Cassazione Penale, Sentenza n. 7162/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva annullato il sequestro preventivo dell'immobile sito a Palagonia (Via Garibaldi 184/186) disposto dal Gip di Caltagirone. Il Procuratore denunciava violazione di legge per la qualificazione dei fatti come previsione di cui all'art. 316-ter c.p. (dichiarazione o documento falso) anziché come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis c.p., atteso il quadro indiziario consistente in un sistema organizzato di artifici e raggiri (simulazione di acquisti, emissione di false fatture, false attestazioni sulla piattaforma del "bonus cultura", reclutamento di titolari di carta e monetizzazione dei buoni) per un importo complessivo di € 387.332,82.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Tribunale del riesame ha errato nel valutare i fatti in modo formalistico, omettendo di considerare l'insieme delle condotte e il contesto sistemico (uso dell'esercizio commerciale come schermo, reclutamento dei titolari delle carte, ripetute operazioni sulla piattaforma, invio di fatture false e monetizzazione). Riaffermando i principi delle Sezioni Unite (Carchivi, Pizzuto) sulla natura residuale dell'art. 316-ter c.p., la Corte ha concluso che, alla luce dell'attività truffaldina complessiva, la fattispecie deve essere ricondotta all'art. 640-bis c.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per la necessaria valutazione ai sensi dell'art. 640-bis c.p. e per i provvedimenti consequenziali.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
"salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen."
Norma di carattere residuale volta a punire condotte decettive non incluse nella truffa, applicabile quando l'illecito si esaurisce nella mera dichiarazione falsa o nell'uso di documenti falsi senza che l'ente erogatore sia effettivamente indotto in errore da artifici e raggiri complessi
art. 640-bis cod. pen.
Ritorna la fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; applicabile quando è dimostrabile che l'insieme di artifici e raggiri ha indotto in errore l'ente erogatore provocando l'ingiusto profitto e il danno per lo Stato
DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (art. 7, 8, 9)
"Art. 7 - Registrazione di strutture..."; "Art. 8 - Fatturazione e liquidazione..."; "Art. 9 - Controlli e sanzioni..."
Regolamentazione della Carta elettronica (bonus cultura) che descrive una procedura a più fasi (registrazione esercenti; riconoscimento del credito e riscontro fatture; controlli e sanzioni). La struttura normativa richiede di valutare se la condotta abbia ingannato non solo formalmente ma anche nel concreto svolgimento delle fasi di riscontro e liquidazione
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 979
Norma istitutiva del beneficio (referenza normativa al fondo/credito che la Carta intende erogare); richiamata per identificare il presupposto dell'erogazione
Legge n. 232 del 2016, art. 1 comma 626
Richiamata quale modifica normativa collegata alla disciplina del beneficio e all'ambito di utilizzo della Carta
Massime di principio
- L'art. 316-ter c.p. ha carattere residuale: va applicato solo se la condotta illecita si esaurisce nella mera dichiarazione falsa o nell'uso di documenti senza una più ampia e organizzata attività di artifici e raggiri.
- Quando emerge un sistema organizzato (uso di un esercizio come schermo, reclutamento di beneficiari, false fatture, ripetute operazioni sulla piattaforma, monetizzazione), la fattispecie configurabile è la truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- La valutazione è caso per caso: il giudice deve considerare l'insieme delle condotte e il contesto procedurale (fasi di registrazione, fatturazione/riscontro, liquidazione) e non limitarsi a esaminare solo l'esistenza formale della dichiarazione.
- La mancata o insufficiente diligenza dell'ente erogatore non esclude la truffa: la presenza di efficaci artifici e raggiri idonei a indurre in errore è determinante.
- In presenza di indizi di un piano sistematico volto alla percezione indebita di contributi pubblici, è giustificato il mantenimento di misure cautelari (es. sequestro) fino a verifica più approfondita in sede di merito.
- Per la difesa e per l'accusa è cruciale ricostruire le modalità operative (chi ha ricercato i beneficiari, come sono state inserite le dichiarazioni nella piattaforma, quali documenti/fatture sono stati prodotti) perché questi elementi determinano la qualificazione giuridica del fatto.
- Il giudice di rinvio deve tener conto delle pronunce delle Sezioni Unite (Carchivi, Pizzuto) e della giurisprudenza consolidata quando distingue tra 316-ter e 640-bis.
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