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Ordinanza

Ordinanza n. 11184/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 3109/2025 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 12.03.2025, recante la statuizione del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e la condanna del Ministero convenuto ad accreditare € 1.500,00 sulla carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente oltre spese legali come ivi liquidate.

Giustizia amministrativa202514624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente e condannato l'amministrazione ad accreditare 1.500 euro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente 1.500 euro, oltre alle spese legali. Il TAR ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché la documentazione depositata per provare la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione consisteva in buste virtuali PEC di accettazione e consegna con allegati illeggibili. La questione riguarda sia la necessità della notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede reale dell'amministrazione debitrice, e non presso l'Avvocatura dello Stato, sia il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso per l'ottemperanza diretto al pagamento di somme di denaro.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione preliminare relativa alla prova della notificazione del titolo esecutivo e ha assegnato alla ricorrente 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione e una prova idonea della notifica della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione, mediante buste virtuali PEC di consegna corredate da allegati leggibili. Il Collegio ha inoltre fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026, riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    La notifica del titolo va (…) effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato

    Per promuovere l'ottemperanza finalizzata al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, il titolo esecutivo deve essere previamente notificato all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e, dopo tale notificazione, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    si debba rilevare d’ufficio la predetta questione preliminare di rito

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione preliminare di rito, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 11 r.d. 1611/1933

    tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato

    La regola generale sulle notificazioni degli atti giudiziali all'amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato non si applica alla notificazione del titolo finalizzata ad avviare la procedura amministrativa di pagamento prevista dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diretto a conseguire il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione è ammissibile solo se il titolo esecutivo è stato previamente notificato all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e, dopo la notificazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • La notificazione del titolo esecutivo finalizzata all'attivazione della procedura amministrativa di pagamento non deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, poiché in tale ipotesi non trova applicazione l'art. 11 del r.d. 1611/1933 relativo agli atti giudiziali destinati alla rappresentanza processuale dell'amministrazione.
  • La prova della notificazione telematica del titolo esecutivo deve consentire la verifica del contenuto degli allegati trasmessi; buste virtuali PEC con allegati illeggibili non offrono, di per sé, una prova idonea dell'avvenuta notificazione del titolo.
  • Quando rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente ostativa all'ammissibilità del ricorso, il giudice deve assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di assumere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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