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Sentenza

Sentenza n. 1190/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 521 del 2022: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di cui alla nota-relazione del Comune di Alpignano, Area Sviluppo e Tutela del Territorio, prot. n. 4193 del 17.02.2022, avente ad oggetto “ricorso al T.A.R. Piemonte n. r.g. 1258/2021 – ricorso ex art. 30, 31 e 117 C.P.A. – proposto dalla Signora Savarino Angela e dal Sig. Bontà Gianni contro il Comune di Alpignano nonché nei confronti di Rossin Dino, Forlin Franca e Onadi arch. Gian Maria avverso il silenzio del Comune di Alpignano nel procedimento conseguente all'istanza dei ricorrenti datata 12/12/2020, protocollata in data 23/12/2020 prot. n. 31176”, comunicata via pec in data 17.2.2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 07.06.2022: - dei provvedimenti di cui alla “RELAZIONE DI SOPRALLUOGO – Fabbricato civile abitazione in via Caduti per la libertà, 24. Proprietà: Sigg. ROSSIN Dino – FORLIN Franca”, prot. n. 0009120/2022 del Comune di Alpignano datata 08.04.2022, trasmessa con nota-pec in pari data, unitamente a n. 10 documenti; - di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto; quanto al ricorso n. 753 del 2022: 1. dei provvedimenti di cui alla “RELAZIONE DI SOPRALLUOGO – Fabbricato civile abitazione in via Caduti per la libertà, 24. Proprietà: Sigg. ROSSIN Dino – FORLIN Franca”, prot. n. 0009120/2022 del Comune di Alpignano datata 08.04.2022, trasmessa con nota-pec in pari data, unitamente a n. 10 documenti; - di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: relazioni comunali del 17 febbraio 2022 e dell'8 aprile 2022 relative alla verifica di presunti abusi edilizi e all'ottemperanza di precedenti ordinanze di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di immobili confinanti, avevano sollecitato il Comune a verificare la regolarità edilizia di una sopraelevazione, di opere accessorie e di un passo carraio realizzati dai vicini, nonché l'ottemperanza a precedenti ordinanze di demolizione. La prima relazione comunale del 17 febbraio 2022, ritenuta già insufficiente dal TAR in un precedente giudizio sul silenzio, è stata impugnata per violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, delle NTA del PRG, difetto di motivazione e istruttoria e travisamento dei fatti. Con motivi aggiunti è stata impugnata la successiva relazione dell'8 aprile 2022, contestando: l'erronea attestazione dell'integrale ottemperanza alle ordinanze di demolizione, poiché era stata rimossa soltanto la vetrata senza arretrare il solaio soprastante; la mancata considerazione della violazione delle distanze legali da parte della sopraelevazione assentita con il permesso di costruire del 2012; l'insufficienza delle verifiche sulla rampa dei garage, sulla scala, sul passo carraio e sul terrapieno posto a confine. Il ricorso autonomo R.G. 753/2022 riproduceva le medesime censure dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo R.G. 521/2022 per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la relazione del 17 febbraio 2022 era stata superata dalla successiva relazione dell'8 aprile 2022, adottata dopo un nuovo sopralluogo e divenuta l'atto lesivo rilevante. Ha dichiarato inammissibile il ricorso autonomo R.G. 753/2022 per violazione del ne bis in idem, essendo identico ai motivi aggiunti già proposti nel giudizio R.G. 521/2022. Quanto ai motivi aggiunti, ha accolto la censura relativa all'ottemperanza alle ordinanze di demolizione: la rimozione della sola vetrata non aveva arretrato anche il solaio di copertura, sicché non era stato ripristinato il filo esterno conforme al titolo edilizio del 1994. Ha inoltre accolto la censura relativa al terrapieno: il Comune non aveva chiarito se il dislivello di 41 cm fosse originario o derivasse da successivi riporti e livellamenti di terra, né se tali opere fossero assistite da titolo edilizio. Ha invece rigettato le censure concernenti la sopraelevazione, la rampa, la scala e il passo carraio. Per la sopraelevazione il Comune aveva effettuato un nuovo sopralluogo e verificato la conformità al permesso del 2012, rilevando una distanza di 10,01 metri e lievi difformità rientranti nelle tolleranze costruttive. Il TAR ha escluso che l'istanza dei vicini potesse trasformarsi in una richiesta di annullamento d'ufficio di titoli edilizi ormai consolidati, rispetto alla quale non sussiste un obbligo dell'amministrazione di provvedere. La tutela delle distanze legali resta comunque esercitabile davanti al giudice ordinario nei confronti del vicino. Analogamente, per rampa, scala e passo carraio, il Comune aveva indicato i relativi titoli edilizi e la conformità delle opere, senza essere tenuto a riaprire d'ufficio la legittimità di titoli risalenti. La relazione dell'8 aprile 2022 è stata quindi annullata limitatamente alla dichiarazione di integrale ottemperanza alle ordinanze di demolizione e alla valutazione di legittimità del terrapieno. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi soggettivamente e oggettivamente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d'ufficio relative all'improcedibilità e all'inammissibilità.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Attraverso il rinvio esterno consente l'applicazione nel processo amministrativo del principio del ne bis in idem.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Disciplina le distanze tra fabbricati; nel caso concreto, tuttavia, l'ordinanza di demolizione relativa all'ampliamento del 1994 imponeva il ripristino della conformità al titolo edilizio, non soltanto il rispetto astratto della distanza legale.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Le lievi difformità dimensionali della sopraelevazione sono state ritenute comprese nelle tolleranze costruttive.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La trasformazione del territorio mediante alterazione del piano di campagna può integrare un intervento di nuova costruzione.

