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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33699/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta dal giudice per le indagini preliminari, in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 273 c.p.p., sostenendo che la gravità indiziaria fosse stata desunta essenzialmente da intercettazioni non univoche e da elementi di contorno, senza prova dell'effettiva partecipazione al sodalizio o dell'esercizio di poteri direttivi. La difesa valorizzava inoltre il fatto che il collaboratore di giustizia ritenuto attendibile non avesse riferito alcunché sul coinvolgimento dell'indagato nel traffico di stupefacenti. Il secondo motivo censurava la motivazione sul ruolo apicale attribuito all'indagato, deducendo che una precedente sentenza, relativa alla partecipazione a un'associazione di tipo mafioso operante nel medesimo contesto temporale e territoriale, aveva escluso il ruolo di capo o organizzatore e riconosciuto soltanto quello di partecipe. Veniva inoltre contestata l'attendibilità di alcune conversazioni, poiché gli interlocutori risultavano in stato di alterazione psicofisica, nonché la mancata considerazione del silenzio del collaboratore e della precedente riqualificazione del ruolo. Il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per omessa verifica concreta delle esigenze cautelari, posto che l'indagato stava già espiando una pena definitiva superiore a dieci anni ed era sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.; secondo la difesa, tale situazione avrebbe neutralizzato il pericolo di reiterazione e non poteva essere superata mediante il solo richiamo all'autonomia dei titoli cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale del riesame di Catanzaro. Ha ritenuto che il Tribunale avesse descritto in modo analitico il contesto associativo e le attività investigative, ma avesse omesso una valutazione di sintesi specificamente riferita all'indagato, idonea a coordinare gli elementi acquisiti e a dimostrare, con motivazione logicamente verificabile, la gravità indiziaria della sua partecipazione all'associazione e del ruolo apicale attribuitogli. La Corte ha rilevato che le principali intercettazioni richiamate non dimostravano di per sé l'appartenenza al sodalizio di narcotraffico, potendo la condotta violenta essere ricondotta anche alla diversa appartenenza mafiosa già accertata; inoltre, altri elementi investigativi, quali incontri presso il luogo di lavoro, il prestito o noleggio di un'autovettura, una precedente condanna per un episodio di cessione di stupefacenti e il rinvenimento di marijuana, non erano stati adeguatamente collegati alla gestione dell'associazione. È stata ritenuta meritevole di ulteriore valutazione anche l'assenza di chiamate in correità da parte del collaboratore di giustizia. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la gravità indiziaria secondo i criteri indicati e, se necessario, verificare concretamente se le esigenze cautelari siano già adeguatamente fronteggiate dalla detenzione definitiva e dal regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    La gravità indiziaria per l'associazione finalizzata al narcotraffico richiede una valutazione specifica dell'esistenza del gruppo, della struttura organizzativa stabile, dell'accordo criminoso rivolto alla commissione di una serie indeterminata di reati e del contributo individuale consapevole, apprezzabile e non episodico.

  • art. 273 c.p.p.

    L'applicazione di una misura cautelare presuppone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che devono essere valutati mediante una motivazione effettiva, coordinata e riferita alla posizione individuale dell'indagato.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione deve essere verificato in concreto e con riferimento alla situazione reale dell'indagato al momento della decisione, senza esaurire la motivazione nel richiamo astratto all'autonomia del titolo cautelare.

  • art. 275 c.p.p.

    La scelta e il mantenimento della misura cautelare richiedono una valutazione concreta dell'adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari, considerando anche la situazione detentiva già in atto.

  • art. 311, comma 4, c.p.p.

    La disposizione è richiamata quale base della memoria depositata dalla difesa nel procedimento davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 416-bis c.p.

    La precedente condanna definitiva per partecipazione ad associazione di tipo mafioso costituisce un elemento del contesto personale e processuale da considerare, senza poter essere automaticamente utilizzata per dimostrare la partecipazione a una distinta associazione finalizzata al narcotraffico.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La precedente condanna per un episodio di cessione di stupefacenti, considerata unitamente agli altri elementi, non è stata ritenuta di per sé sufficiente a dimostrare l'appartenenza all'associazione prevista dall'art. 74 d.P.R. 309/1990.

  • art. 41-bis ord. pen.

    La sottoposizione al regime detentivo speciale deve essere valutata concretamente dal giudice cautelare per verificare se neutralizzi o fronteggi adeguatamente le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a un reato associativo, non è sufficiente elencare gli elementi investigativi riferiti al contesto criminale generale: il giudice deve svolgere una valutazione di sintesi specifica sulla posizione dell'indagato, coordinando gli elementi individualizzanti e spiegando perché essi dimostrino la sua partecipazione al sodalizio.
  • Per la gravità indiziaria dell'associazione finalizzata al narcotraffico occorre verificare l'esistenza di un gruppo consapevolmente aggregato per la commissione di una serie indeterminata di reati, una struttura organizzativa stabile con disponibilità di persone e risorse e un contributo individuale consapevole, apprezzabile e non episodico, riferibile anche all'elemento soggettivo associativo.
  • La condotta violenta, la frequentazione di soggetti coinvolti in attività criminali, la disponibilità di un veicolo, una precedente condanna per un episodio di spaccio o il rinvenimento di stupefacenti non dimostrano automaticamente la partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico; il giudice deve spiegare il loro concreto collegamento funzionale con il sodalizio e con il programma associativo.
  • La Corte di cassazione, in materia cautelare, è giudice della motivazione e non della decisione: non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né procedere a una rilettura degli atti, ma deve verificare se la motivazione consenta il controllo sulla logicità del percorso valutativo.
  • L'assenza di una chiamata in correità da parte di un collaboratore di giustizia ritenuto attendibile, quando la contestazione attribuisce all'indagato una posizione rilevante nel sodalizio, è un elemento che il giudice deve considerare e valutare espressamente nel quadro complessivo degli indizi.
  • L'autonomia del titolo cautelare rispetto a una precedente condanna o a una diversa contestazione non esonera il giudice dal confrontarsi con gli accertamenti già compiuti quando riguardino il medesimo soggetto e un contesto temporale e territoriale coincidente, soprattutto se incidono sulla qualificazione del ruolo attribuito.
  • Il pericolo di reiterazione deve essere valutato in modo concreto e attuale anche quando l'indagato sia già detenuto per altra condanna definitiva; il giudice deve verificare se la pena in espiazione e il regime detentivo applicato, incluso il regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., offrano già una risposta adeguata alle esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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