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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31844/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso del Procuratore Generale contestava la motivazione della Corte d'appello in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 589-bis c.p., ritenendo che si sarebbe dovuto arrivare al massimo previsto ("fino al triplo") o comunque ad una misura superiore a quella adottata. Il ricorso proposto dal difensore dell'imputato denunciava: (I) una errata quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche (ridotte di un quarto anziché di un terzo) con richiamo al divieto di reformatio in peius; (II) mancata e insufficiente motivazione sulle pene accessorie e sulla revoca della patente alla luce della sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha altresì rigettato il ricorso presentato da Salerno Gaspar. Sul punto dell'aumento per continuazione la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato adeguatamente la scelta di un aumento inferiore al massimo previsto dall'art. 81 c.p., valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla presunta violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'appello: il giudice di secondo grado può adottare una diversa modulazione delle circostanze purché la sanzione finale non sia superiore a quella precedentemente inflitta. Sulla revoca della patente e sulle pene accessorie è stata ritenuta sufficiente la motivazione dei giudici di merito, che hanno accertato la gravità del comportamento (eccesso di velocità superiore a 50 km/h in condizioni di strada pericolosa). Infine, il ricorrente Salerno è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)

    Reato contestato all'imputato; la Corte ha confermato l'applicazione della fattispecie e della correlata determinazione della pena operata in appello

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    La disposizione stabilisce un tetto massimo per l'aumento in caso di continuazione, ma non obbliga il giudice a raggiungere il massimo; il magistrato di merito può valutare discrezionalmente un aumento inferiore, purché motivato

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di divieto di reformatio in peius; la Corte afferma che la riqualificazione e la diversa modulazione delle attenuanti in appello non integra automaticamente il divieto se la sanzione finale non supera quella di primo grado

  • art. 218 C.d.S. (revoca della patente)

    La revoca della patente richiede valutazione della gravità della violazione e del comportamento dell'agente; i giudici di merito hanno motivato la revoca con riferimento all'eccesso di velocità e alle condizioni pericolose della strada

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    Richiamata dalla difesa in relazione alle pene accessorie e alla revoca della patente; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sia comunque sufficiente e che l'eccezione fosse genericamente prospettata

Massime di principio

  • La disposizione che consente l'aumento "fino al triplo" per la continuazione indica un limite massimo ma non impone al giudice di raggiungerlo: la misura concreta è rimessa alla valutazione motivata del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione.
  • Nel giudizio d'appello il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di secondo grado di ricalcolare le circostanze e modulare diversamente le attenuanti, purché la pena complessiva inflitta non superi quella già pronunciata in primo grado e la motivazione attesti il corretto apprezzamento combinato degli elementi sanzionatori.
  • Per la revoca della patente e l'applicazione delle pene accessorie è necessaria una motivazione specifica circa la gravità della condotta; richiamare circostanze oggettive (eccesso di velocità, condizioni della strada, comportamento) è rilevante e può legittimare la misura accessoria.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche senza contestare in modo specifico e motivato vizi di diritto nella motivazione di merito è destinato a essere rigettato o dichiarato inammissibile.
  • Le sentenze costituzionali citate non annullano automaticamente la valutazione di merito: occorre valutare se la motivazione di merito abbia comunque dato conto degli elementi rilevanti indicati dalla Corte costituzionale.

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