenuta idonea a manifestare il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più un interesse concreto e attuale alla decisione può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando non siano state osservate le formalità proprie della rinuncia disciplinata dall’art. 84 c.p.a., qualora la dichiarazione manifesti inequivocabilmente il venir meno dell’interesse alla definizione del merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità della domanda principale e delle domande connesse quando il ricorrente dichiari di non voler più ottenere il provvedimento giudiziale richiesto.
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