Cassazione Penale, Sentenza n. 19968/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il riesame del decreto di sequestro preventivo sostenendo, primo, che i beni immobili locati alla B.Hotels non appartenevano alla società fallita ma a persone fisiche e quindi non potevano essere oggetto di sequestro per bancarotta fraudolenta per distrazione; hanno inoltre contestato la qualificazione degli atti (donazioni e locazioni) come simulati senza adeguata motivazione e hanno rilevato che la cessione delle quote a Pasquariello Giovanni (che divenne liquidatore) escludeva la loro responsabilità per la bancarotta documentale. Secondo, hanno censurato la qualificazione del sequestro come preventivo (art. 321 c.p.p.) anziché conservativo (art. 316 c.p.p.), lamentando la lesione della possibilità di prestare cauzione (art. 319 c.p.p.) e una manifesta sproporzione tra debiti tributari e valore immobiliare.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La Corte ha condiviso la valutazione del G.I.P. e del Tribunale che, esaminando la concatenazione cronologica e la natura degli atti (comodato iniziale a Gestihotels, donazioni ai familiari nel 2016, immediata locazione a B.Hotels s.r.l.s., subentro totale nella gestione con stessi locali, attrezzature e personale), ha ravvisato indici sufficienti di simulazione e di strumentalizzazione degli atti per sottrarre il complesso aziendale all'azione dei creditori. Pertanto, è stato ritenuto presente sia il fumus boni iuris per la bancarotta fraudolenta per distrazione sia il periculum in mora (rischio di protrarsi degli effetti della distrazione per la continuazione dell'attività). La qualificazione del sequestro come preventivo è stata ritenuta corretta in relazione alla finalità di evitare la dispersione dei beni e tutelare i creditori; la possibilità di offrire cauzione non rendeva pertanto illegittimo il sequestro. Questioni collaterali (es. bancarotta documentale, concorso con reati tributari) sono state ritenute non incisive sull'oggetto dell'ordinanza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo può essere disposto per evitare la dispersione dei beni e per impedire il protrarsi degli effetti del reato in danno dei creditori; la Corte ha ritenuto che la finalità dell'art. 321 comprenda il caso di bancarotta fraudolenta per distrazione e giustifichi il blocco preventivo del complesso aziendale.
art. 319 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la possibilità di offrire cauzione per elidere gli effetti del sequestro conservativo; la Corte ha ritenuto che questa possibilità non imporrebbe la qualificazione del sequestro come conservativo quando sussistono le ragioni per il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321.
art. 316 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro conservativo; è stata evocata dai ricorrenti come alternativa più favorevole, ma la Corte ha escluso la necessità di applicarla alla luce della finalità di tutela dei creditori perseguita con il sequestro preventivo.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte ricorda che in Cassazione la motivazione può essere censurata solo se assente o apparente; qui la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non illogica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che riguarda le spese processuali: il rigetto del ricorso ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017)
Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Rv. 270810 - 01
La Corte richiama precedenti che ammettono la coesistenza delle fattispecie di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; tuttavia, tale questione non incide sul provvedimento di sequestro oggetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando beni formalmente esterni al patrimonio sociale sono stati utilizzati in via esclusiva dall'impresa e vi è una sequenza di atti (comodato, donazioni a familiari, locazione a nuova società che prosegue l'attività con stessi locali, attrezzature e personale), il giudice può ritenere sussistente una simulazione e disporre misure reali preventive per tutelare i creditori.
- Per valutare la legittimità di un sequestro preventivo non conta soltanto la titolarità formale dei beni, ma la loro effettiva funzione nel complesso aziendale: il giudice deve considerare il contesto fattuale e la concatenazione degli atti per accertare il fumus e il periculum.
- La qualificazione del sequestro come preventivo (art. 321 c.p.p.) è appropriata quando l'obiettivo è evitare la dispersione dei beni e il protrarsi degli effetti lesivi per i creditori; l'esistenza di mezzi alternativi (es. cauzione) non obbliga a preferire il sequestro conservativo se sussistono ragioni di tutela più ampie.
- Contestazioni relative alla simulazione delle operazioni o alla riconducibilità delle condotte ad altri soggetti richiedono elementi probatori specifici: in sede cautelare il sindacato riguarda il profilo del fumus e del periculum allo stato degli atti, non la piena attribuzione di responsabilità penale.
- Questioni processuali o sostanziali collaterali (es. natura documentale della bancarotta o concorso con reati tributari) possono essere rilevanti nel giudizio di merito ma non necessariamente incidono sul provvedimento cautelare di sequestro se non alterano il quadro indiziario alla base della misura.
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