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Parere

Parere n. 1395/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- avverso decreto n. atto n. -OMISSIS-in materia di aspettativa per infermita';

Giustizia amministrativa202400854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto n. 6463 del 13 novembre 2023, relativo alla classificazione di 505 giorni di aspettativa per infermità come dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione ha classificato 505 giorni di aspettativa per infermità, riconoscendone 48 come dipendenti da causa di servizio e 457 come non dipendenti, con conseguente decurtazione stipendiale. Ha dedotto la violazione di legge, il difetto del presupposto logico-giuridico, l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento, nonché la violazione della sequenza procedimentale, sostenendo che il decreto fosse stato adottato mentre era ancora pendente il procedimento, avviato nel 2018, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia cardiovascolare. Ha inoltre sostenuto che l'attività di servizio, protrattasi per oltre quindici anni in condizioni di intenso stress psicofisico, costituisse concausa efficiente della patologia. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei verbali medico-legali e, nel merito, ha sostenuto che il decreto fosse vincolato, riferito a patologie diverse da quella oggetto del procedimento del 2018 e non paralizzato dalla relativa pendenza.

Il parere

La Sezione non ha definito né le questioni preliminari né il merito. Ha ritenuto necessario accertare, sulla base di una ricostruzione documentale completa, a quali patologie fossero eziologicamente riferibili i singoli periodi di aspettativa, se tali periodi riguardassero la patologia cardiovascolare oggetto del procedimento del 2018 oppure patologie diverse o concorrenti, e quale rapporto intercorresse tra il procedimento di riconoscimento della causa di servizio e il provvedimento di classificazione dell'aspettativa. Ha rilevato che gli atti erano lacunosi e poco decifrabili e che la relazione ministeriale non offriva un quadro fattuale e regolatorio sufficientemente chiaro, anche con riguardo alle circolari e alle prassi applicabili. Ha quindi disposto una relazione integrativa del Ministero, corredata dalla documentazione pertinente e redatta con modalità idonee a tutelare i dati sensibili, chiedendo inoltre informazioni sul giudizio pendente davanti al TAR e sulla possibile autonomia o connessione funzionale dei due procedimenti. Prima della trasmissione alla Sezione, il Ministero dovrà comunicare la relazione al ricorrente, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata ad altra adunanza.

Osservazioni

Classificazione dei periodi di aspettativa

Il Ministero dovrà individuare puntualmente i criteri utilizzati per classificare ciascun periodo di aspettativa e precisare se i periodi siano riferibili alla patologia cardiovascolare oggetto del procedimento avviato nel 2018, a patologie diverse oppure a una compresenza o sovrapposizione di condizioni patologiche.

Documentazione amministrativa e tutela dei dati sensibili

La relazione integrativa dovrà essere corredata da documentazione amministrativa adeguata, prodotta in forma sintetica e con modalità idonee a tutelare i dati relativi allo stato di salute.

Giudizio pendente davanti al TAR

Il Ministero dovrà indicare lo stato attuale del giudizio instaurato davanti al TAR avverso il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Rapporto tra procedimento di causa di servizio e classificazione dell'aspettativa

Dovrà essere chiarito se il procedimento di classificazione dell'aspettativa sia autonomo o funzionalmente collegato al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in caso di connessione, come essa operi.

Effetti dell'eventuale accoglimento del ricorso davanti al TAR

Il Ministero dovrà precisare se l'eventuale accoglimento del ricorso pendente davanti al TAR comporterebbe la necessaria riedizione del potere amministrativo sulla classificazione dei periodi oggetto del ricorso straordinario oppure inciderebbe direttamente sulla loro qualificazione e sui correlati effetti economici.

Effetti dell'eventuale rigetto del ricorso davanti al TAR

Dovrà essere chiarito se l'eventuale rigetto del ricorso davanti al TAR stabilizzerebbe la qualificazione operata con il decreto impugnato oppure se residuerebbero margini di riesame o rivalutazione.

