Ordinanza n. 4071/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, unitamente alla graduatoria e alla dichiarazione dei vincitori, per asserito difetto delle qualità di condotta e per abuso di alcool
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, deducendo l'illegittimità della valutazione amministrativa relativa al mancato possesso delle qualità di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e all'applicazione della causa di non idoneità prevista dall'art. 14, comma 7, del bando, riferita all'abuso di alcool. Sono stati inoltre impugnati la graduatoria di merito, nella parte lesiva dell'utile collocamento del ricorrente, e le pertinenti disposizioni del bando e della normativa di riferimento, ove interpretate nel senso di consentire un'esclusione automatica senza una valutazione concreta e individualizzata. Il ricorrente ha rappresentato che l'episodio posto a fondamento dell'esclusione era unico e isolato, risaliva a oltre sette anni prima, si era verificato quando era neopatentato, si era concluso positivamente con la messa alla prova e non era stato adeguatamente valutato dall'amministrazione alla luce della successiva condotta e del percorso di vita e di crescita personale.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Ha rilevato che la motivazione dell'amministrazione, sia con riguardo alle qualità di condotta sia con riguardo alla causa di non idoneità per abuso di alcool, non era adeguata e presentava un difetto di istruttoria, risolvendosi in un automatismo espulsivo privo di una compiuta valutazione dell'intera vicenda e del concreto disvalore della condotta. In particolare, un unico e isolato precedente non è stato ritenuto di per sé sufficiente a integrare l'abuso di alcool, che richiede complessi accertamenti istruttori. Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente, imponendo all'amministrazione di procedere, entro sessanta giorni, a un'adeguata istruttoria e a una nuova valutazione su entrambi i profili posti a fondamento dell'esclusione. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 2 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare previsto dal codice del processo amministrativo.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Il requisito delle qualità di condotta non può essere applicato mediante un automatismo espulsivo, ma richiede una valutazione concreta e individualizzata della vicenda e della condotta del candidato.
art. 14, comma 7, del bando di concorso
La causa di non idoneità relativa all'abuso di alcool richiede adeguati accertamenti istruttori e non è integrata, di per sé, da un unico e isolato precedente.
art. 703 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è richiamata quale base della riserva di posti nella procedura concorsuale per volontari in ferma prefissata delle Forze armate.
art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. n. 160/2006
La disposizione è stata impugnata in via subordinata nella parte in cui, secondo l'interpretazione contestata, consentirebbe l'esclusione automatica senza valutazione concreta e individualizzata.
art. 26 l. n. 53/1989
La disposizione è stata impugnata in via subordinata nella medesima prospettiva di censura dell'interpretazione automatica dei requisiti morali.
punto 9 della Tabella 1 allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198
La disposizione è stata contestata, ove interpretata nel senso di consentire l'esclusione automatica del candidato senza accertamento individualizzato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'esclusione da una procedura concorsuale per carenza delle qualità di condotta richiede una valutazione concreta, individualizzata e attuale dell'intera vicenda personale del candidato; non è legittimo fondare l'espulsione su un automatismo derivante dalla sola esistenza di un precedente.
- Nel valutare i requisiti morali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, l'amministrazione deve considerare, oltre all'episodio contestato, la sua unicità o reiterazione, la distanza temporale, il contesto in cui si è verificato, l'esito degli eventuali procedimenti e il successivo percorso di vita del candidato.
- La causa di non idoneità riferita all'abuso di alcool non è integrata automaticamente da un singolo episodio isolato, ma presuppone complessi e adeguati accertamenti istruttori idonei a dimostrare una condizione riconducibile alla specifica causa di esclusione.
- Un provvedimento di esclusione concorsuale fondato su una motivazione inadeguata e su un'istruttoria incompleta deve essere riesaminato dall'amministrazione previa rinnovata istruttoria e valutazione individualizzata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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