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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18641/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dalla negoziazione di quattro assegni bancari falsificati nell'importo e nell'indicazione del beneficiario, tratti su una banca e girati per l'incasso presso un altro istituto. La società assicuratrice, già appellante soccombente in primo grado, aveva chiesto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sostenendo che il pagamento a soggetto diverso dal legittimo prenditore integrasse violazione della clausola di intrasferibilità; inoltre contestava la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto non imputabile alle banche l'errore, deducendo violazione delle regole sull'onere della prova, sulla valutazione delle prove e lamentando il mancato esame della sentenza penale relativa alla falsificazione. Le banche resistenti hanno sostenuto la correttezza della decisione di appello, che aveva escluso la riconoscibilità ictu oculi delle alterazioni e valorizzato la diligenza del bancario medio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso nel suo complesso. Ha confermato che, in materia di assegni non trasferibili, la banca negoziatrice e, per quanto rileva, anche la banca trattaria possono andare esenti da responsabilità se provano che l'inadempimento non è loro imputabile, avendo operato con la diligenza richiesta al bancario medio. Ha giudicato conforme a diritto la motivazione della corte territoriale, che aveva escluso la responsabilità delle banche perché la falsificazione non era rilevabile ad occhio nudo e non erano emersi indici di allarme tali da imporre il rifiuto dell'incasso. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure fondate sugli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., perché dirette non a denunciare un errore di riparto dell'onere probatorio o una violazione della regola legale di valutazione della prova, ma a sollecitare un riesame del merito; ha ritenuto parimenti inammissibile la doglianza sul mancato esame della sentenza penale, non confrontata con la ratio decidendi della decisione impugnata. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con statuizione anche sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    La disciplina dell'assegno non trasferibile impone cautele nella identificazione del legittimo portatore; la banca può liberarsi dimostrando che l'errore non le è imputabile e che ha osservato la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenerne l'inapplicabilità; la Corte non ne fonda la decisione, ritenendo invece decisiva la regola sulla diligenza professionale della banca.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il pagamento a soggetto non legittimato non sia liberatorio; la Corte non accoglie la censura e ribadisce il regime speciale degli assegni non trasferibili.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità della banca è qualificata in termini contrattuali e il debitore può andare esente da responsabilità se prova che l'inadempimento non gli è imputabile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella onerata; non è denunciabile per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile solo se il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o ha dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a diversa regola; non consente un riesame del merito.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a un nuovo esame del materiale probatorio in appello/cassazione.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La banca deve adempiere con la diligenza qualificata richiesta al professionista del settore; se la falsificazione non è riconoscibile dal bancario medio, l'inadempimento può essere ritenuto non imputabile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nella negoziazione o pagamento di assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, la banca negoziatrice e la banca trattaria possono essere ritenute esenti da responsabilità se dimostrano che l'errore nell'identificazione del prenditore non è imputabile a loro e che hanno agito con la diligenza professionale richiesta al bancario medio.
  • La responsabilità della banca in tale ambito ha natura contrattuale o da contatto sociale, con conseguente possibilità per l'istituto di provare l'assenza di colpa e l'adempimento diligente.
  • La falsificazione del titolo non basta, di per sé, a fondare la responsabilità della banca: occorre che l'alterazione sia riconoscibile ictu oculi secondo le conoscenze del bancario medio, senza pretese di competenze specialistiche o strumentazioni particolari.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesta l'erronea attribuzione dell'onere probatorio, non quando si mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, ma solo per denunciare l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, come accade quando si contesti un fatto non decisivo rispetto alla motivazione effettivamente adottata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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