Sentenza n. 4394/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione antimafia avente carattere di interdittiva, prot. n. 0047870 emessa dalla Prefettura di Varese il 9 ottobre 2025 e notificata il 22 ottobre 2025, nonché di ogni atto presupposto e propedeutico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Varese il 9 ottobre 2025 e notificata il 22 ottobre 2025, relativa al subentro del ricorrente nella gestione di una lavanderia a gettoni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'esistenza del presupposto ostativo alla comunicazione antimafia liberatoria: la condanna definitiva per il reato previsto dall'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto che, dopo avere positivamente svolto l'affidamento in prova al servizio sociale dal 2 novembre 2018 al 13 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 30 novembre 2021, aveva dichiarato estinte le pene ai sensi dell'art. 47, comma 12, l. 354/1975. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di patente, ha sostenuto che l'esito positivo dell'affidamento produce un effetto riabilitativo automatico e preclude l'interdittiva. In corso di giudizio ha riferito di avere presentato il 13 aprile 2026 istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto vincolata l'adozione dell'interdittiva in presenza di una condanna definitiva per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra cui il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. L'affidamento in prova ha estinto la pena detentiva e gli effetti penali, ma non il reato né gli effetti non penali della condanna: l'interdittiva è una misura amministrativa preventiva, non una sanzione o un effetto penale, e mira a impedire l'accesso al mercato dei rapporti economici con la pubblica amministrazione. Il positivo esito dell'affidamento non rimuove quindi automaticamente la causa ostativa. Il TAR ha distinto la disciplina della patente, nella quale la formula normativa generica sui «provvedimenti riabilitativi» è stata interpretata come comprensiva dell'affidamento in prova, dalla disciplina antimafia: l'art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011 fa cessare i divieti dell'art. 67 soltanto a seguito di un formale provvedimento di riabilitazione. L'affidamento in prova non è equiparabile alla riabilitazione del reo, che richiede un autonomo provvedimento giudiziale e la verifica della buona condotta. Spese integralmente compensate per la natura interpretativa della controversia.
Norme richiamate
art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011
L’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, stabilisce che la comunicazione antimafia interdittiva consiste nell’attestazione della sussistenza “di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67”.
La comunicazione interdittiva attesta la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 67; nel caso esaminato, il presupposto legale della condanna per il reato contemplato dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. determina l'adozione vincolata dell'interdittiva.
art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011
L’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, estende l’adozione della comunicazione antimafia interdittiva “anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale …”.
La condanna definitiva per uno dei delitti richiamati dalla disposizione costituisce il presupposto ostativo. Gli effetti di divieto conseguenti hanno natura amministrativa preventiva e non vengono meno per la sola estinzione della pena o degli effetti penali.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
L’art. 51, comma 3-bis, c.p.c., ricomprende tra i delitti contemplati in questa disposizione anche “i delitti previsti dall’articolo 74 del Testo Unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”.
I delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 rientrano tra quelli la cui condanna definitiva rileva ai fini dell'interdittiva antimafia prevista dall'art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011.
art. 47, comma 12, l. 354/1975
Come recita testualmente la disposizione in parola il positivo superamento del periodo di prova comporta l’estinzione della “pena detentiva” e di “ogni altro effetto penale” (ad eccezione delle pene accessorie perpetue).
L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue la pena detentiva e gli effetti penali, ma non il reato né gli effetti di natura non penale derivanti dalla condanna; non determina quindi, da solo, la cessazione della causa ostativa antimafia.
art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011
Gli effetti della riabilitazione così conseguita sono contenuti nel comma 2 della medesima disposizione dove si precisa, per quanto qui interessa, che “la riabilitazione comporta … la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67”.
La cessazione dei divieti previsti dall'art. 67 consegue alla riabilitazione formale; la disposizione non consente di equiparare a essa il solo esito positivo dell'affidamento in prova.
art. 70, comma 3, d.lgs. 159/2011
L’art. 70 cit. con riferimento alla riabilitazione del reo si limita ad affermare (comma 3) che “si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione”.
Per la riabilitazione del reo operano, in quanto compatibili, le norme processuali penali sulla riabilitazione; questa è distinta dall'estinzione della pena conseguente all'affidamento in prova e richiede un provvedimento autonomo.
art. 178 c.p.
La riabilitazione del reo è un istituto giuridico che trova applicazione una volta che la pena principale sia stata estinta e mira ad estinguere le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.
La riabilitazione del reo opera dopo l'estinzione della pena principale e mira a estinguere le pene accessorie e gli ulteriori effetti penali; non coincide con l'automatica estinzione della pena derivante dall'affidamento in prova.
art. 179 c.p.
L’art. 179 c.p. stabilisce che la riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi “almeno tre anni dal girono in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta”.
La riabilitazione del reo richiede il decorso del periodo previsto e la prova effettiva e costante di buona condotta; non è un effetto automatico dell'estinzione della pena, ma consegue a una valutazione e a un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- La condanna definitiva per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., compresi quelli previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990, costituisce il presupposto per l'adozione vincolata della comunicazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, comma 2, e 67, comma 8, d.lgs. 159/2011.
- Il positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47, comma 12, l. 354/1975 estingue la pena detentiva e gli effetti penali, ma non estingue il reato né gli effetti non penali della condanna; pertanto, non rimuove automaticamente la causa ostativa antimafia.
- Poiché l'interdittiva antimafia è una misura amministrativa preventiva e non una sanzione o un effetto penale, la cessazione degli effetti penali della condanna non comporta di per sé il venir meno dei divieti amministrativi che ne conseguono.
- Ai fini della cessazione dei divieti previsti dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 è necessario il formale provvedimento di riabilitazione contemplato dall'art. 70 dello stesso decreto; l'affidamento in prova non è equiparabile alla riabilitazione, che richiede presupposti e valutazione giudiziale autonomi.
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