Sentenza del 18/03/2019 n. 1207 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 272/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - Cessazione Materia Del Contendere - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo estinti i crediti tributari per effetto dell'annullamento automatico previsto dalla legge. Il giudice ha inoltre osservato che, in ogni caso, le pretese risultavano prescritte, essendo decorso il termine triennale dalla notifica della cartella del 2 marzo 2011. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento di una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche degli anni 2005 e 2006, deducendo l'omessa notifica della cartella e, conseguentemente, la prescrizione dei crediti. Nel corso del giudizio è emerso che i debiti, inferiori a 1.000 euro e affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010, rientravano nell'annullamento automatico previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018
Il debito di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31 dicembre 2010 [...] sono automaticamente annullati.
I carichi tributari residui fino a 1.000 euro, affidati alla riscossione nel periodo previsto dalla norma, sono stati automaticamente annullati, determinando l'estinzione del debito e la cessazione della materia del contendere.
Art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992
Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Quando una definizione normativa elimina integralmente il debito oggetto della controversia, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; le spese restano normalmente a carico di chi le ha anticipate.
Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018 e principi sulla cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede congiuntamente che l'evento sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, che elimini integralmente l'oggetto della lite e che non permanga alcun contrasto tra le parti. Il giudice può rilevarla anche d'ufficio.
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta annulla integralmente il debito oggetto del ricorso, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere presuppone che non resti alcuna controversia concreta da decidere; se residua una parte del debito o un contrasto autonomo, il processo può dover proseguire.
- Il giudice può dichiarare la cessazione anche d'ufficio, purché l'evento estintivo e i suoi presupposti risultino verificabili.
- La prescrizione può costituire una ragione autonoma di accoglimento della domanda, anche quando il giudizio viene formalmente definito per un successivo annullamento legislativo del debito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione normativa della pendenza tributaria, le spese possono restare a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa valutazione del giudice.
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