Sentenza n. 5073/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza dell’8 ottobre 2025 per il rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente per i visti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta durante il giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato nella domanda del ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, non esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando l’oggetto del ricorso sia l’attivazione del relativo procedimento e non l’ottenimento anticipato del provvedimento finale.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente l’utilità richiesta dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate tenendo conto della durata del ritardo, del comportamento dell’amministrazione e delle concrete circostanze organizzative che abbiano inciso sui tempi di trattazione; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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