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Ordinanza

Ordinanza n. 131/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del Provvedimento della Prefettura di Fermo notificato in data 24.10.2024 ai sensi dell’art. 39 TULPS.

Giustizia amministrativa202400600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Fermo notificato il 24 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 39 TULPS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento un provvedimento della Prefettura di Fermo adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS. Dal testo dell’ordinanza non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti né il contenuto sostanziale della misura prefettizia. Il TAR, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per la decisione, ha disposto che l’Amministrazione depositi una dettagliata relazione sulla vicenda e ogni altro atto o documento utile.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e non ha formulato una valutazione di merito sul provvedimento impugnato. In applicazione dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamati in relazione agli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando al Ministero dell’Interno di depositare al più presto una relazione dettagliata sulla vicenda, oltre agli atti e documenti ritenuti utili. L’ordinanza è esecutiva da parte dell’Amministrazione; sulle spese non è stata adottata alcuna statuizione.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento prefettizio impugnato; l’ordinanza non ne esamina il contenuto né la corretta applicazione.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio che giustificano l’acquisizione istruttoria.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all’art. 1 c.p.a., a sostegno dell’esigenza di assicurare la concentrazione e la celerità del processo.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per ordinare all’Amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e degli ulteriori atti o documenti utili.

Massime di principio

  • Quando gli elementi disponibili non consentono di decidere immediatamente la domanda di annullamento, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione dettagliata dell’Amministrazione e degli atti o documenti utili ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
  • Gli incombenti istruttori possono essere ordinati per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in coerenza con i principi richiamati dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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