Cassazione Penale, Sentenza n. 10614/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Latini ha impugnato la sentenza di conferma della condanna a sei mesi di reclusione per i reati ex artt. 110, 336 e 337 c.p., denunciando l'omessa risposta della Corte di appello alla richiesta, formulata con memoria depositata per l'udienza del 27/02/2023, di valutare l'applicabilità della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20‑bis, comma 1, n.3, c.p. A sostegno della richiesta la difesa ha documentato la presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part‑time (20 ore/settimana) iniziato alla fine del 2022 e prorogato fino al 30/06/2023, una abitazione stabile a Roma e l'assenza di reati negli ultimi sette anni, elementi ritenuti idonei a motivare l'applicazione della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n.150) impone al giudice d'appello di pronunciarsi sull'applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20‑bis c.p. quando l'imputato formuli una specifica richiesta, anche se presentata al più tardi in udienza di discussione. Ha rilevato l'omessa risposta della Corte di appello alla richiesta della difesa e l'assenza di motivazione implicita nel provvedimento impugnato; per questo motivo ha annullato la sentenza limitatamente alla questione della pena sostitutiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio sul punto. La Cassazione non ha valutato nel merito l'applicabilità della pena sostitutiva, riservando tale valutazione al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
Prevede le nuove sanzioni sostitutive (tra cui il lavoro di pubblica utilità) applicabili ai reati di breve durata; qui la norma è stata invocata dalla difesa come alternativa alla detenzione breve e la Corte di cassazione afferma che l'applicabilità va esaminata dal giudice d'appello quando richiesta.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Disciplina transitoria che stabilisce l'applicabilità delle nuove pene sostitutive ai giudizi d'appello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, disponendo che il giudice d'appello debba pronunciarsi sull'applicabilità se l'imputato ha formulato specifica richiesta, anche presentata in udienza.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede che il giudice non possa applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta con l'atto d'appello; la Cassazione chiarisce che questa disposizione va coordinata con la previsione transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) che consente la richiesta anche in udienza.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel testo in relazione alle motivazioni nuove; la Corte osserva che la richiesta può essere formulata anche con motivi nuovi ex art. 585/4 o in udienza, secondo la disciplina transitoria.
artt. 110, 336 e 337 c.p.
Norme sostanziali che individuano i reati per cui Latini è stato condannato; sono il contenuto del capo di imputazione confermato in sede d'appello e non modificato dalla Cassazione in questa decisione.
Massime di principio
- Se l'imputato richiede l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive previste dall'art. 20‑bis c.p., il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi sulla richiesta anche se la richiesta è formulata per la prima volta in udienza di discussione, in virtù dell'art. 95 d.lgs. 150/2022.
- L'omessa risposta del giudice d'appello a una specifica richiesta di applicazione di una pena sostitutiva determina l'annullamento del provvedimento limitatamente a quella questione e il rinvio per un nuovo giudizio, poiché non è possibile desumere una motivazione implicita quando manca ogni argomentazione.
- La disciplina procedurale che vieta l'applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive (art. 597/5 c.p.p.) va coordinata con la norma transitoria: il giudice non può applicare le sanzioni sostitutive senza richiesta, ma la richiesta può essere presentata anche tardivamente in appello (in udienza).
- In situazioni simili è utile depositare e documentare tempestivamente, anche con memoria per l'udienza, elementi di fattispecie favorevoli alla sostitutività (es. rapporto di lavoro stabile, fissa dimora, assenza di reati recenti) per rendere la richiesta specifica e valutabile dal giudice.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio del giudice di merito sulla concessione della pena sostitutiva: se rileva omissioni motivazionali deve limitarsi ad annullare e rinviare, demandando la decisione sulle circostanze di fatto e sulla proporzionalità della sostituzione al giudice di rinvio.
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