Autonoma rivalutazione della classificazione

Il Ministero dovrà chiarire se, alla luce della normativa e della prassi applicabili, la qualificazione dell'aspettativa possa essere rivalutata autonomamente, indipendentemente dall'esito del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Norme richiamate

  • art. 905 d.lgs. 66/2010

    aspettativa per infermità per la quale non risulta ancora definito il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

    La disposizione è richiamata quale base normativa del collocamento in aspettativa in pendenza del procedimento di riconoscimento della causa di servizio; la Sezione deve ancora accertare il rapporto concreto tra tale procedimento e la successiva classificazione dei periodi di aspettativa.

  • art. 929 d.lgs. 66/2010

    collocamento in congedo assoluto

    È richiamato in relazione al giudizio di permanente non idoneità assoluta al servizio militare incondizionato.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    revoca del precedente provvedimento interinale

    È stato richiamato dall'Amministrazione per la revoca del provvedimento interinale relativo a un distinto periodo di aspettativa; il parere non formula una valutazione definitiva sulla legittimità di tale revoca.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati relativi alla salute

    È richiamato per giustificare la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari contenuti negli atti.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    trattamento dei dati relativi alla salute

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla classificazione dell'aspettativa per infermità dipende dalla riferibilità dei periodi a una patologia per la quale è pendente un procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione deve ricostruire puntualmente il nesso eziologico tra ciascun periodo e le patologie rilevanti prima di procedere alla qualificazione definitiva e ai conseguenti effetti economici.
  • La pendenza di un procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non consente, da sola, di stabilire automaticamente né l'autonomia né la dipendenza del procedimento di classificazione dell'aspettativa: tale rapporto deve essere verificato alla luce delle patologie concretamente considerate, dei periodi interessati e della disciplina e prassi applicabili.
  • In sede consultiva, quando gli atti risultano lacunosi o poco decifrabili e la relazione dell'Amministrazione non consente di ricostruire i presupposti fattuali e regolatori della decisione, il Consiglio di Stato può disporre incombenti istruttori e rinviare la trattazione, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
  • La relazione integrativa richiesta dall'Amministrazione deve consentire anche di valutare gli effetti che l'esito di un giudizio parallelo può produrre sulla classificazione dell'aspettativa, distinguendo tra riedizione necessaria del potere, incidenza diretta sulla qualificazione e permanenza di margini di riesame.
  • Quando l'istruttoria riguarda dati relativi alla salute, la documentazione richiesta deve essere predisposta in forma sintetica e con modalità idonee a evitare la diffusione di informazioni sanitarie non necessarie.

Classificazione dell'aspettativa per infermità di un appartenente all'Arma dei Carabinieri

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa, avverso il decreto n. 6463 del 13 novembre 2023. Il decreto aveva classificato 505 giorni di aspettativa per infermità come dipendenti o non dipendenti da causa di servizio, determinando la successiva decurtazione stipendiale.

Premesse fattuali e provvedimenti adottati

Il ricorrente aveva svolto per oltre quindici anni mansioni operative caratterizzate da intenso stress psicofisico. Alcune patologie erano già state riconosciute dipendenti da causa di servizio. Nel gennaio 2018 egli aveva presentato una domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica, sostenendo che tali patologie fossero almeno concausalmente riconducibili alle condizioni di servizio.

Nel febbraio 2018 era stato collocato in aspettativa per infermità per 175 giorni, in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Negli anni successivi era stato sottoposto a plurimi accertamenti medico-legali, con giudizi di temporanea inidoneità. Nell'ottobre 2023 era stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio militare incondizionato e destinato al congedo assoluto.

Il decreto impugnato

Con il decreto n. 6463 del 13 novembre 2023, l'Amministrazione aveva classificato 505 giorni di aspettativa, dal 16 maggio 2022 al 2 ottobre 2023, secondo la seguente articolazione:

  • 45 giorni come dipendenti da causa di servizio;
  • 333 giorni come non dipendenti da causa di servizio;
  • 3 giorni come dipendenti da causa di servizio;
  • 124 giorni come non dipendenti da causa di servizio.

Complessivamente, quindi, 48 giorni erano stati qualificati come dipendenti e 457 come non dipendenti da causa di servizio. A tale classificazione era seguita la decurtazione economica dello stipendio.

