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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 4693 del 6 marzo 2025 del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Courmayeur, con la quale - a conclusione della conferenza dei servizi - è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia del fabbricato con destinazione d’uso civile abitazione sito a Courmayeur, strada delle Volpi, censito nel N.C.E.U. al Foglio n. 37, particella 1234, oggetto della pratica edilizia n. 376/2024 presentata il 21 giugno 2024, prot. n. 13303; - del parere negativo al rilascio del permesso di costruire per il suddetto intervento edilizio in data 19 novembre 2024, reso dalla R.A.V. s.p.a. nell’ambito della conferenza dei servizi; - (ove esistente) dell’ulteriore parere negativo di cui si dà atto nella nota del 6 marzo 2025, con cui la R.A.V. s.p.a. avrebbe ribadito la posizione assunta con il parere del 19 novembre 2024; - del verbale della seduta della conferenza dei servizi del 6 dicembre 2024; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto, ivi compresa - per quanto possa occorrere - la nota del 24 dicembre 2024 del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Courmayeur.

Giustizia amministrativa202500019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale situato nella fascia di rispetto autostradale, unitamente al parere negativo della concessionaria e agli atti della conferenza di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e concessionaria autostradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire relativo alla demolizione integrale e ricostruzione, nello stesso sedime ma con arretramento dal confine stradale, riduzione della superficie coperta e lieve innalzamento della quota, di un fabbricato residenziale posto fuori dal centro abitato, in area urbanisticamente edificabile o trasformabile ma compresa nella fascia di rispetto autostradale di 30 metri. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990, sostenendo che il Comune avrebbe illegittimamente ignorato il parere favorevole della Soprintendenza, adeguandosi al solo parere negativo della RAV, nonché difetto di motivazione e genericità del parere negativo della concessionaria. Con il secondo motivo ha sostenuto: che il parere della RAV non fosse necessario, anche alla luce di una precedente prassi comunale; che il divieto dell'art. 26, comma 3, d.P.R. 495/1992 riguardasse soltanto nuove costruzioni e ampliamenti, non la demolizione e ricostruzione qualificabile come ristrutturazione edilizia; e che l'Amministrazione avesse applicato il divieto in modo automatico e irragionevole, senza valutare le caratteristiche concrete dei luoghi e l'assenza di un effettivo rischio per la sicurezza stradale. La RAV aveva inoltre eccepito l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione di un precedente parere negativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la domanda e prescindendo dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dalla RAV. Il primo motivo è stato respinto perché il Comune e la concessionaria erano vincolati all'applicazione dell'art. 26, comma 3, d.P.R. 495/1992: la fascia di rispetto autostradale determina un vincolo assoluto di inedificabilità, sicché non era necessario comparare valutazioni tecnico-discrezionali contrastanti né individuare le posizioni prevalenti nella conferenza di servizi. Il parere negativo della RAV costituiva comunque una ragione ostativa oggettiva e insuperabile, e il diniego risultava adeguatamente motivato sulla base di un'istruttoria ritenuta completa. Il secondo motivo è stato respinto in tutti i suoi profili. L'acquisizione del parere della concessionaria era dovuta, in ragione dei poteri di vigilanza e controllo ad essa attribuiti; in ogni caso, anche la sua eventuale superfluità non avrebbe inciso sull'esito, poiché l'intervento contrastava comunque con un divieto legale assoluto. Il giudice ha affermato che la nozione di "ricostruzioni" contenuta nella disciplina delle fasce di rispetto comprende ogni nuova realizzazione conseguente alla demolizione integrale dell'opera, indipendentemente dalla qualificazione edilizia dell'intervento come ristrutturazione. Sono quindi vietate anche le demolizioni e ricostruzioni, non soltanto le nuove costruzioni in senso stretto o gli ampliamenti. Il divieto opera automaticamente e non richiede la verifica di un concreto aggravamento del rischio per la circolazione, né consente di valorizzare le caratteristiche dei luoghi o l'assenza di pericolo nello specifico caso. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990

    Il principio delle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi non impone una comparazione tra valutazioni tecnico-discrezionali quando l'esito è determinato dall'applicazione vincolata di un divieto legale assoluto.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 495/1992

    Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A.

    La disposizione stabilisce una fascia di rispetto autostradale con vincolo assoluto e inderogabile di inedificabilità. Il riferimento alle ricostruzioni comprende ogni intervento di nuova realizzazione conseguente alla demolizione integrale, anche se qualificato, secondo la disciplina edilizia generale, come ristrutturazione.

  • art. 16 codice della strada

    La disciplina delle fasce di rispetto stradale, coordinata con l'art. 26 d.P.R. 495/1992, vieta le edificazioni nella fascia autostradale secondo una regola automatica e non subordinata all'accertamento di un concreto rischio per la circolazione.

  • art. 97, comma 1, Cost.

    La finalità pubblica del vincolo comprende anche la salvaguardia della futura possibilità di ampliamento, manutenzione e realizzazione di opere connesse alla viabilità, nonché la minimizzazione degli oneri derivanti da eventuali occupazioni o espropriazioni.

Massime di principio

  • Il vincolo derivante dalla fascia di rispetto autostradale ha natura assoluta e determina l'inedificabilità automatica e inderogabile delle aree interessate, senza necessità di accertare in concreto un rischio per la sicurezza della circolazione o l'incolumità delle persone.
  • Nella fascia di rispetto autostradale il divieto di "ricostruzione" comprende ogni nuova realizzazione conseguente alla demolizione integrale dell'edificio, anche quando l'intervento sia qualificabile, ai fini della disciplina edilizia generale, come ristrutturazione edilizia.
  • La qualificazione dell'intervento secondo il diritto edilizio generale non può escludere l'applicazione della disciplina speciale sulle distanze dal confine stradale, che considera autonomamente qualsiasi ricostruzione successiva a demolizione integrale.
  • Quando il diniego edilizio è imposto da un divieto legale assoluto, l'amministrazione non deve comparare pareri tecnico-discrezionali contrastanti mediante il criterio delle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi: nessun parere favorevole o valutazione tecnica può superare la prescrizione imperativa.
  • L'applicazione del divieto di edificazione nella fascia di rispetto autostradale non richiede una motivazione riferita alle concrete caratteristiche dell'opera o dei luoghi, né la dimostrazione di un aggravamento effettivo del rischio; tali elementi sono irrilevanti salvo eventuali eccezioni riconosciute dall'ente tecnico competente nei casi eccezionali previsti dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziConferenza di servizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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