Ordinanza n. 2943/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento a firma del Responsabile del servizio Procurement e Supporto Tecnico dell’Azienda resistente inviato via PEC alla ricorrente in data 13.02.2026, mediante il quale è stata disposta l’esclusione della Ecologia Aliperti s.r.l. dai lotti 4 e 5 della procedura aperta (suddivisa in 5 lotti), indetta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento mediante accordo quadro delle attività di supporto ad ABC per la gestione e la manutenzione della rete fognaria della Città di Napoli - Identificativo della procedura: f84ab222-0e53-4938-bcc4-8ee1df13a1be; b) dei verbali e degli atti tutti del subprocedimento di verifica dell’anomalia; c) di ogni altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale. - quanto ai motivi aggiunti depositato il 20 aprile 2026: a) del provvedimento prot. n. 29 del 31.03.2026 a firma del Commissario Straordinario per mezzo del quale l’Azienda resistente ha aggiudicato i lotti n. 4 e n. 5 della procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento mediante accordo quadro delle attività di supporto ad ABC per la gestione e la manutenzione della rete fognaria della Città di Napoli - Identificativo della procedura: f84ab222-0e53-4938-bcc4-8ee1df13a1be; b) di ogni altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dai lotti 4 e 5 di una procedura aperta e successiva aggiudicazione del lotto 4 al secondo classificato e del lotto 5 al terzo classificato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria del gruppo servizi per i lotti 4 e 5, disposta all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia e di interlocuzioni con la stazione appaltante, nonché la successiva aggiudicazione dei lotti. Il ricorso introduttivo era rivolto contro il provvedimento di esclusione, i verbali e gli atti della verifica dell’anomalia e gli atti connessi. Con motivi aggiunti è stata impugnata l’aggiudicazione dei lotti 4 e 5. L’ordinanza non esamina i vizi sostanziali dedotti contro l’esclusione o contro la verifica dell’anomalia, ma decide esclusivamente una questione di integrità del contraddittorio relativa ai motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti formulata dalla controinteressata I.C.M. Costruzioni S.r.l., ritenendo che tale impresa, originariamente terza classificata e aggiudicataria del lotto 5, fosse certamente controinteressata: in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe potuto subire un pregiudizio sull’aggiudicazione ottenuta. La notificazione dei motivi aggiunti alla sola amministrazione e a I.C.M. non ha tuttavia esaurito il contraddittorio. Il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti del R.T.I. Tralice–Idrovelox, secondo classificato e aggiudicatario del lotto 4, poiché non era possibile ritenere a priori irrilevante per tale raggruppamento l’assegnazione dell’uno o dell’altro lotto in caso di accoglimento del gravame. La separazione della procedura in lotti non è stata ritenuta decisiva, poiché i lotti 4 e 5 appartenevano al medesimo gruppo servizi, erano inseriti in una procedura unitaria ed erano stati oggetto di un’unica graduatoria. La ricorrente è stata onerata di notificare al R.T.I. il ricorso e i motivi aggiunti entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e di depositare la prova della notifica entro i successivi 5 giorni. La decisione sull’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta richiamata per l’affidamento oggetto della gara; la norma non è stata interpretata nel merito nell’ordinanza.
art. 59, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamata quale base normativa dell’affidamento mediante accordo quadro; non è stata oggetto di specifica interpretazione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Ritenuta applicabile perché il ricorso e i motivi aggiunti devono essere notificati anche ai controinteressati; la disposizione impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall’accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- È controinteressato il soggetto che, in caso di accoglimento del ricorso, vedrebbe concretamente pregiudicata la posizione derivante dall’aggiudicazione di un lotto della procedura di gara.
- La suddivisione di una procedura di gara in lotti non esclude la necessità di notificare il ricorso o i motivi aggiunti a un aggiudicatario di altro lotto quando i lotti appartengano a un’unica procedura, siano riconducibili al medesimo gruppo funzionale e siano stati oggetto di un’unica graduatoria.
- Quando non sia possibile escludere a priori che l’accoglimento del ricorso incida sulla posizione di un aggiudicatario o sulla distribuzione degli affidamenti tra lotti, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti prima di procedere alla trattazione della domanda cautelare o del merito.
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