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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24670/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto l'incostituzionalità dell'equiparazione tra furto in abitazione e furto commesso nelle pertinenze dell'abitazione. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge in relazione alla concreta diminuzione di pena applicata per le attenuanti generiche, ritenendo che la riduzione non fosse stata riconosciuta nella massima estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'equiparazione tra furto in abitazione e furto nelle pertinenze non è incostituzionale perché anche nelle pertinenze sussistono le esigenze di tutela della sicurezza individuale, oltre a quelle patrimoniali. Ha ritenuto il secondo motivo indeducibile, poiché la graduazione della pena e la quantificazione dei singoli aumenti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in caso di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente, evenienze escluse nel caso concreto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Richiamato implicitamente nella qualificazione del furto in abitazione e nell'equiparazione con il furto nelle pertinenze; la Corte ne conferma la legittimità costituzionale sul piano della tutela della sicurezza individuale e patrimoniale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche e la loro concreta quantificazione nella diminuzione di pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'arbitrio o della motivazione illogica.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione della graduazione della pena, che resta insindacabile salvo vizi di legge o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'equiparazione normativa tra furto in abitazione e furto commesso nelle pertinenze dell'abitazione non è irragionevole quando la ratio della norma è la tutela non solo del patrimonio, ma anche della sicurezza individuale del domicilio e delle sue pertinenze funzionali.
  • La determinazione della pena base, dei singoli aumenti e delle riduzioni per attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non affetta da arbitrio o manifesta illogicità.
  • La doglianza che investe la mera misura della riduzione di pena per attenuanti generiche è inammissibile se non evidenzia un vero vizio di legittimità, ma sollecita soltanto una diversa valutazione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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