  • art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari

    I movimenti di terra sono edilizia libera soltanto nei limiti specificamente previsti; ne consegue che riporti e livellamenti non agricoli possono richiedere un titolo edilizio.

  • art. 878 c.c.

    Il muretto divisorio, se privo della funzione di contenimento di un terrapieno artificialmente creato, mantiene la funzione di muro di cinta; gli eventuali ripristini devono riguardare la movimentazione di terra che ne abbia alterato la funzione, non necessariamente il muretto originario.

Massime di principio

  • L'istanza del vicino volta a sollecitare i poteri repressivi edilizi impone al Comune di svolgere verifiche effettive sugli eventuali abusi derivanti da opere realizzate senza titolo o in difformità dal titolo; non impone invece, in assenza di un abuso esecutivo accertato, l'esercizio dell'autotutela su titoli edilizi risalenti e ormai consolidati.
  • La rimozione di una parete o di un serramento non integra necessariamente l'ottemperanza a un'ordinanza di demolizione che imponga il ripristino della distanza prevista dal titolo edilizio: devono essere rimossi o arretrati tutti gli elementi costruttivi che mantengono il filo esterno dell'opera difforme, compreso il solaio di copertura quando esso concorra a determinare la difformità.
  • L'alterazione artificiale del piano di campagna mediante riporti o livellamenti di terra può costituire intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo; se crea o accentua un dislivello, il muro divisorio può assumere anche funzione di contenimento ed essere soggetto alle distanze legali.
  • Quando il Comune verifica la conformità di opere edilizie a titoli risalenti, il giudice può annullare la relazione per difetto di istruttoria e motivazione se non chiarisce l'origine di un dislivello, l'eventuale realizzazione successiva dei riporti di terra e l'esistenza di titoli abilitativi per tali opere.
  • Il privato che non abbia tempestivamente impugnato un titolo edilizio non può ottenere, tramite una successiva istanza di repressione di abusi, la riapertura generalizzata della legittimità del titolo per contrasto con le distanze legali; resta ferma la possibilità di agire davanti al giudice ordinario contro il vicino per la tutela del diritto soggettivo alle distanze e per la riduzione in pristino o il risarcimento.
  • Nel processo amministrativo, il ricorso autonomo successivo che riproduca integralmente motivi aggiunti già proposti contro un atto connesso è inammissibile per violazione del ne bis in idem; i motivi aggiunti costituiscono la sede appropriata per impugnare gli atti sopravvenuti connessi all'atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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