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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08156/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che, nel giudizio di rinvio relativo al reato di tentata violenza privata (capo C), ha ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e ha negato la conferma della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) che la conversione era domandabile solo in sede di rinvio in ragione dell'innalzamento, ad opera del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), della soglia di ammissibilità della sostituzione; 2) che la sospensione condizionale della pena, già concessa in primo grado e in appello prima dell'annullamento, doveva ritenersi implicitamente confermata al termine della rimodulazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei punti indicati: ha ritenuto ammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria poiché la possibilità giuridica di proporre tale istanza è sorta solo in sede di rinvio in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 che ha innalzato la soglia di ammissibilità; ha inoltre ritenuto che la sospensione condizionale della pena, precedentemente concessa e non censurata dal Procuratore generale nella sentenza rescissoria, debba ritenersi confermata al termine della rideterminazione del quantum. Ha inoltre chiarito che il divieto di cumulabilità tra pene sostitutive e sospensione condizionale introdotto dall'art. 61-bis legge n. 689/1981 (modificato dal d.lgs. 150/2022) non si applica ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per effetto del principio di applicazione della norma più favorevole (art. 2 cod. pen.). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla mancata sostituzione della pena con la pena pecuniaria e alla sospensione condizionale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata quale parametro di denunzia di violazione di legge per motivi di legittimità; la Corte ha ritenuto fondati i motivi di cassazione che denunciavano violazione di legge ai sensi di tale disposizione

  • art. 2 cod. pen.

    Principio della applicazione della norma penale più favorevole nel tempo: è stato richiamato per escludere l'applicazione retroattiva del divieto di cumulabilità introdotto successivamente (art. 61-bis l. 689/1981 come innovato), applicando invece la disciplina più favorevole all'imputato

  • art. 20-bis cod. pen.

    Riferimento alla soglia di pena detentiva breve rispetto all'ammissibilità della sostituzione con pena pecuniaria; la soglia è stata modificata dalla normativa successiva rendendo possibile la istanza in sede di rinvio

  • art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una pena pecuniaria corrispondente; interpretata dalla Corte nella prospettiva che la richiesta può essere formulata nel giudizio di rinvio quando solo in quel momento la legge renda ammissibile la conversione

  • art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Norma connessa alle pene sostitutive; richiamata nel contesto dell'analisi della compatibilità tra sospensione condizionale e pene sostitutive

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Ha innalzato la soglia di pena detentiva ammissibile per la sostituzione con pena pecuniaria rendendo, nel caso concreto, possibile proporre l'istanza di conversione in sede di rinvio

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che la concessione già operata non poteva essere rimossa in assenza di impugnazione specifica da parte del P.G.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena (circostanze attenuanti, riduzioni): applicata nella determinazione del nuovo quantum cui è seguita la valutazione sulla sospensione condizionale

  • art. 61-bis legge 24 novembre 1981 n. 689

    Prevede il divieto di applicare pene sostitutive quando è riconosciuta la sospensione condizionale a seguito delle modifiche introdotte nel 2022; la Corte ha stabilito che tale divieto non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma per effetto del principio di cui all'art. 2 cod. pen.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma novellata che non disciplina i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive: la Corte ha ritenuto che le modifiche non abbiano eliminato la regola di incompatibilità in via sostanziale, ma comunque non si applicano retroattivamente

  • d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31

    Ulteriore novellazione normativa richiamata nel testo: non ha inciso sui rapporti sospensione/pene sostitutive per i fatti anteriori

Massime di principio

  • Se, dopo una sentenza annullata con rinvio, una innovazione normativa successiva ha reso ammissibile una richiesta che prima non lo era (es. conversione della pena per innalzamento della soglia), il giudice del rinvio deve consentire che tale istanza sia formulata e valutata in sede rescissoria
  • Se la sospensione condizionale della pena era stata già concessa in precedenti gradi e non è stata oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero nella sentenza rescissoria, la rideterminazione del solo quantum non comporta la soppressione del beneficio, che deve essere ritenuto confermato salvo specifica valutazione contraria e motivata
  • Le modifiche normative che introducono divieti o limiti di cumulabilità tra istituti (es. divieto di cumulo tra pena sostitutiva e sospensione) si applicano, di regola, ai fatti successivi alla loro entrata in vigore; per fatti anteriori si applica la norma più favorevole all'imputato ai sensi dell'art. 2 cod. pen.
  • La giurisprudenza ammette che, in sede di rinvio per annullamento parziale, il giudice del rinvio possa utilizzare strumenti oggi disponibili solo in quel momento, purché ciò non configuri violazione del principio di legalità e sia valutato nel rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla legge
  • In caso di rinvio, il giudice deve esaminare espressamente tutte le domande e i benefici già concessi nei precedenti gradi, salvo che siano stati validamente impugnati; l'assenza di impugnazione da parte del P.G. di una concessione di beneficio comporta l'impossibilità di rimuoverla nel giudizio di rinvio senza specifica motivazione

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