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Sentenza

Sentenza n. 142/2026 - Ancona, Sezione 1

per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità, e quindi per l'annullamento, della diffida e comunicazione di avvio del procedimento Prot.0072101-24/09/2025, notificata in data 17 ottobre 2025; nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato con particolare riguardo alla relazione tecnica n. R04-AP-2025 notificata in uno al verbale n. 1934/E/2025 di accertata violazione alle norme sull'inquinamento acustico in data 19 sett. 2025, alle controdeduzioni inerenti agli scritti difensivi Prot. 94843 del 5 dic. 2025 recanti in allegato anche le controdeduzioni ARPAM di cui si è avuta conoscenza mediante evasione dell'accesso in data 10 12 2025 il tutto con ogni conseguenziale statuizione, pure accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a non dover ottemperare alla diffida impartita e riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno causato e causando dall'illegittimo esercizio della funzione

Giustizia amministrativa202500947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida e comunicazione di avvio del procedimento diretta a imporre la sospensione dell’attività musicale, l’esecuzione di interventi di risanamento acustico e la produzione di una relazione post-operam, unitamente agli atti tecnici e alle controdeduzioni endoprocedimentali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la diffida e comunicazione di avvio del procedimento adottata dal Comune a seguito di accertamenti relativi al superamento dei limiti di inquinamento acustico. Ha dedotto: incompetenza del dirigente, assumendo che il potere spettasse al sindaco ai sensi dell’art. 9 l. 447/1995; eccesso di potere per sviamento, travisamento e falso presupposto, poiché le misurazioni non sarebbero state eseguite presso ambienti abitativi; mancata considerazione dell’esenzione dai limiti differenziali per strutture demaniali marittime; contraddittorietà tra l’orario indicato per la misurazione del rumore residuo e quello risultante dalla relazione; illegittima commistione tra il rumore dell’attività controllata e quello dell’attività del segnalante; mancato isolamento della sorgente rumorosa dell’attività vicina; omessa misurazione a finestre aperte e chiuse; mancata partecipazione dei tecnici di fiducia dell’impresa alle operazioni di accertamento. È stata inoltre proposta domanda cautelare e chiesta la definizione con sentenza semplificata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La diffida è stata ritenuta una mera sollecitazione a porre in essere determinati adempimenti, priva, di per sé, di autonoma lesività, anche perché l’atto preannunciava che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata adottata una successiva ordinanza sindacale contingibile e urgente: solo quest’ultima avrebbe inciso immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario. Anche la comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta non impugnabile autonomamente per difetto di lesività. Le controdeduzioni agli scritti difensivi sono state qualificate come atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. La relazione tecnica Arpam e il verbale di accertamento sono stati parimenti ritenuti privi di autonoma lesività nel giudizio promosso contro la diffida. Il TAR ha inoltre precisato che resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22 l. 689/1981 e dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 150/2011, sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni di pagamento e agli atti prodromici in materia di tutela ambientale dall’inquinamento; tuttavia, non ha dichiarato il difetto di giurisdizione, poiché la parte aveva chiarito di non impugnare in questa sede la sanzione amministrativa, ma la relazione Arpam in rapporto alla diffida. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 447/1995

    Norma indicata dalla ricorrente quale fondamento della competenza sindacale per l’adozione dei provvedimenti relativi all’inquinamento acustico; il TAR non ha esaminato la censura per l’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati nella comunicazione di avvio del procedimento; l’avviso di avvio è stato ritenuto non autonomamente impugnabile per mancanza di lesività.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla facoltà di presentare memorie e documenti nel procedimento; le controdeduzioni conseguenti sono state qualificate come atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    Richiamato nell’atto impugnato quale base della futura ordinanza sindacale; il TAR ha valorizzato il carattere meramente preannunciato del successivo esercizio del potere.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Le ordinanze contingibili e urgenti eventualmente adottate dal sindaco costituiscono, secondo la motivazione, gli atti lesivi da impugnare, non la precedente diffida che ne preannuncia l’adozione.

  • art. 60 c.p.a.

    Applicato per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato nell’atto impugnato con riferimento all’azione avverso il silenzio; non costituisce oggetto della decisione.

  • art. 22 l. 689/1981

    Individua, secondo il TAR, la competenza del giudice ordinario sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni di pagamento, inclusi gli atti prodromici, in materia di tutela ambientale dall’inquinamento.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. 150/2011

    Richiamato insieme all’art. 22 l. 689/1981 per il riparto di giurisdizione sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni in materia ambientale.

  • art. 10 l. 445/1997

    Richiamato dal TAR come norma relativa alla sanzione amministrativa irrogata; la relativa impugnazione non era oggetto del ricorso esaminato.

Massime di principio

  • La diffida amministrativa che si limita a sollecitare il destinatario a compiere determinati adempimenti e preannuncia l’adozione di un successivo provvedimento autoritativo in caso di inottemperanza non è autonomamente impugnabile, perché non determina di per sé una modifica immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è autonomamente impugnabile quando ha natura meramente preparatoria e non produce un effetto lesivo immediato; le contestazioni potranno essere fatte valere contro il provvedimento conclusivo.
  • Le memorie, le controdeduzioni e gli altri atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività non possono essere impugnati separatamente, mancando un interesse concreto e attuale all’annullamento.
  • Gli atti tecnici e gli accertamenti istruttori, quando non producono autonomamente effetti lesivi ma costituiscono presupposti di un successivo provvedimento, non sono impugnabili separatamente per carenza di interesse.
  • Le controversie relative all’opposizione a ordinanze-ingiunzioni di pagamento e ai relativi atti prodromici in materia di tutela ambientale dall’inquinamento appartengono alla giurisdizione ordinaria; tale questione non deve essere dichiarata quando il ricorso amministrativo non riguarda la sanzione, ma un distinto atto amministrativo non immediatamente lesivo.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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