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Sentenza

Sentenza n. 231/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza numero 281/2025, emessa in data 28 maggio 2025 dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, giudizio svoltosi tra la signora TOCCO Francesca, c.f.: TCCFNC80P68B745A e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sentenza con la quale è stato statuito quanto segue: “…P.Q.M. Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno 20024/2025. -condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione per il predetto anno scolastico; -condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi €231,00percompensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’avv. Antonino Internicola.”

Giustizia amministrativa202501164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, n. 281/2025, relativa all’erogazione del beneficio annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 281/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 29 maggio 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025 e aveva condannato il Ministero all’emissione e all’accredito della Carta, oltre agli accessori dovuti. Secondo la ricorrente, dopo la notifica del titolo l’Amministrazione aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese di lite, senza dare esecuzione alla condanna principale. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso senza la completa esecuzione della condanna. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo e attivando il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, anche mediante il ricorso, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora fosse in concreto non giustificata, sia perché era stato nominato il commissario ad acta quale rimedio all’ulteriore inerzia, sia per la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge strutture ministeriali e soggetti esterni, nonché per l’eccezionale mole del contenzioso seriale e per la natura non essenziale del beneficio, avente funzione di incentivo alla formazione e non di sostentamento del lavoratore. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato non adempiuta dall’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, tra cui la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la misura può essere esclusa in presenza di ragioni ostative, valutate anche in relazione alla posizione della pubblica amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere le iniziative esecutive previste dall’ordinamento e, nel caso concreto, ha confermato la procedibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro erogato tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative, connesse alle peculiarità dell’adempimento pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all’Amministrazione e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell’interessato qualora l’Amministrazione non adempia entro il termine assegnato, specificando i poteri sostitutivi e il termine per il loro esercizio.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, l’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere realizzata dal commissario ad acta anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca rimedio adeguato all’inerzia e sussistano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, il contenzioso seriale e la natura non essenziale della prestazione.
  • La nomina di un dipendente dell’Amministrazione debitrice quale commissario ad acta non comporta, in assenza di elementi contrari, la liquidazione di un compenso specifico per le funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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