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Ordinanza

Ordinanza n. 1667/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione/nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Cosenza ha rigettato l'istanza di rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché gli atti presupposti, preparatori e consequenziali. Nel procedimento cautelare è emerso un contrasto tra le parti: l'Amministrazione ha sostenuto che, dopo il preavviso di rigetto, l'interessato non avrebbe trasmesso chiarimenti o ulteriori elementi; il ricorrente ha invece affermato di avere inviato, tramite il portale ALI, la documentazione lavorativa richiesta. Poiché agli atti non risultava la prova dell'invio e della ricezione della documentazione, né era stata depositata copia della documentazione presente sul portale alla data di adozione del provvedimento, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire tali elementi anche ai fini della decisione sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha riservato ogni ulteriore decisione e ha disposto incombenti istruttori nei confronti sia del ricorrente sia della Prefettura di Cosenza. Entrambe le parti dovranno depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, copia della documentazione attestante l'invio e la ricezione, tramite il portale ALI, della documentazione richiesta anteriormente all'adozione del provvedimento impugnato. La domanda cautelare non è stata quindi ancora decisa. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Quando, nella fase cautelare, sussista un contrasto tra le parti circa l'invio e la ricezione tramite una piattaforma telematica della documentazione richiesta dall'amministrazione, e gli atti non consentano di verificare tale circostanza, il giudice può disporre istruttoria nei confronti di entrambe le parti per acquisire la documentazione informatica rilevante.
  • L'acquisizione della prova relativa alla documentazione presente su una piattaforma telematica alla data di adozione del provvedimento impugnato può essere necessaria anche ai fini della decisione sulla domanda cautelare, quando tale circostanza incide sulla ricostruzione del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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