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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34020/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a 16 anni per l'omicidio di Santa Diomerys Medina Pena. I motivi dedotti vertevano: 1) sulla ricostruzione della dinamica della caduta, sostenendo che si trattò di un "suicidio simulato" o di una caduta accidentale e contestando gli esiti delle consulenze tecniche/autopsia; 2) sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato (viziata valutazione del dolo eventuale), con richiesta di riconoscimento del dolo mancato o di qualificazione diversa; 3) sulla qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. invece che omicidio volontario con dolo eventuale. In sostanza la difesa chiedeva che la Corte di Cassazione rivedesse la valutazione tecnica e psicologica operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: i mezzi impugnatori erano generici e ripetitivi delle censure già svolte in appello (caso di "doppia conforme"), e pertanto era precluso un sindacato di merito; non è stato indicato alcun tema probatorio decisivo omesso né sussisteva manifesto travisamento delle prove. La Corte ha ritenuto corrette e coerenti le valutazioni tecniche e le inferenze tratte dalle lesioni, dalle tracce ematiche, dai filmati, dalla messaggistica e dalla condotta dell'imputato (anche la fuga), così da ritenere adeguatamente provato il dolo almeno eventuale. In conseguenza è stata confermata la condanna e dichiarata inammissibile l'impugnazione; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili secondo le liquidazioni disposte.

Norme richiamate

  • Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione sui vizi di motivazione nei casi di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito; in situazione di "doppia conforme" la Corte può rilevare solo omissioni dell'esame di temi probatori decisivi o manifesti travisamenti.

  • Art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Norma richiamata per la tempestività/inoltro delle conclusioni del Procuratore Generale in sede di legittimità.

  • Art. 584 cod. pen.

    omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)

    Norma evocata dalla difesa per una diversa qualificazione del fatto; la Corte ricorda che la distinzione con l'omicidio volontario dipende dalla concreta esclusione della prevedibilità dell'evento morte da parte dell'agente.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di somme alla cassa delle ammende a carico dell'imputato assolto o in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per il versamento di Euro 3.000.

  • DM 10 marzo 2014, n. 55, art. 12

    DM 10/03/2014, n.55, art.12

    Norma regolamentare per la liquidazione delle spese delle parti civili; applicata per la rifusione delle spese a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    sent. Corte Cost. n.186/2000

    Richiamata in tema di valutazione della responsabilità in ordine all'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per motivare la condanna alle spese/cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei casi di "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello) la Corte di Cassazione limita il proprio esame alla verifica di omissioni dell'esame di temi probatori decisivi o di manifesti travisamenti: ricorsi che si limitano a rimettere in discussione valutazioni tecniche già esaminate nei gradi precedenti risultano inammissibili.
  • Quando si contesta la dinamica tecnica (autopsia, perizie balistiche o cinematiche, ecc.) è necessario indicare specifici elementi probatori omessi o errori concreti nelle valutazioni tecniche; mere ipotesi alternative o generiche contestazioni non sono sufficienti nella fase di legittimità.
  • La distinzione tra omicidio volontario (anche per dolo eventuale) e omicidio preterintenzionale si fonda sulla prova della prevedibilità dell'evento morte: se dall'azione emerge l'accettazione del rischio di morte, si configura il dolo eventuale; se la morte non era prevedibile dall'agente, può configurarsi il preterintenzionale.
  • Fatti successivi all'evento (contraddizioni, fuga, tentativo di occultamento), insieme a elementi tecnici (lesioni compatibili con colluttazione, tracce ematiche, filmati, messaggistica) possono essere utilizzati per inferire la sussistenza del dolo.
  • Per aumentare le probabilità di ammissibilità del ricorso in Cassazione è preferibile che la difesa identifichi e documenti con precisione i profili probatori omessi o i punti nei quali la motivazione è viziata, evitando la riedizione generalizzata delle stesse argomentazioni già valutate nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per le spese processuali, il pagamento alla cassa delle ammende e la rifusione delle spese delle parti civili.

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