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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7685/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava, in cassazione, la validità delle notificazioni eseguite all'estero ai sensi dell'art. 169 c.p.p.: la cartolina attestante l'invio dell'avviso ad eleggere domicilio recava soltanto un timbro postale francese senza firma o data del destinatario, per cui mancava prova dell'effettiva ricezione da parte dell'imputato; si deduceva dunque violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Venivano inoltre dedotte nullità per omessa traduzione in arabo dell'avviso (art. 169, comma 3 c.p.p.) e censure sulla identificazione dell'imputato e sulla ricostruzione del fatto (movente e arma).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo (inammissibilità delle successive censure per assorbimento). Ha rilevato che la cartolina non prova la ricezione dell'avviso da parte di Ben Mansour (mancano firma e data) e, pertanto, non poteva legittimamente procedersi alla consegna successiva degli atti al difensore ex art. 169, comma 1 (ultima parte). La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in mancanza di prova di ricezione della raccomandata all'estero, l'autorità procedente deve effettuare ulteriori ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. per valutare la declaratoria di irreperibilità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 169 cod. proc. pen.

    L'avviso all'imputato dimorante o residente all'estero deve risultare da idonea prova di ricezione; in mancanza di prova della ricezione della raccomandata non può ritenersi sufficiente la successiva consegna degli atti al difensore e occorrono ulteriori accertamenti o ricerche.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Nelle ipotesi in cui non risulti che l'imputato abbia effettiva conoscenza dell'atto notificato all'estero, l'autorità procedente deve svolgere ulteriori ricerche nei luoghi indicati da questa norma al fine di poter dichiarare l'eventuale irreperibilità.

Massime di principio

  • La notifica all'imputato residente o dimorante all'estero deve essere comprovata da elementi che attestino effettivamente la ricezione (firma, data o annotazioni dell'ufficio postale): un timbro postale senza firma non è prova sufficiente.
  • In assenza di prova di ricezione della raccomandata ex art. 169 c.p.p., l'autorità deve procedere alle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. prima di ritenere compiuta la notifica o di utilizzare eventuali modalità sostitutive (es. consegna al difensore).
  • La consegna successiva degli atti al difensore non è legittima se non è dimostrata l'effettiva ricezione dell'avviso ad eleggere domicilio; l'assenza di tale prova può determinare la nullità degli atti conseguenti e l'annullamento della decisione con rinvio.
  • La mancata traduzione dell'avviso nella lingua comprensibile all'imputato (es. arabo) può integrare una violazione del diritto di difesa, ma la valutazione concreta dipende dalla dimostrazione dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
  • Per prevenire rischi di nullità, in procedimenti con imputati all'estero è opportuno conservare documentazione chiara e completa della ricezione (firma, data, attestazioni dell'ufficio postale) o, in mancanza, attivare le ricerche e le procedure per dichiarare l'irreperibilità prima di procedere.

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