Motivi del ricorso e difese dell'Amministrazione

Il ricorrente ha sostenuto che il decreto fosse stato adottato mentre era ancora pendente il procedimento del 2018 relativo alla patologia cardiovascolare. Secondo la prospettazione difensiva, l'Amministrazione avrebbe anticipato indebitamente l'esito di tale procedimento, senza attendere la definizione della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

Sono stati dedotti:

  • violazione di legge e difetto del presupposto logico-giuridico;
  • eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti;
  • violazione della sequenza procedimentale;
  • dipendenza della patologia cardiovascolare dalle condizioni di intenso stress lavorativo.

Il Ministero della Difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei verbali delle commissioni medico-ospedaliere. Nel merito ha sostenuto che il decreto fosse un atto vincolato, fondato sulle comunicazioni del Comando di Corpo, e che i periodi considerati riguardassero patologie diverse e autonome rispetto a quella oggetto del procedimento ancora pendente nel 2018.

Sopravvenienze e giudizio parallelo

Nel marzo 2024 l'Amministrazione ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio relativa alla patologia cardiovascolare. Tale provvedimento è stato impugnato separatamente davanti al TAR, in un giudizio che, secondo quanto riferito nel ricorso straordinario, era ancora pendente.

Con un distinto provvedimento del marzo 2024, relativo al diverso periodo di aspettativa dal 23 agosto 2017 al 13 febbraio 2018, il precedente provvedimento interinale del 2018 è stato revocato e il periodo è stato qualificato come non dipendente da causa di servizio. La Sezione ha precisato che tale periodo è distinto da quello oggetto del decreto n. 6463 del 2023.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha individuato il nucleo della controversia nella corretta qualificazione dei periodi di aspettativa dal maggio 2022 all'ottobre 2023 e, in particolare, nella loro eventuale riferibilità alla patologia cardiovascolare oggetto del procedimento di riconoscimento avviato nel 2018.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la decisione richiede preliminarmente:

  • l'accertamento dell'effettiva riferibilità eziologica dei singoli periodi alle diverse patologie prospettate;
  • la verifica dell'eventuale coincidenza, sovrapposizione o autonomia delle condizioni patologiche;
  • la ricostruzione del rapporto tra il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e quello di classificazione dell'aspettativa;
  • la valutazione della possibile connessione con il giudizio pendente davanti al TAR.

Tali accertamenti non sono stati ritenuti possibili allo stato degli atti. La documentazione è stata giudicata lacunosa e in parte poco decifrabile, anche per le esigenze di tutela dei dati sanitari. Inoltre, la relazione ministeriale non ha consentito di ricostruire con sufficiente chiarezza i presupposti fattuali, il quadro regolatorio, le circolari e le prassi operative applicate.

Incombenti istruttori

La Sezione ha disposto che il Ministero della Difesa trasmetta una relazione integrativa, corredata dalla documentazione pertinente, chiarendo:

  • i criteri di classificazione utilizzati per ciascun periodo di aspettativa;
  • la patologia o le patologie cui ciascun periodo è stato riferito;
  • l'eventuale relazione con la patologia cardiovascolare oggetto del procedimento del 2018;
  • lo stato del giudizio pendente davanti al TAR;
  • l'eventuale autonomia o connessione funzionale tra classificazione dell'aspettativa e riconoscimento della causa di servizio;
  • gli effetti che un eventuale accoglimento del ricorso davanti al TAR produrrebbe sulla classificazione dei periodi e sugli effetti economici;
  • gli effetti di un eventuale rigetto del ricorso davanti al TAR;
  • la possibilità di una rivalutazione autonoma della classificazione dell'aspettativa, indipendentemente dall'esito del procedimento di riconoscimento della causa di servizio.

La relazione dovrà essere trasmessa preventivamente al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un congruo termine per presentare controdeduzioni. La documentazione dovrà essere predisposta con modalità idonee a tutelare i dati relativi alla salute.

Esito interlocutorio

Il parere non contiene una decisione definitiva sull'ammissibilità o sul merito del ricorso. Ogni valutazione è stata espressamente lasciata impregiudicata. La trattazione è stata rinviata ad altra adunanza, dopo l'acquisizione degli elementi istruttori richiesti.

Il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelare

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